AS 2018 4553
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana
Modifica del 30 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 marzo 20141 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016),
2339 (2017) e 2399 (2018)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
(Consiglio di sicurezza dell’ONU),
Art. 1 cpv. 3–4bis 3 Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 la vendita, la fornitura, l’espor- tazione e il transito: a. di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime:
1. la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Minusca),
2. le forze francesi che sostengono la Minusca,
3. le missioni di formazione dell’Unione europea nella Repubblica Cen-
trafricana,
4. le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l’assistenza
fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU;