AS 2018 2091
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
Modifica del 25 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20151 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
25 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 916.404.2
2017-3056 2091
Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2018
Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)
Emolumenti
N. 1, 3 e 4
Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,
per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti
(marca auricolare doppia) 4.75
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip 1.—
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 2.—
1.1.3 per animali della specie suina –.33
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.33
1.2 Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna
di cinque giorni feriali, per esemplare:
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie
bovina, ovina e caprina, nonché bufali e bisonti 2.40
1.2.2 marche auricolari con un microchip per animali delle specie
ovina e caprina 3.40
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo la tariffa postale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
3 Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale:
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 4.75
3.2 animali della specie suina –.10
3.3 animali delle specie ovina e caprina –.50
3.4 equidi 4.75
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Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2018
Franchi
4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose
4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:
4.1.1 notifica mancante secondo l’articolo 5 capoversi 2 e 4
dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20112 5.—
4.1.2 indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del
sesso dell’animale, del numero BDTA dell’azienda di prove- nienza dell’animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica 2.—
4.1.3 indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell’azienda
detentrice dell’animale, del numero d’identificazione dell’animale, del numero d’identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d’entrata, d’uscita, di decesso o di macellazione dell’animale, per cartolina di notifica 5.—
4.2 Animali della specie suina:
4.2.1 notifica mancante secondo l’articolo 6 capoversi 2 e 3
dell’ordinanza BDTA 5.—
4.2.2 indicazioni mancanti o lacunose della data d’entrata, di macella-
zione o del numero di animali, per cartolina di notifica 5.—
4.3 Animali delle specie ovina e caprina:
notifica mancante secondo l’articolo 7 capoversi 1bis e 2 dell’ordinanza BDTA 5.—
4.4 Equidi:
4.4.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 2–5
dell’ordinanza BDTA 5.—
4.4.2 notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione
di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011 10.—
2 RS 916.404.1
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