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AS 2018 2875

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica dell’8 giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19991 è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «centro/i di registrazione e di procedura» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centro/i della Confederazione».

2 Concerne soltanto il testo tedesco e francese.

Art. 5b Riduzione dei premi per le persone ammesse provvisoriamente (art. 82a Abs. 7 LAsi)

Il diritto delle persone ammesse provvisoriamente a una riduzione dei contributi sui premi giusta l’articolo 65 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal) rinasce sette anni dopo l’entrata in Svizzera.

Art. 22 cpv. 1, 3, 4 e 5 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni benefi- ciario dell’aiuto sociale. L’indennità globale media svizzera ammonta a 1498,02 franchi al mese (stato dell’indice: 31 ott. 2016). 3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l’80 e il 120 per cento:

2017-2462 2875

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Cantone percentuale Cantone percentuale

Argovia 101,4 Nidvaldo 105,4 Appenzello Esterno 85,0 Obvaldo 95,2 Appenzello Interno 90,2 Sciaffusa 84,6 Basilea Campagna 103,6 Svitto 118,3 Basilea Città 96,3 Soletta 86,7 Berna 89,4 San Gallo 90,4 Friburgo 90,0 Ticino 87,0 Ginevra 106,0 Turgovia 90,8 Glarona 82,0 Uri 87,4 Grigioni 92,5 Vaud 99,8 Giura 80,0 Vallese 81,8 Lucerna 100,2 Zugo 120,0 Neuchâtel 80,0 Zurigo 117,5

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base alle rilevazioni degli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall’Ufficio federale di statisti- ca (UST). 4 La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica3, agli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali giusta l’articolo 64 LAMal4, nonché in funzione del numero di bambini, giovani adulti e adulti. L’adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. 5 La quota parte per le spese di locazione è di 214,34 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 613,55 franchi e quella per le spese di assistenza è di 272,22 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 23 cpv. 3 3 La Confederazione versa a ogni Cantone un contributo di base di 27 433 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contri- buto si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM lo adegua all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

3 O del DFI del 28 ott. 2016 sui premi medi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1). 4 RS 832.10

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Art. 24 cpv. 4 e 5 Abrogati

Art. 24a Durata dell’obbligo di rimborsare le spese per gruppi di rifugiati (art. 56 e 88 cpv. 3 e 3bis LAsi) 1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per tutti i rifugiati che fanno parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 56 LAsi per sette anni a contare dal mese seguente l’entrata in Svizzera. 2 L’indennizzo di cui al capoverso 1 che si protrae oltre i cinque anni comprende contributi alle spese per minorenni non accompagnati e persone che, a causa di un grave problema fisico o psichico oppure dell’età avanzata, non sono economica- mente autonomi cinque anni dopo la loro entrata in Svizzera.

Art. 26 cpv. 1, 3, 4 e 5 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni benefi- ciario dell’aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 56 LAsi. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1466,98 franchi mensili (stato dell’indice: 31 ott. 2016). 3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l’80 e il 120 per cento:

Cantone percentuale Cantone percentuale

Argovia 101,4 Nidvaldo 105,4 Appenzello Esterno 85,0 Obvaldo 95,2 Appenzello Interno 90,2 Sciaffusa 84,6 Basilea Campagna 103,6 Svitto 118,3 Basilea Città 96,3 Soletta 86,7 Berna 89,4 San Gallo 90,4 Friburgo 90,0 Ticino 87,0 Ginevra 106,0 Turgovia 90,8 Glarona 82,0 Uri 87,4 Grigioni 92,5 Vaud 99,8 Giura 80,0 Vallese 81,8 Lucerna 100,2 Zugo 120,0 Neuchâtel 80,0 Zurigo 117,5

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base alle rilevazioni degli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall’UST.

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4 Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l’articolo 64 LAMal5 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L’adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. 5 La quota parte per le spese di locazione è di 312,07 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 822,72 franchi e quella per le spese di assistenza e ammi- nistrative è di 267,72 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 27a Calcolo dell’importo totale per gruppi di rifugiati L'importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati della SEM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente: B = numero di rifugiati di un gruppo presenti il primo giorno del mese x somma forfettaria globale per Cantone secondo l’articolo 26.

Art. 28 Somme forfettarie per il soccorso d’emergenza 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:

a. che è stata sottoposta a una procedura Dublino; b. che è stata sottoposta a una procedura celere; c. che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o d. la cui ammissione provvisoria è stata revocata. 2 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:

a. la sua domanda d’asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; b. la sua domanda d’asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termi- ne di partenza; o c. la sua ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.

Art. 29 Portata e ammontare delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza

1 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza al termine di una procedura

Dublino ammonta a 400 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2018). Si basa su una

5 RS 832.10

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quota di percezione del 10 per cento, una durata di percezione di 80 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

2 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza al termine di una procedura

celere ammonta a 2013 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 33 per cento, una durata di percezione di 122 giorni e costi giorna- lieri di 50 franchi.

3 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza al termine di una procedura

ampliata o dopo la revoca dell’ammissione provvisoria ammonta a 6006 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 66 per cento, una durata di percezione di 182 giorni e costi giornalieri di 50 franchi. 4 La SEM adegua le somme forfettarie per il soccorso d’emergenza all’indice nazio- nale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 30 cpv. 2 Abrogato

Art. 30a Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza

1 Laddove moltiplicando la quota di percezione media per la durata di percezione

media dei sei anni precedenti si ottenga un risultato che deroghi almeno del 10 per cento dal risultato corrispondente riguardante la somma forfettaria di base vigente e laddove siano soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 2 o 3, la SEM adegua le somme forfettarie di base di cui all’articolo 29 in virtù dei risultati annuali del moni- toraggio del blocco dell’aiuto sociale di cui all’articolo 30. 2 Laddove le riserve finanziarie nette dei Cantoni (saldo delle eccedenze e dei disa- vanzi) siano inferiori all’importo globale annuale medio versato ai Cantoni nei quattro anni precedenti a titolo di somme forfettarie, la somma forfettaria è aumenta- ta. 3 Laddove le riserve finanziarie nette dei Cantoni (saldo delle eccedenze e dei disa- vanzi) siano corrispondenti o superiori all’importo globale annuale medio versato ai Cantoni nei quattro anni precedenti a titolo di somme forfettarie, la somma forfetta- ria è diminuita. 4 I risultati di cui al capoverso 1 e le riserve nette di cui ai capoversi 2 e 3 sono calcolati come segue: il valore medio determinante è definito escludendo dal calcolo il valore più elevato e il valore più basso. Dal calcolo sono esclusi i valori riguardan- ti i Cantoni che insieme sono competenti per l’esecuzione di almeno il 10 per cento delle decisioni passate in giudicato conformemente all’articolo 28.

5 L’adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza è calcolato

come segue: il nuovo risultato è moltiplicato per l’importo indicizzato delle spese giornaliere di 50 franchi.

6 Le somme forfettarie sono adeguate all’inizio dell’anno civile seguente.

7 Laddove le riserve finanziarie nette sono in calo e costituiscono il 25 per cento o meno dell’importo globale annuale ai sensi del capoverso 2, il Dipartimento federale

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di giustizia e polizia (DFGP) sottopone al Consiglio federale una proposta volta a fissare un nuovo importo delle somme forfettarie e i loro valori di base secondo l’articolo 29.

Art. 31 cpv. 2 e 3 2 La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfetta- rio. L’importo è calcolato secondo la formula P x G x Y:100, ove s’intende: P = somma forfettaria unica per persona; G = numero delle domande d’asilo e numero di richieste di concessione di pro- tezione temporanea conformemente alla banca dati della SEM; Y = chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti conforme- mente all’articolo 21 e all’allegato 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19996 sull’asilo. 3 L’importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 550 franchi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 41 1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 24a LAsi. 2 Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula: PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT Nella formula si intende per: PB = contributo forfettario per Cantone PE = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone DE = durata d’esercizio per centro della Confederazione in giorni DB = durata d’esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni FE = 0,01 (fattore centro della Confederazione) FB = 0,04 (fattore centro speciale) JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 JT = numero di giorni civili all’anno.

6 RS 142.311

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3 L’aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,0 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l’aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. 4 Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2ter LAsi.

Art. 44 cpv. 2 2 Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l’attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell’ambito dell’assistenza speciale alle persone traumatizzate.

Art. 53 lett. d ed e La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizze- ra, segnatamente per: d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungi- mento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85 capoverso 7 LStr7; e. persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

Art. 54 cpv. 2 2 Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all’aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.

Art. 56 cpv. 3 3 In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adegua- ta alle circostanze - in particolare stato di salute, disposizioni applicabili per il transi- to attraverso Stati terzi e per l’ammissione nel Paese di destinazione.

Art. 58 Spese per l’accompagnamento 1 La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompa- gnatore quando uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente.

2 Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante

l’intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa un importo forfettario di: a. 200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all’aero- porto o fino al valico di confine;

7 RS 142.20

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b. 300 franchi al giorno e per accompagnatore per l’accompagnamento dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, l’alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l’accom- pagnamento non sono rimborsati; e di c. 400 franchi al giorno per ogni caposquadra a bordo di un volo speciale dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo di cui all’articolo 28 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 novembre 20088 sulla coercizione. 3 Se la rappresentanza consolare competente, l’aeroporto o il valico di frontiera si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l’importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

4 La Confederazione versa una somma forfettaria di accompagnamento dell’importo

di 200 franchi per l’accompagnamento sociale dal domicilio all’aeroporto o al valico di frontiera oppure per l’intero viaggio di ritorno, qualora si tratti di persone partico- larmente bisognose di assistenza, in particolare famiglie con bambini o minorenni che viaggiano da soli.

5 IlCantone può incaricare terzi dell’accompagnamento sociale di cui al capo-

verso 5.

Art. 58b Spese per visite mediche e per l’accompagnamento medico 1 Se è svolta una visita medica in virtù dell’articolo 27 capoverso 3 della legge del 20 marzo 20089 sulla coercizione, la SEM versa ai Cantoni un importo forfettario di

350 franchi.

2 Per un accompagnamento medico fino all’aeroporto o fino al valico di frontiera

ritenuto necessario in virtù di una visita medica, la SEM versa ai Cantoni un importo forfettario di 1000 franchi. 3 Gli importi forfettari di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM adegua gli importi forfettari all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 59, rubrica, cpv. 1 lett. c e 3 Ulteriori spese rimborsabili

1 La Confederazione rimborsa le spese per:

c. il trasporto del bagaglio, fino all’importo di 200 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia; 3 Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, la SEM adde- bita al Cantone, nel caso in cui quest’ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamen- to, le spese di annullamento del volo e le altre spese connesse.

8 RS 364.3 9 RS 364

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Art. 59a cpv. 1, 2 e 2bis 1 La SEM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a 100 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un massimo di

500 franchi per famiglia.

2 La SEM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona, fino a un massimo

di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese o per motivi di salute, la partenza controllata può essere incentivata. 2bis La SEM può versare un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr10 che si dichiarano disposte a partire conformemente alle prescrizioni. L’importo è versato previo svolgimento di un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l’articolo 3b dell’ordinanza dell’11 agosto 199911 concernente l’esecuzione del- l’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).

Art. 59abis cpv. 3 lett. a, 3bis e 5 3 La SEM decide in merito alla concessione dell’importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica: a. di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell’acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarce- rate in virtù degli articoli 75–78 LStr12 un colloquio di consulenza nel qua- dro della carcerazione amministrativa secondo l’articolo 3b OEAE; e 3bis In ragione dello stato di salute della persona e per motivi specifici al Paese la SEM può eccezionalmente versare l’importo per le spese di partenza anche se le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 non sono adempiute. 5 La SEM o i terzi da essa incaricati possono versare l’importo per le spese di par- tenza negli aeroporti internazionali o nel Paese di destinazione.

Art. 59ater Abrogato

10 RS 142.20 11 RS 142.281 12 RS 142.20

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Titolo prima dell’art. 62 Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione (art. 93, 93a, 93b)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 62 Scopo dell’aiuto al ritorno 1 Scopo delle misure d’aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e con- forme agli obblighi specifici nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell’articolo 63. 2 Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente; è considerato conforme agli obblighi specifici se la perso- na interessata decide di lasciare la Svizzera in seguito a una corrispondente deci- sione pronunciata nei suoi confronti. 3 Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostenga- no il processo di reinserimento della persona che fa ritorno. 4 L’aiuto al ritorno è concesso una sola volta. Sono considerati anche gli aiuti al ritorno concessi da altri Stati europei. 5 I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati dalla Svizzera.

Art. 64 cpv. 5 5 Per motivi specifici legati al Paese il DFGP può escludere per un certo periodo di tempo l’aiuto al ritorno per determinati Stati di origine, di provenienza o Stati terzi.

Titolo prima dell’articolo 65 Sezione 2: Consulenza per il ritorno (art. 93a LAsi)

Art. 67 cpv. 3 3 La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri della Confederazione e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra spetta alla SEM. Essa può delegare tale compi- to ai consultori cantonali per il ritorno oppure a terzi e disciplinare l’indennizzo delle spese in un accordo con essi.

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Art. 68 cpv. 3 e 4

3 La somma forfettaria di base è fissata come segue:

Cantone franchi Cantone franchi

Argovia 62 174 Nidvaldo 23 161 Appenzello Esterno 19 710 Obvaldo 20 086 Appenzello Interno 15 365 Sciaffusa 21 505 Basilea Campagna 41 785 Svitto 26 986 Basilea Città 25 501 Soletta 37 482 Berna 125 565 San Gallo 47 782 Friburgo 42 715 Ticino 31 928 Ginevra 59 619 Turgovia 20 662 Glarona 21 206 Uri 18 103 Grigioni 28 554 Vaud 83 285 Giura 20 431 Vallese 47 220 Lucerna 47 925 Zugo 25 072 Neuchâtel 30 028 Zurigo 156 156

4 La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 1000 franchi per ogni persona che durante l’anno precedente ha lasciato la Svizzera.

Art. 72 cpv. 2

2 La competenza per i programmi di cui all’articolo 71 spetta alla SEM. Essa può

delegare la pianificazione e l’attuazione dei programmi all’estero alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri o a terzi.

Art. 74 cpv. 2–5 2 La somma forfettaria per l’aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 am- monta al massimo a 1000 franchi per persona. Può essere scaglionata individual- mente, in particolare in base all’età, alla fase procedurale, alla durata del soggiorno e per motivi specifici legati al Paese. 3 La somma forfettaria può essere sostituita da un aiuto materiale supplementare. Questo aiuto comprende misure individuali ad esempio nel campo del lavoro, della formazione e dell’alloggio.

4 L’aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di

3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione o per motivi specifici legati al Paese, la SEM può aumentare l’aiuto materiale supplemen- tare fino a un importo massimo di 5000 franchi.

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5 Nei centri della Confederazione l’aiuto individuale al ritorno e l’aiuto materiale supplementare sono corrisposti in misura decrescente in considerazione della fase procedurale e della durata del soggiorno.

Art. 76 Partenza verso uno Stato terzo 1 È possibile concedere l’aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d’origine o di provenienza. L’interessato dev’essere autorizzato a soggiornare per almeno un anno nello Stato terzo. 2 Non è concesso l’aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato di cui all’articolo 76a.

Art. 76a cpv. 1, frase introduttiva

1 Sono esclusi dall’aiuto individuale al ritorno:

Art. 77 Competenza La SEM decide su domanda dei servizi cantonali competenti o dei terzi incaricati in merito alla concessione dell’aiuto individuale al ritorno.

Art. 78 Versamento La SEM o i terzi da essa incaricati possono versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali o nel Paese di destinazione.

Capitolo 7 (art. 79 e 80) Abrogato

II Disposizioni transitorie della modifica dell’8 giugno 2018 1 All’entrata in vigore della presente modifica, la SEM adegua gli importi contenuti nelle seguenti disposizioni allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018: articolo 22 capoversi 1 e 5, articolo 23 capoverso 3, articolo 26 capoversi 1 e 5 nonché articolo 41 capoversi 1 e 3. 2 L’articolo 24a si applica anche in relazione ai rifugiati che fanno parte di un grup- po ai sensi dell’articolo 56 LAsi e che sono entrati in Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente modifica. 3 La portata e l’ammontare della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza di persone che hanno depositato una domanda d’asilo prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono retti dal diritto previgente.

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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.

2 L’articolo 68 capoversi 3 e 4 entra in vigore il 1° gennaio 2020.

8 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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