AS 2017 3687
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 16 giugno 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Inserire prima del titolo del capitolo 2
Art. 35a Medicina complementare La valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità delle presta- zioni di medicina complementare si basa in particolare sui seguenti criteri: a. tradizione d’impiego e di ricerca nella specializzazione medica in cui s’iscrivono le prestazioni; b. fondatezza delle prestazioni sull’evidenza scientifica e sull’esperienza medica; c. trasmissione delle conoscenze, attitudini e capacità necessarie per fornire le prestazioni attraverso un perfezionamento specifico complementare.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.
16 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 832.102
2016-2410 3687
Assicurazione malattie. O RU 2017
3688