AS 2019 1615
Ordinanza concernente la modifica delle ordinanze sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente e sulle tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura
Ordinanza concernente la modifica delle ordinanze sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente e sulle tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
del 1° maggio 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 3 giugno 20051 sugli emolumenti dell’UFAM
Allegato L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
2. Ordinanza del 16 giugno 20062 sulle tasse UFAG
Ingresso visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 181 capoverso 4 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura,
1bis Per il calcolo delle tasse in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 20185 sulla salute dei vegetali si applica l’allegato 3.
2019-0416 1615
Modifica delle ordinanze sugli emolumenti dell’UFAM e sulle tasse dell’UFAG. O RU 2019
Allegati
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
1° maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Modifica delle ordinanze sugli emolumenti dell’UFAM e sulle tasse dell’UFAG. O RU 2019
Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM Allegato (art. 4 cpv. 1 lett. a e b)
Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario
N. 1 lettera c dodicesimo trattino Abrogato
franchi
3a. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20186 sulla salute dei vegetali (OSalV): a. controlli periodici delle condizioni di omologazione per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imbal- laggio e altri oggetti in legno (art. 91 cpv. 1):
1. Importo forfettario di trasferta 100
2. Esecuzione dei controlli secondo il
dispendio b. controlli effettuati nell’ambito di una misura preventiva (art. 10 cpv. 4) durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:
1. Importo forfettario di trasferta 100
2. Esecuzione dei controlli secondo il
dispendio c. controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavo- rato soggetti a notifica (Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli):
1. Importo forfettario di trasferta 100
2. Emolumento minimo per invio 50
3. Decisione in caso di materiali da imballaggio non 200
conformi d. controlli per campionatura concernenti il rispetto delle esigenze dei materiali da imballaggio in legno non lavo- rato (art. 35), durante i quali sono state riscontrate viola- zioni dell’OSalV:
1. Importo forfettario di trasferta 100
2. Emolumento minimo per invio 50
6 RS 916.20 7 RS 0.916.026.81
Modifica delle ordinanze sugli emolumenti dell’UFAM e sulle tasse dell’UFAG. O RU 2019
franchi
3. Decisione in caso di materiali da imballaggio non 200
conformi e. riconoscimento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (art. 53):
1. Importo forfettario di trasferta 100
2. Emolumento minimo 50
3. Collaudo della stazione di quarantena, della struttura secondo il
di confinamento o dell’azienda del destinatario auto- dispendio rizzato f. rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione come pure rilascio di un certificato di pre- esportazione (art 57, 58 e 59):
1. Importo forfettario di trasferta 100
2. Emolumento minimo 50
3. Ulteriori accertamenti amministrativi e tecnici per secondo il
completare la domanda dispendio
4. Esecuzione dei controlli secondo il
dispendio g. rilascio di un’autorizzazione eccezionale:
1. per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di 50
sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)
2. per l’importazione di merci (art. 37) 50
3. per il trasferimento di merci in zone protette (art. 42) 50
4. per merci messe in commercio a scopo di ricerca e per 50
la conservazione di risorse (art. 62) h. omologazione delle aziende che trattano o marcano 50 legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 89 e 90) i. corrispondenza ufficiale relativa ai requisiti fitosanitari 50
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Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza sulle tasse UFAG Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)
Tasse per prestazioni e decisioni
N. 9 Abrogato
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Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza sulle tasse UFAG Allegato 3
Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 20188 sulla salute dei vegetali (OSalV) Franchi/tempo richiesto/ spese effettive
1 Analisi di laboratorio eseguite da Agroscope e dal spese effettive
Servizio fitosanitario federale (SFF)
2 Controlli periodici delle condizioni di omologazione per
il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 78 cpv. 1): a. importo forfettario di trasferta 100 b. esecuzione dei controlli tempo richiesto
3 Esecuzione dei controlli che hanno luogo nell’ambito di tempo richiesto
una misura di prevenzione (art. 10 cpv. 4), durante i quali è stata rilevata un’infrazione dell’OSalV
4 Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo
di controllo provenienti da Stati terzi ai punti d’entrata, anche se non danno adito a contestazioni (art. 43 cpv. 1): a. tassa di base per invio 50 b. tassa supplementare per invio parziale 10
5 Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo
di controllo provenienti da Stati terzi presso un desti- natario o un luogo autorizzato, anche se non danno adito a contestazioni (art. 47 cpv. 2): a. trasferta tempo richiesto b. esecuzione dei controlli tempo richiesto
6 Riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture
di confinamento (art. 53) nonché come destinatari auto- rizzati nel quadro dell’importazione da Stati terzi (art. 47 cpv. 2): a. tassa di base per il rilascio 50 b. importo forfettario di trasferta 100
8 RS 916.20
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Franchi/tempo richiesto/ spese effettive
c. collaudo della stazione di quarantena, della struttura tempo richiesto di confinamento o dell’azienda del destinatario auto- rizzato
7 Rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione,
di riesportazione o di pre-esportazione (art. 57–59): a. tassa di base per il rilascio 50 b. ulteriori accertamenti amministrativi per completare tempo richiesto la domanda c. importo forfettario di trasferta 100 d. esecuzione dei controlli tempo richiesto
8 Rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF
(art. 83 cpv. 4): a. tassa di base per il rilascio 50 b. importo forfettario di trasferta 100 c. esecuzione dei controlli tempo richiesto
9 Rilascio di un’autorizzazione eccezionale per:
a. l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di 50 sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2) b. l’importazione di merci (art. 37) 50 c. lo spostamento di merci in zone protette (art. 42) 50 d. merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la 50 conservazione di risorse (art. 62)
10 Omologazione di aziende che rilasciano passaporti 50
fitosanitari (art. 77)
11 Comunicazioni ufficiali concernenti le esigenze fitosani- 50
tarie
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