AS 2017 6095
Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)
Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle zone agricole è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».
Art. 4 cpv. 1 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev’essere consultato.
Art. 5 Rappresentazione e applicazione delle zone e regioni agricole 1 L’UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappre- senta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola. 2 In caso di modifiche dei limiti delle zone e regioni agricole, l’UFAG ne dà comu- nicazione ai servizi interessati in forma elettronica. I servizi cantonali competenti acquisiscono immediatamente la raccolta di geodati di base delle zone e regioni agricole dalla piattaforma per la geoinformazione della Confederazione data.geo. admin.ch e la riprendono nei sistemi d’informazione geografica del Cantone per i quali le zone e regioni agricole sono rilevanti. Tengono aggiornata la raccolta di geodati di base anche nei geoportali pubblici purché vi siano rappresentate le zone e regioni agricole.
1 RS 912.1
2017-1392 6095
O sulle zone agricole RU 2017
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr