AS 2018 2857
Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica dell’8 giugno 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «centro/i di registrazione e di procedura» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centro/i della Confederazione».
Inserire gli art. 1b e 1c prima del titolo del capitolo 2
Art. 1b Regioni Per l’espletamento delle procedure di asilo e di allontanamento i Cantoni sono raggruppati nelle seguenti regioni: a. regione Svizzera romanda: Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud; b. regione Svizzera nord-occidentale: Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta; c. regione Berna: Cantone di Berna; d. regione Zurigo: Cantone di Zurigo; e. regione Ticino e Svizzera centrale: Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Zugo; f. regione Svizzera orientale: Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia.
1 RS 142.311
2017-2461 2857
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Art. 1c Calcolo dei termini Se nella procedura d’asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.
Art. 2b Messa al sicuro di documenti (art. 10 cpv. 2 LAsi) 1 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento rilasciato all’estero o in una rappresentanza estera e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM.
2 Tra gli altri documenti figurano in particolare:
a. documenti di stato civile; b. prove dei rapporti di famiglia; c. certificati di battesimo; d. documenti comprovanti la cittadinanza; e. certificati per rifugiati; f. patenti di guida; g. carte d’identità militari. 3 I documenti di cui al capoverso 1 sono messi al sicuro durante la procedura d’asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo, fintanto- ché la persona interessata non dispone di un permesso di dimora o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi.
Art. 3 Notificazione delle decisioni all’aeroporto (art. 13 cpv. 1 e 2 LAsi) 1 Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresen- tante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la conse- gna al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di prestazioni informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione. 2 Se a un richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall’articolo 3a.
Art. 3a Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore (art. 12a cpv. 3 e 13 cpv. 1 LAsi)
La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l’asilo. Inoltre è fatto riferi-
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mento all’articolo 12a capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l’asilo.
Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione (art. 16 cpv. 1 LAsi)
Le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore sono depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale della regione del Cantone d’ubica- zione del centro.
Art. 6 Procedura in casi di persecuzione per appartenenza a un sesso (art. 17 cpv. 2 LAsi)
Concerne soltanto la versione francese
Art. 7 cpv. 2, 2bis – 2quinques, 3 frase introduttiva 2 Dopo il deposito della domanda d’asilo prende inizio l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Quest’attività si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 2bis Nella procedura Dublino l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresen- tante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l’asilo mino- renne non accompagnato nello Stato Dublino competente oppure fino al raggiungi- mento della maggiore età e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr). 2ter Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rinuncia alla rappresentan- za legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all’aeroporto, quest’ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l’asilo minorenne non accom- pagnato quale persona di fiducia. 2quater Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, dopo l’attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata subito, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 2quinques Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso 2quater. La durata dell’attività della persona di fiducia è retta dal capoverso 2bis per la procedura Dublino e dal capoverso 2quater per la procedura celere.
2 RS 142.20
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3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli, nonché di espe- rienza di lavoro con minorenni. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:
Art. 7a Abrogato
Art. 8 cpv. 1 lett. b e c, nonché 2
1 Se uno straniero si annuncia a un’autorità cantonale o federale, questa:
b. lo assegna a un centro della Confederazione conformemente all’articolo 24 LAsi o a un centro cantonale o comunale conformemente all’articolo 24d LAsi informandone il centro; e c. gli rilascia un lasciapassare. 2 Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.
Art. 9 e 10 Abrogati
Art. 12 cpv. 2
2 IlDipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un’ordinanza
disposizioni sulla gestione degli alloggi all’aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.
Titolo prima dell’art. 13 Sezione 2a: Centri della Confederazione
Art. 13 Funzione dei centri della Confederazione (art. 24, 24a, 24d LAsi)
Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d’asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione.
Art. 14 Soggiorno nei centri della Confederazione (art. 24, 24a, 24d LAsi) 1 Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.
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2 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può
essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della proce- dura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l’esecuzione dell’allontanamento è immi- nente.
Art. 15 Assegnazione a un centro speciale (art. 24a LAsi; art. 74 cpv. 1bis e 2 LStr) 1 La SEM assegna a un centro speciale i richiedenti l’asilo maggiorenni che allog- giano in un centro della Confederazione e che compromettono notevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considere- volmente l’esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione. 2 Vi è disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza del centro della Confe- derazione in particolare se il richiedente l’asilo: a. viola gravemente il regolamento interno del centro della Confederazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d’uscita; oppure b. non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, così facendo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l’asilo o il personale. 3 La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 capoverso 1bis LStr3 sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale. 4 L’autorità cantonale competente dispone l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.
Art. 16 Esercizio dei centri della Confederazione (art. 24b cpv. 2 LAsi)
Il DFGP emana in un’ordinanza disposizioni sull’esercizio dei centri della Confede- razione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata, di soggiorno e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l’asilo e la custo- dia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.
Art. 16a–18 Abrogati
3 RS 142.20
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Art. 19, rubrica e cpv. 1 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario (art. 26 cpv. 2 e 3 LAsi) 1 Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri della Confederazione.
Art. 20 Abrogato
Art. 20a Accertamento medico (art. 8 cpv. 1 lett. f e 26a LAsi) 1 Durante la fase preparatoria la SEM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento e gli sottopone una dichiarazione di consenso all’inoltro dei dati medici rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento alle autorità competenti per l’esecuzione.
2 In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la SEM
emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico di cui all’articolo 26a capoverso 2 LAsi concernente le misure previste dalla legge federale del 28 settembre 20124 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano.
Art. 20b Procedura Dublino (art. 26b e 31 cpv. 1 lett. b LAsi) 1 In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 4 LAsi, nel quadro della fase preparatoria, durante l’interrogazione secondo l’articolo 26 capo- verso 3 LAsi, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l’esame della sua domanda d’asilo.
2 Le fasi procedurali successive alla fase preparatoria sono rette per analogia
dall’articolo 20c lettere g e h.
Art. 20c Procedura celere (art. 26c LAsi)
Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Nel suo contesto sono espletate in particolare le seguenti fasi procedurali: a. preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo; b. audizione sui motivi d’asilo o concessione del diritto di essere sentiti; c. eventuale ulteriore parere del rappresentante legale; d. smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla proce- dura ampliata;
4 RS 818.101
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e. stesura della bozza della decisione sull’asilo; f. parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo; g. redazione finale della decisione sull’asilo; h. notificazione della decisione sull’asilo.
Art. 21 Attribuzione ai Cantoni (art. 27 cpv. 1–3 LAsi) 1 I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di presta- zioni speciali dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.
2 La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:
a. richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura am- pliata; b. persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l’ammissione provvisoria; c. richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confedera- zione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno secondo l’arti- colo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull’asilo passata in giudicato; d. richiedenti l’asilo in una situazione particolare conformemente all’arti- colo 24 capoverso 6 LAsi. 3 L’attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all’allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP. 4 Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confede- razione, fatto salvo l’articolo 34 i richiedenti l’asilo interessati sono attribuiti al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Lo stesso vale per i richie- denti l’asilo in procedura all’aeroporto nei confronti dei quali, scaduto un soggiorno di 60 giorni, è già stata emanata una decisione di prima istanza sull’asilo e di allon- tanamento tuttavia non ancora passata in giudicato. La compensazione per il Canto- ne d’ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d. 5 In caso di attribuzione di richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti deduzioni dalla quota proporzio- nale alla popolazione di cui all’allegato 3 concernente le persone da accogliere in procedura ampliata: a. 0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione confor- memente agli articoli 24, 24c e 24d LAsi;
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b. 0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all’articolo 24a LAsi; c. 0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia; d. 0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento. 6 Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all’allegato 3.
Art. 22, rubrica e cpv. 1 Attribuzione da parte della SEM (art. 27 cpv. 3 LAsi) 1 La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popola- zione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.
Art. 23 Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento (art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi)
La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontana- mento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2.
Art. 23a Abrogato
Art. 24 Annuncio nel Cantone (art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi)
I Cantoni designano l’ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.
Art. 25 e 26 Abrogati
Art. 27 cpv. 1 1 Il DFGP disciplina i principi materiali e organizzativi per l’approntamento delle decisioni sull’asilo nonché lo scambio di informazioni tra la SEM e i Cantoni.
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Art. 34 Designazione del Cantone d’esecuzione (art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bis LAsi)
1 Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per
l’esecuzione conformemente all’articolo 46 capoverso 1bis LAsi.
2 Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le deduzioni di cui
all’articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente un Cantone diverso da quello di ubicazione. 3 Nei casi di cui al capoverso 2, i Cantoni di una regione possono convenire altre competenze per l’esecuzione dell’allontanamento. Dopo il consenso degli altri Cantoni della regione, il Cantone designato per l’esecuzione dell’allontanamento comunica alla SEM l’entità e la durata della sua competenza.
4 La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per
l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19995 sull’asilo (OAsi 2), gli corrisponde la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2 e l’importo forfettario conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 19996 concernente l’esecuzione del- l’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
5 Ai Cantoni designati quali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento è
concessa la deduzione di cui all’articolo 21 capoverso 5.
Art. 34a Sostegno reciproco dei Cantoni (art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bis LAsi)
Qualora il Cantone di ubicazione risulti eccessivamente sollecitato a causa di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire, i Cantoni di una regio- ne possono sostenersi a vicenda; il Cantone di ubicazione rimane tuttavia competen- te per l’esecuzione degli allontanamenti. Qualora le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5 siano cedute ai Cantoni che offrono il loro sostegno, i Cantoni della regione comunicano tempestivamente alla SEM l’entità e la durata della cessione.
Art. 34b Comunicazione delle autorità cantonali L’autorità cantonale comunica alla SEM, entro 14 giorni, l’esecuzione dell’allonta- namento o dell’espulsione, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.
Art. 42 Abrogato
5 RS 142.312 6 RS 142.281
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Art. 44 (art. 72 LAsi)
Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l’articolo 68 capoverso 1 o l’articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono attri- buite ai Cantoni conformemente all’articolo 21 capoversi 2-6. La ripartizione avvie- ne separatamente da quella dei richiedenti l’asilo. La ripartizione e un’eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall’articolo 22.
Art. 48, rubrica Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione del- la protezione provvisoria (art. 76 cpv. 2 LAsi)
Art. 52 Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provviso- ria secondo l’articolo 29 della LAsi, gli viene concesso, invece di un’altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.
Titolo prima dell’art. 52a Capitolo 5: Tutela giurisdizionale e procedura di ricorso Sezione 1: Principi della tutela giurisdizionale
Art. 52a Accesso e qualità (art. 102f–102l LAsi)
1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all’aeroporto o, dopo
l’assegnazione alla procedura ampliata, nei Cantoni, i richiedenti l’asilo hanno il necessario accesso a una consulenza e una rappresentanza legale indipendenti in vista dell’espletamento delle procedure d’asilo. 2 I fornitori di prestazioni incaricati e i consultori giuridici autorizzati provvedono affinché la consulenza e la rappresentanza legale presentino la qualità necessaria per l’espletamento delle procedure d’asilo. 3 Se sono stati incaricati più fornitori di prestazioni e autorizzati più consultori giuridici, la qualità della consulenza e della rappresentanza legale deve essere garan- tita in particolare mediante un coordinamento adeguato.
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Titolo prima dell’art. 52b Sezione 2: Tutela giurisdizionale all’aeroporto e nei centri della Confederazione
Art. 52b Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all’aeroporto (art. 22 cpv. 3bis LAsi) 1 Durante il soggiorno all’aeroporto, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consu- lenza sulla procedura d’asilo. Essa comprende segnatamente l’informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all’aeroporto. 2 Dalla presentazione della domanda d’asilo e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richie- dente l’asilo non vi rinunci esplicitamente. 3 Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita nella procedura d’asilo. 4 La rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera. 5 La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresen- tante legale al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la notifica della decisione negativa sull’asilo. 6 Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–f LAsi, la rappresen- tanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti: a. partecipare all’interrogatorio sommario conformemente all’articolo 22 capo- verso 1 LAsi; b. assicurare la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentito conformemente all’articolo 22 capoverso 4 LAsi; c. presentare un parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo conformemente all’articolo 52d.
Art. 52c Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di prestazioni (art. 22 cpv. 3bis e 102j cpv. 2 LAsi)
1 La SEM comunica al fornitore di prestazioni, senza indugio ma almeno un giorno
lavorativo prima dell’avvio della pertinente fase procedurale, le date delle fasi procedurali presso i centri della Confederazione e all’aeroporto cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare. 2 La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date per le audizioni sui motivi d’asilo nonché per la concessione del diritto di essere sentito nel quadro della proce- dura celere e della procedura Dublino nei centri della Confederazione almeno due giorni lavorativi prima del loro svolgimento.
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Art. 52d Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo (art. 22 cpv. 3bis, 102j cpv. 3 e 102k cpv. 1 lett. c LAsi) 1 Il termine d’inoltro del parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo scade il giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di prestazioni, alla medesima ora. 2 Nella procedura celere e nella procedura all’aeroporto le decisioni della SEM di cui all’articolo 31a capoversi 1 lettere a e c–f, 3 e 4 LAsi sono considerate decisioni negative sull’asilo ai sensi del capoverso 1.
Art. 52e Informazione alla cessazione della rappresentanza legale (art. 22 cpv. 3bis, 102h cpv. 4 LAsi)
Se non intende interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, il rappre- sentante legale assegnato nei centri della Confederazione e all’aeroporto informa il richiedente l’asilo in merito alle ulteriori possibilità di consulenza e rappresentanza legale.
Titolo prima dell’art. 52f Sezione 3: Tutela giurisdizionale nella procedura ampliata dopo l’attribuzione ai Cantoni
Art. 52f Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata (art. 102l cpv. 1 e 3 LAsi) 1 Prima dell’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, nel quadro del colloquio sulla partenza il rappresentante legale assegnato informa il richiedente l’asilo sul proseguimento della procedura d’asilo e sulle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.
2 Dopo l’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, il
richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. 3 La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all’aeroporto può eccezionalmente assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata se: a. nel quadro del colloquio sulla partenza il richiedente l’asilo e il rappresen- tante legale assegnatogli constatano un rapporto di fiducia particolare; b. il fornitore di prestazioni vi acconsente; può rifiutare il suo consenso segna- tamente se non dispone di personale sufficiente. 4 Il fornitore di prestazioni comunica alla SEM, al più tardi al momento dell’uscita dai centri della Confederazione o dall’aeroporto, se la rappresentanza legale asse- gnata nel centro sarà disponibile anche nella procedura ampliata.
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5 Se rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli, il richiedente l’asilo può rivol- gersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulen- za e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.
Art. 52g Informazione sullo stato della procedura, le date e la decisione d’asilo 1 Se non è più competente, il rappresentante legale assegnato nel centro della Confe- derazione o all’aeroporto informa immediatamente, previo consenso del richiedente l’asilo, il consultorio giuridico autorizzato del Cantone di attribuzione in merito allo stato della procedura. Previo consenso del richiedente l’asilo la SEM comunica al consultorio giuridico quanto segue: a. le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione; b. la decisione di prima istanza sull’asilo. 2 In mancanza del consenso di cui al capoverso 1, il consultorio giuridico competen- te può rinunciare alla propria attività se il richiedente l’asilo non gli comunica tem- pestivamente le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.
Art. 52h Fasi rilevanti per la decisione Sono considerate fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione le audi- zioni complementari sui motivi d’asilo, la concessione del diritto di essere sentiti e la comunicazione di elementi che contribuiscono in modo determinante alla consta- tazione dei fatti.
Art. 52i Comunicazione tempestiva delle date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente 1 La SEM comunica tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata oppure, ai sensi dell’articolo 52g capoverso 1 lettera a, al consulto- rio giuridico competente, le date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente. Il fornitore di prestazioni della rappresentanza legale asse- gnata o il consultorio giuridico competente ne informa senza indugio la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza.
2 Si considera che queste date sono comunicate tempestivamente al fornitore di
prestazioni della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico compe- tente se la loro comunicazione è effettuata senza indugio, ma almeno dieci giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’audizione o della concessione del diritto di essere sentiti oralmente.
Art. 52j Autorizzazione dei consultori giuridici
1 La SEM decide su richiesta in merito all’autorizzazione e designa i consultori
giuridici competenti per il Cantone d’attribuzione.
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2 Un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l’adempimento a
lungo termine dei compiti giusta l’articolo 102l capoverso 1 LAsi. Deve segnata- mente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d’asilo. Per ottenere l’autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d’asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l’asilo in Svizzera. 3 Nel quadro della valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2, la SEM consi- dera in particolare: a. la quota di rappresentanti titolari di un diploma universitario in diritto o di un brevetto d’avvocato; b. la durata di attività del consultorio giuridico; c. la garanzia della qualità mediante uno scambio d’informazioni regolare a livello professionale con altri consultori. 4 Al consultorio giuridico è corrisposta un’indennità secondo l’articolo 102l capo- verso 2 LAsi stabilita dalla SEM in un accordo con il consultorio autorizzato.
Art. 52k Scambio d’informazioni I consultori giuridici e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in partico- lare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
Titolo prima dell’art. 53 Sezione 4: Procedura di ricorso a livello federale
Art. 53 Requisiti per il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso (art. 102m cpv. 3 LAsi) Le persone di cui all’articolo 102m capoverso 3 possono essere ammesse a fornire il gratuito patrocinio in particolare se: a. hanno l’esercizio dei diritti civili; b. non sono oggetto di attestati di carenza di beni e di condanne penali incom- patibili con la rappresentanza legale; c. sono titolari di un diploma in diritto di un’università svizzera oppure di un diploma straniero equivalente; e d. forniscono da almeno un anno consulenza e rappresentanza legale a richie- denti l’asilo come attività professionale principale.
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Art. 55bis Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013 A tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012 si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 20087.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 28 aprile 20048 sullo stato civile
Art. 31 cpv. 2 2 I documenti giustificativi di cui al capoverso 1 inoltrati alla SEM in applicazione dell’articolo 2b dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19999 sull’asilo sono conservati da tale autorità. Essa li tiene a disposizione delle autorità dello stato civile.
2. Ordinanza del 29 aprile 201510 concernente la lotta contro le malattie
trasmissibili dell’essere umano
Art. 31, rubrica, cpv. 1, 2, frase introduttiva e 4 Provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo 1 I gerenti dei centri della Confederazione e degli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo devono garantire a tutte le persone in loro custodia l’accesso a provvedimenti di prevenzione appropriati. L’attuazione dei provvedimenti è commi- surata ai rischi esistenti di infezione e di trasmissione. 2 I gerenti dei centri della Confederazione e degli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo provvedono in particolare affinché le persone in loro custodia:
4 L’UFSP emana d’intesa con la SEM raccomandazioni concernenti i provvedimenti
di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo. Mette altresì a disposizione il materiale informativo necessario.
7 RU 2008 5421 8 RS 211.112.2 9 RS 142.311 10 RS 818.101.1
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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.
8 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 3 (art. 21 cpv. 3)
Chiave di riparto per l’attribuzione proporzionale alla popolazione percentuale percentuale
Zurigo 17,7 Sciaffusa 1,0 Berna 12,2 Appenzello Esterno 0,7 Lucerna 4,8 Appenzello Interno 0,2 Uri 0,4 San Gallo 6,0 Svitto 1,9 Grigioni 2,3 Obvaldo 0,4 Argovia 7,9 Nidvaldo 0,5 Turgovia 3,2 Glarona 0,5 Ticino 4,2 Zugo 1,5 Vaud 9,3 Friburgo 3,7 Vallese 4,0 Soletta 3,2 Neuchâtel 2,1 Basilea Città 2,3 Ginevra 5,8 Basilea Campagna 3,4 Giura 0,9
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