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AS 2019 3451

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE)

Modifica del 23 ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento è modificata come segue:

Art. 2 lett. d Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è ricono- sciuta se: d. protegge adeguatamente dall’accesso non autorizzato gli atti scritti, le cita- zioni, le decisioni, le sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni); se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell’ambito protetto dell’autorità, gli atti scritti e le comunicazioni devono essere depositati sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dall’autorità e dal destinatario;

Art. 9 cpv. 1 1 Chi intende ricevere comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione.

1 RS 272.1

2019-1995 3451

Comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali RU 2019 nonché di procedure d’esecuzione e fallimento. O

Titolo dopo l’art. 13 Sezione 4a: Fase pilota di sistemi di comunicazione alternativi

1 I Cantoni, con l’autorizzazione del DFGP, possono impiegare sistemi di comunica- zione alternativi in aggiunta alle piattaforme di trasmissione riconosciute. 2 A questi sistemi di comunicazione e all’autorizzazione del DFGP si applicano, fatti salvi i seguenti capoversi, le disposizioni delle sezioni 1–4 sulle piattaforme di trasmissione e sul loro riconoscimento.

3 L’autorizzazione è concessa se:

a. la fase pilota del sistema serve a collaudare soluzioni tecniche; b. le condizioni di cui all’articolo 2 lettere a–e sono adempiute; c. la comunicazione si svolge mediante le pagine Internet del Cantone; e d. il campo d’applicazione del sistema è definito. 4 Il campo d’applicazione del sistema è reso pubblico nella lista degli indirizzi delle autorità in aggiunta alle indicazioni di cui all’articolo 5. 5 Le parti possono scegliere se inoltrare gli atti scritti in forma elettronica mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta o mediante il sistema di comunicazione alternativo nel campo d’applicazione dello stesso.

6 Le comunicazioni possono essere notificate alle parti mediante un sistema di

comunicazione alternativo, nella misura in cui le parti hanno acconsentito (art. 9) a tale sistema di comunicazione. Se è registrato sia su una piattaforma di trasmissione riconosciuta sia in un sistema di comunicazione alternativo, il destinatario può scegliere la modalità della notifica.

Art. 14 cpv. 1 1 Il DFGP definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato scam- biano con gli uffici di esecuzione e fallimento, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull’esecuzione e sul fallimento.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

23 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali RU 2019 nonché di procedure d’esecuzione e fallimento. O

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