AS 2017 3519
Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al Protocollo relativo a tale Accordo
Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al Protocollo relativo a tale Accordo
RS 0.232.112.21; RU 1996 2810
Modifiche del regolamento d’esecuzione Adottate dall’Assemblea dell’Unione di Madrid il 14 ottobre 2015 Entrate in vigore il 1° aprile 2016
Traduzione1
[…]
Capitolo 1 Disposizioni generali […]
Regola 5 Perturbazioni nel servizio postale e nelle agenzie di recapito e nelle comunicazioni inviate per via elettronica […] 3) [Comunicazioni inviate per via elettronica] L’inosservanza, ad opera di una parte interessata, di un termine di scadenza riguardante una comunicazione indirizzata all’Ufficio internazionale e inviata per via elettronica è giustificata, se la parte inte- ressata fornisce la prova, tale da soddisfare l’Ufficio internazionale, che il termine di scadenza non è stato osservato a causa di perturbazioni, dovute a circostanze straor- dinarie indipendenti dalla sua volontà, nella comunicazione elettronica con l’Ufficio internazionale o di perturbazioni con ripercussioni sulla comunicazione elettronica nella località nella quale essa è stabilita, e che la comunicazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del servizio di comunicazione elettronica. 4) [Limiti alla giustificazione] L’inosservanza di un termine di scadenza è giustifi- cata, in virtù di questa regola, solo se la prova di cui all’alinea 1), 2) o 3) e la comu-
1 Dal testo originale francese (RO 2017 3519).
2017-1426 3519
Registrazione internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione comune RU 2017
nicazione o, se del caso, un duplicato di essa sono ricevuti dall’Ufficio internaziona- le al più tardi sei mesi dopo la scadenza dei termini. 5) [Domanda internazionale e designazione successiva] Quando l’Ufficio interna- zionale riceve una domanda internazionale o una designazione successiva dopo il termine di scadenza di due mesi di cui all’articolo 3.4) dell’Accordo, all’articolo 3.4) del Protocollo ed alla regola 24.6)b), e l’Ufficio interessato indica che la ricezione tardiva risulta da circostanze di cui all’alinea 1), 2) o 3), si applicano l’alinea 1), 2) o 3) e l’alinea 4).
Capitolo 8 Emolumenti e tasse […]
Regola 36 Esenzione dalle tasse Le iscrizioni relative ai seguenti dati sono esenti da tasse: i) la costituzione di un mandatario, qualsiasi modifica riguardante un mandata- rio e la radiazione dell’iscrizione di un mandatario; ii) qualsiasi modifica riguardante i numeri di telefono e di telecopiatrice, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo e-mail e gli altri mezzi di co- municazione elettronica con il depositante o il titolare, secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative; iii) la radiazione della registrazione internazionale; iv) qualsiasi rinuncia in virtù della regola 25.1)a)iii); v) qualsiasi limitazione effettuata nella domanda internazionale stessa in virtù della regola 9.4)a)xiii) o in una designazione successiva in conformità della regola 24.3)a)iv); vi) qualsiasi domanda fatta da un Ufficio in virtù della prima frase dell’articolo 6.4) dell’Accordo o in virtù della prima frase dell’articolo 6.4) del Proto- collo; vii) l’esistenza di un’azione giudiziaria o di una sentenza definitiva che abbia un’incidenza sulla domanda di base, sulla registrazione che ne risulta o sulla registrazione di base; viii) qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.9) o della regola 28.3), o qualsiasi dichiarazione in conformità delle regole 18 bis o 18ter, della regola 20bis.5) o della regola 27.4) o 5); ix) l’invalidazione della registrazione internazionale; x) le informazioni comunicate in virtù della regola 20; xi) qualsiasi notifica in virtù della regola 21 o della regola 23; xii) qualsiasi rettifica del registro internazionale.