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AS 2017 3687

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 16 giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 35a Medicina complementare La valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità delle presta- zioni di medicina complementare si basa in particolare sui seguenti criteri: a. tradizione d’impiego e di ricerca nella specializzazione medica in cui s’iscrivono le prestazioni; b. fondatezza delle prestazioni sull’evidenza scientifica e sull’esperienza medica; c. trasmissione delle conoscenze, attitudini e capacità necessarie per fornire le prestazioni attraverso un perfezionamento specifico complementare.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.

16 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 832.102

2016-2410 3687

Assicurazione malattie. O RU 2017

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