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AS 2017 7647

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda et Norvegia

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea

del 18 dicembre 2017

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di prevenire l’introduzione della peste suina africana in Svizzera.

2 Essa disciplina l’importazione da taluni Stati membri dell’Unione europea (UE)

dei seguenti animali e prodotti di origine animale: a. animali della famiglia dei suidi (Suidae), compresi i cinghiali; b. animali della famiglia dei pecari (Tayassuidae); c. i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b:

1. sperma, ovuli ed embrioni,

2. carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne,

3. prodotti della macellazione di cui all’articolo 3 lettera h dell’ordinanza

del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni,

4. carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvag-

gina cacciata, e

5. sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.

RS 916.443.107

2017-3420 7647

Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2017

Art. 2 Divieto di importazione da talune zone degli Stati membri interessati L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone con un rischio elevato riguardo all’introduzione della peste suina afri- cana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE4; b. zone infette, zone di protezione e zone di sorveglianza stabilite secondo la direttiva 2002/60/CE5.

Art. 3 Stati membri e zone interessati Gli stati membri e le zone interessati sono stabiliti nell’allegato.

Art. 4 Importazione dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione In deroga all’articolo 2 lettera a l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE è am- messa se: a. sono soddisfatte le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE per l’esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e b. l’autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l’espor- tazione.

Art. 5 Importazione dalle zone infette In deroga all’articolo 2 lettera b l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE7 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta secondo la direttiva 2002/60/CE8 a fini di scambi intracomunitari.

4 Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2267, GU L 324 dell’8.12.2017, pag. 57. 5 Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2017

Art. 6 Importazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza In deroga all’articolo 2 lettera b l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza ubicate al di fuori delle zone disci- plinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE9 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona di protezione oppure la zona di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE10 a fini di scambi intracomunitari.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV del 21 ottobre 201411 che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 201712.

18 dicembre 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Prisca Grossenbacher

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

11 RU 2014 3355, 2016 7, 2017 5257. 12 Pubblicazione urgente del 19 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2017

Allegato (art. 3–6)

Stati membri e zone interessati

1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE

Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzio- ne della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 2014/709/UE 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2267, GU L 324 dell’8.12.2017, pag. 57.

Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile. Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica.

Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Cechia

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Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Cechia

Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia

Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia

2 Zone infette

Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE13 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

3 Zone di protezione e zone di sorveglianza

Non vi sono Stati membri dell’UE con zone di protezione o zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

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