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AS 2018 883

Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

Traduzione

Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

Concluso a Nagoya il 15 ottobre 2010 Approvato dall’Assemblea federale il 20 giugno 20141 Ratificato tramite strumento depositato dalla Svizzera il 27 ottobre 2014 Entrato in vigore per la Svizzera il 5 marzo 2018

Le Parti contraenti del presente Protocollo addizionale, essendo Parti del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza2 relativo alla Conven- zione sulla diversità biologica, qui di seguito denominato «il Protocollo», tenendo conto del Principio 13 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo svi- luppo, riaffermando l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, riconoscendo la necessità di intervenire con misure adeguate in caso di danni o di sufficiente probabilità di danni ai sensi del Protocollo, richiamando l’articolo 27 del Protocollo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo L’obiettivo del presente Protocollo addizionale è di contribuire alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica, anche tenendo conto dei rischi per la salute umana, stabilendo norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.

Art. 2 Definizioni (1) I termini di cui all’articolo 2 della Convenzione sulla diversità biologica3, qui di seguito denominata «la Convenzione», e all’articolo 3 del Protocollo si applicano al presente Protocollo addizionale.

RS 0.451.431.1 1 RU 2018 881 2 RS 0.451.431 3 RS 0.451.43

2011-2567 883

Responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. RU 2018

(2) Inoltre, ai fini del presente Protocollo addizionale si intende per: a) «Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti del Proto- collo»: la conferenza delle Parti della Convenzione che funge da riunione delle Parti del Protocollo; b) «danno»: l’effetto negativo sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che: (i) è misurabile o altrimenti osservabile considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute dall’autorità competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull’uomo e sull’ambiente naturale; e (ii) è significativo ai sensi del paragrafo 3 qui appresso; c) «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell’orga- nismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e dispo- sto dal diritto interno, includere tra l’altro il titolare del permesso, la persona che ha immesso sul mercato l’organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, l’autore della notificazione, l’esportatore, l’importatore, il vet- tore o il fornitore; d) «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di : (i) prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi; (ii) ripristinare la diversità biologica tramite azioni da intraprendere nell’ordine di priorità seguente: a. ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti più vicine; e laddove l’autorità competente stabilisce che ciò non è possibile, b. ripristino mediante, tra l’altro, la sostituzione della diversità biolo- gica con altre componenti di diversità biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa località o in un’altra località alternativa, a seconda dei casi. (3) L’effetto negativo «significativo» è determinato sulla base di fattori quali: a) il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cam- biamento al quale non potrà essere dato rimedio mediante un recupero natu- rale entro un lasso di tempo ragionevole; b) l’entità dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativa- mente sulle componenti della diversità biologica; c) la riduzione della capacità delle componenti della diversità biologica di pro- durre beni e servizi;

d) l’entità di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del Proto- collo.

Responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. RU 2018

Art. 3 Campo d’applicazione (1) Il presente Protocollo addizionale si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano origine in un movimento transfrontaliero. Gli orga- nismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli: a) destinati all’uso diretto nell’alimentazione umana o animale oppure alla lavorazione; b) destinati a un uso confinato; c) destinati all’introduzione intenzionale nell’ambiente. (2) Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente Proto- collo addizionale si applica al danno derivante da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati di cui al paragrafo 1. (3) Il presente Protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movi- menti transfrontalieri accidentali previsti nell’articolo 17 del Protocollo, nonché al danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali previsti nell’articolo 25 del Protocollo. (4) Il presente Protocollo addizionale si applica al danno derivante da un movi- mento transfrontaliero di organismi viventi modificati cominciato dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo addizionale, per la Parte contraente nella cui giurisdi- zione è stato effettuato il movimento transfrontaliero. (5) Il presente Protocollo addizionale si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle Parti. (6) Per rispondere del danno che si verifica entro i limiti della propria giurisdizione nazionale le Parti possono usare i criteri stabiliti nel proprio diritto interno. (7) La normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non da Parti contraenti.

Art. 4 Nesso di causalità Il rapporto di causa-effetto tra il danno e l’organismo vivente modificato in que- stione è stabilito conformemente al diritto interno.

Art. 5 Misure di risposta (1) In caso di danno, fatti salvi eventuali obblighi imposti dall’autorità competente, le Parti impongono all’operatore o agli operatori appropriati di: a) informare immediatamente l’autorità competente; b) valutare il danno; e c) adottare appropriate misure di risposta. (2) L’autorità competente: a) individua l’operatore che ha causato il danno;

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b) valuta il danno; e c) stabilisce le misure di risposta che l’operatore è tenuto ad adottare. (3) Qualora le informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni scientifiche disponibili o le informazioni disponibili nel Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indichino che sussiste una sufficiente probabilità che, se non si assu- mono tempestivamente misure di risposta, si verificherà un danno, l’operatore è tenuto ad adottare appropriate misure di risposta per evitare il danno. (4) L’autorità competente può adottare appropriate misure di risposta, in particolare se l’operatore ha omesso di farlo. (5) L’autorità competente ha il diritto di imporre all’operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione del danno e per l’adozione di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto interno le Parti possono disciplinare altre situazioni in cui l’operatore può non essere tenuto a sostenere i costi e le spese. (6) Le decisioni dell’autorità competente che impongono all’operatore di adottare misure di risposta dovrebbero essere motivate. Tali decisioni dovrebbero essere notificate all’operatore. Il diritto interno prevede mezzi di ricorso, ivi compresa la possibilità del ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro le decisioni. Confor- memente al diritto interno, l’autorità competente informa l’operatore dei mezzi di ricorso disponibili. I mezzi di ricorso non impediscono all’autorità competente di adottare misure di risposta appropriate, nelle opportune circostanze, salvo altrimenti disposto dal diritto interno. (7) Nel recepire il presente articolo e nel definire le specifiche misure di risposta che l’autorità intende adottare o imporre, le Parti possono, a seconda dei casi, valu- tare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di respon- sabilità civile. (8) Le misure di risposta sono attuate conformemente al diritto interno.

Art. 6 Esenzioni (1) Le Parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni: a) caso fortuito o di forza maggiore; e b) eventi bellici o agitazioni sociali. (2) Le Parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limita- zioni ritenute idonee.

Art. 7 Limiti temporali Nel diritto interno le Parti possono prevedere: a) limiti temporali relativi e/o assoluti, anche per azioni riguardanti misure di risposta; e b) l’inizio del periodo in cui si applica il limite temporale.

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Art. 8 Limiti finanziari Nel diritto interno le Parti possono prevedere limiti finanziari per il rimborso dei costi e delle spese riguardanti misure di risposta.

Art. 9 Diritto di ricorso Il presente Protocollo addizionale non limita né restringe l’eventuale diritto di ricorso o al risarcimento che un operatore può far valere nei confronti di un’altra persona.

Art. 10 Garanzia finanziaria (1) Nel diritto interno le Parti si riservano il diritto di prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria. (2) Le Parti esercitano il diritto di cui al paragrafo 1 in linea con i diritti e gli obbli- ghi loro imposti dal diritto internazionale, tenendo conto dei tre paragrafi finali del preambolo del Protocollo. (3) La prima riunione della Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del Protocollo dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo addizionale chiede al segretariato di effettuare uno studio completo che analizzi tra l’altro: a) le modalità dei meccanismi di garanzia finanziaria; b) una valutazione dell’impatto ambientale, economico e sociale di tali mecca- nismi, in particolare per quanto riguarda i Paesi in sviluppo; e c) l’individuazione dei soggetti idonei a offrire la garanzia finanziaria.

Art. 11 Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale Il presente Protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale generale in materia di responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale.

Art. 12 Attuazione e relazione con la responsabilità civile (1) Nel diritto interno le Parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per adempiere a tale obbligo, le Parti prevedono misure di risposta conformemente al presente Protocollo addizionale e, se del caso, possono: a) applicare il vigente diritto interno esistente, ivi comprese, laddove applica- bili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilità civile; b) applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilità civile specifiche a tale scopo; o c) applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni.

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(2) Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in mate- ria di responsabilità civile per danno a cose o persone associato al danno di cui all’articolo 2 paragrafo 2 lettera b), le Parti: a) continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilità civile; b) elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilità civile specificamente a tale scopo; o c) elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni. (3) Nell’elaborare le norme in materia di responsabilità civile di cui ai paragrafi 1 e 2 lettere b) o c), le Parti tengono conto tra l’altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi: a) il danno; b) le norme in materia di responsabilità, ivi compresa la responsabilità ogget- tiva o la responsabilità sulla base della colpa; c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato; d) il diritto di ricorso.

Art. 13 Valutazione e riesame La Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del Protocollo riesamina cinque anni dopo l’entrata in vigore, e successivamente con cadenza quinquennale, l’efficacia del presente Protocollo addizionale, purché le Parti abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame è effettuato nel contesto della valutazione e del riesame del Protocollo come previsto nell’articolo 35 del Protocollo, salvo decisione contraria adottata dalle Parti del presente Protocollo addizionale. Il primo riesame comprende un riesame dell’efficacia degli articoli 10 e 12.

Art. 14 Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del Protocollo (1) Fatto salvo l’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione4, la Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del Protocollo funge da riunione delle Parti contraenti del presente Protocollo addizionale. (2) La Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del Protocollo esamina regolarmente l’attuazione del presente Protocollo addizionale e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuoverne l’effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni che assegnatele dal presente Protocollo addizionale e, mutatis mutandis, quelle assegnatele ai sensi dell’articolo 29 para- grafo 4 lettere a) e f) del Protocollo.

4 RS 0.451.43

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Art. 15 Segretariato Il segretariato istituito in virtù dell’articolo 24 della Convenzione5 funge da segreta- riato del presente Protocollo addizionale.

Art. 16 Relazione tra la Convenzione e il Protocollo (1) Il presente Protocollo addizionale integra il Protocollo, senza tuttavia modificar- lo o emendarlo. (2) Il presente Protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti del presente Protocollo addizionale ai sensi della Convenzione 6 e del Protocollo. (3) Salvo diversamente previsto dal presente Protocollo addizionale, le disposizioni della Convenzione e del Protocollo si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo addizionale. (4) Fatto salvo il paragrafo 3, il presente Protocollo addizionale lascia impregiudi- cati i diritti e gli obblighi di una Parte in virtù del diritto internazionale.

Art. 17 Firma Il presente Protocollo addizionale è aperto alla firma delle Parti del Protocollo presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 7 marzo 2011 al 6 marzo 2012.

Art. 18 Entrata in vigore (1) Il presente Protocollo addizionale entra in vigore il novantesimo giorno succes- sivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti contraenti del Protocollo. (2) Il presente Protocollo addizionale entra in vigore per uno Stato o un’organizza- zione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del quarantesimo strumento di cui al paragrafo 1, il novan- tesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il Protocollo entra in vigore per lo Stato o l’organizzazione regionale di integrazione economica in questione. (3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un’organizzazione regio- nale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell’organizzazione.

Art. 19 Riserve Non si possono formulare riserve al presente Protocollo addizionale.

5 RS 0.451.43 6 RS 0.451.43

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Art. 20 Denuncia (1) Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo addizionale per una Parte contraente, detta Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario. (2) La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia. (3) Si considera che la Parte contraente che denuncia il Protocollo, conformemente all’articolo 39 dello stesso, denuncia anche il presente Protocollo addizionale.

Art. 21 Testi autentici L’originale del presente Protocollo addizionale, i cui testi nelle lingue araba, cinese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il pre- sente Protocollo addizionale.

Fatto a Nagoya addì 15 ottobre 2010.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 22 gennaio 2018

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 29 gennaio 2013 A 5 marzo 2018 Bulgaria 6 dicembre 2012 5 marzo 2018 Burkina Faso 4 ottobre 2013 A 5 marzo 2018 Cambogia 30 agosto 2013 A 5 marzo 2018 Congo (Brazzaville) 16 maggio 2016 A 5 marzo 2018 Congo (Kinshasa) 4 ottobre 2017 A 5 marzo 2018 Cuba 26 aprile 2017 A 5 marzo 2018 Danimarcaa 25 febbraio 2015 5 marzo 2018 Emirati Arabi Uniti 12 settembre 2014 A 5 marzo 2018 Estonia 6 febbraio 2015 A 5 marzo 2018 Finlandia 25 aprile 2014 5 marzo 2018 Germania 27 agosto 2013 5 marzo 2018 Giappone 5 dicembre 2017 5 marzo 2018 Guinea Bissau 24 settembre 2013 5 marzo 2018 India 19 dicembre 2014 5 marzo 2018 Irlanda 14 gennaio 2013 5 marzo 2018 Lettonia 30 novembre 2011 5 marzo 2018 Liberia 17 agosto 2015 A 5 marzo 2018 Lituania 6 dicembre 2012 5 marzo 2018 Lussemburgo 14 maggio 2013 5 marzo 2018 Mali 23 giugno 2016 A 5 marzo 2018 Messico 26 settembre 2012 5 marzo 2018 Mongolia 21 maggio 2013 5 marzo 2018 Norvegia 1o novembre 2012 A 5 marzo 2018 Paesi Bassib 30 dicembre 2013 5 marzo 2018 Regno Unito 17 marzo 2015 5 marzo 2018 Repubblica Ceca 13 febbraio 2012 5 marzo 2018 Repubblica Centrafricana 15 giugno 2017 5 marzo 2018 Romania 4 ottobre 2013 5 marzo 2018 Siria 5 novembre 2012 A 5 marzo 2018 Slovacchia 28 aprile 2015 5 marzo 2018 Slovenia 8 maggio 2014 5 marzo 2018 Spagna 4 dicembre 2012 5 marzo 2018 Svezia 12 ottobre 2012 5 marzo 2018 Svizzera 27 ottobre 2014 5 marzo 2018 Swaziland 21 settembre 2016 A 5 marzo 2018 Togo 8 febbraio 2016 5 marzo 2018 Uganda 25 giugno 2014 A 5 marzo 2018 Ungheria 9 dicembre 2013 5 marzo 2018

Responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. RU 2018

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Unione europea* 21 marzo 2013 5 marzo 2018 Vietnam 23 aprile 2014 A 5 marzo 2018 * Riserve e dichiarazioni Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazio- nali, 3003 Berna. a Il protocollo non vale né per la Groenlandia né per le Isole Faroe. b Il protocollo vale per il Regno in Europa.

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