AS 2017 4797
Ordinanza del DFI sulle scorie radioattive che devono essere consegnate
Ordinanza del DFI sulle scorie radioattive che devono essere consegnate
del 26 aprile 2017
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 119 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 aprile 20171 sulla radioprotezione (ORaP), ordina:
Art. 1 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. imballaggi interni: recipienti quali sacchi di polietilene o scatole in cui sono riposte le scorie radioattive che devono essere consegnate; b. imballaggi: recipienti in cui sono riposti gli imballaggi interni con le scorie radioattive che devono essere consegnate; c. scorie non lavorate: grezzi non condizionati, come sono consegnati all’Isti- tuto Paul Scherrer (IPS); d. trattamento: misure adottate nelle aziende che consegnano scorie per assicu- rare il rispetto delle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose confor- memente all’Accordo europeo del 30 settembre 19572 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e all’ordinanza del 29 novembre 20023 concernente il trasporto di merci pericolose su strada e per garantire la sicurezza durante l’ulteriore trasformazione per il colloca- mento in un deposito intermedio da parte dell’IPS.
RS 814.557
2016-3025 4797
Scorie radioattive che devono essere consegnate. O del DFI RU 2017
Art. 2 Separazione e trattamento 1 Le scorie radioattive non lavorate devono essere separate dalle scorie inattive.
2 Devono essere depositate separate per tipo e classe conformemente all’allegato 1 in imballaggi interni adeguati che non siano utilizzati per nessun altro scopo.
3 Il trattamento e l’imballaggio vanno concordati con l’IPS.
4 Per gli eventuali lavori di condizionamento presso l’azienda che consegna le scorie di cui all’articolo 54 dell’ordinanza del 10 dicembre 20044 sull’energia nucleare, aventi lo scopo di preparare le scorie radioattive per il collocamento in un deposito intermedio o in strati geologici profondi, si applicano le disposizioni tecniche dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.
Art. 3 Scorie reattive e tossiche 1 Per le scorie le cui caratteristiche chimiche rappresentano un potenziale di rischio accresciuto al momento della raccolta, dell’imballaggio, della spedizione e della successiva lavorazione presso l’IPS devono essere prese, d’intesa con l’IPS, misure di protezione adeguate prima della loro collocazione negli imballaggi. 2 Le scorie chimicamente tossiche che non possono essere rese innocue e considerate sostanze o preparati dei gruppi 1 o 2 conformemente all’articolo 61 dell’ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici, nonché le scorie infettive o putrescibili, devono essere trattate nelle aziende d’intesa con l’IPS e consegnate separate da altri rifiuti; nel caso di scorie infettive, queste ultime devono anche essere inattivate.
Art. 4 Consegna all’IPS 1 Gli imballaggi utilizzati per la consegna all’IPS devono essere di norma fusti di 35,
100 o 200 litri, che possano essere chiusi ermeticamente e piombati.
2 D’accordo con l’IPS, possono essere utilizzati anche altri recipienti.
3 L’IPS, in casi fondati, può imporre condizioni speciali di consegna.
Art. 5 Modulo di accompagnamento 1 Per ogni imballaggio e per ogni imballaggio interno deve essere compilato un mo- dulo di accompagnamento. 2 Si devono utilizzare i moduli di accompagnamento dell’Ufficio federale della sa- nità pubblica (UFSP) e dell’IPS. In casi fondati, previo accordo con l’UFSP e l’IPS, possono essere utilizzati altri moduli di accompagnamento.
3 L’IPS può inoltre richiedere una descrizione dettagliata delle scorie.
4 RS 732.11 5 RS 813.11
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Art. 6 Contrassegni 1 Ogni imballaggio e ogni imballaggio interno deve essere provvisto di un contras- segno.
2 Si devono utilizzare i contrassegni prestabiliti dall’UFSP e dall’IPS.
Art. 7 Raccolta annua
1 L’UFSP organizza, d’intesa con l’IPS e di norma annualmente, una raccolta di
scorie radioattive che devono essere consegnate. 2 In casi motivati, è possibile consegnare le scorie anche al di fuori della raccolta annua, d’intesa con l’UFSP e con l’IPS. 3 Di regola, le scorie radioattive devono essere consegnate entro tre anni dal momen- to in cui sono state prodotte.
Art. 8 Emolumenti 1 Per il ritiro, l’immagazzinamento, il trattamento, il collocamento in un deposito intermedio e in strati geologici profondi delle scorie radioattive che devono essere consegnate, l’UFSP riscuote emolumenti atti a coprire le spese ai sensi dell’ordi- nanza del 26 aprile 20176 concernente gli emolumenti nel campo della radioprote- zione.
2 L’UFSP indennizza le spese dell’IPS.
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo Ordinanza del 3 settembre 20027 sulle scorie radioattive che devono essere conse- gnate è abrogata.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
26 aprile 2017 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
6 RS 814.56 7 RU 2002 3898, 2006 2947, 2015 1903
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Allegato (art. 2 cpv. 2)
Tipi e classi di scorie radioattive Tipo Radionuclide
A Ra-226 B Am-241 C tutti gli altri emettitori α D H-3 E C-14 F emettitori β/γ G sorgenti di neutroni
Classe Tipo di scorie
1 gassose
2 liquide, organiche
3 liquide, acquose
4 solide, organiche
5 metalliche
6 solide, altre
7 solide, miste
8 fanghi
9 ingombranti
10 biologiche (infettive, putrescibili, ecc.)
11 sorgenti radioattive sigillate ai sensi dell’ORaP
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