AS 2019 4335
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)
Modifica del 13 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:
Sostituzione di termini In tutto l’atto, eccetto nell’articolo 4, il termine «impresa» è sostituito da «gestore di impianti» con i dovuti adeguamenti grammaticali.
Art. 2 lett. b–d Ai sensi della presente ordinanza si intende per: b. Abrogata c. potenza termica: energia termica massima che può essere fornita a un im- pianto per unità di tempo; d. potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);
Art. 5 cpv. 1 lett. c n. 2 e 3 1 Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se: c. le riduzioni delle emissioni:
2. non riguardano emissioni di gas serra registrate nel SSQE, e
3. non sono state conseguite da un gestore soggetto a un impegno di ridu-
zione secondo l’articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rila- scio di attestati secondo l’articolo 12; sono esclusi i gestori con impegni di riduzione secondo l’articolo 67, per quanto le riduzioni delle emis-
1 RS 641.711
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sioni da progetti e programmi non siano contemplate dall’obiettivo di emissione; e
Art. 10 cpv. 4 4 Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emis- sioni riconducibili al versamento di fondi sulla base dell’articolo 19 in combinato disposto con l’articolo 21 o degli articoli 25, 27, 32 e 73 capoverso 4 della legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne).
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 5a: Attestati per i gestori di impianti
Art. 12, rubrica e cpv. 1 Attestati per i gestori con impegno di riduzione 1 Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione ai sensi dell’articolo 66 capover- so 1, per i quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell’articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell’obiettivo di riduzione, se: a. il gestore dimostra in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni; b. nel pertinente anno le emissioni di gas serra degli impianti sono state inferio- ri del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione di cui all’articolo 67; e c. non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confede- razione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dal sup- plemento di cui all’articolo 35 LEne3 per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 20144.
Art. 12a, rubrica e cpv. 1 Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico
1 Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi
sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le
2 RS 730.0 3 RS 730.0 4 RU 2014 3293
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emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera se: a. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 67 capoversi 1-3 ed è stata convalidata a spese del gestore da un organismo ammesso dall’UFAM e giudicato idoneo da quest’ultimo; b. il gestore presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monito- raggio secondo l’articolo 72; c. le emissioni di CO2 degli impianti durante i tre anni precedenti sono state inferiori ogni anno almeno del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione pattuito nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione; e d. al gestore non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabi- li, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi provenienti dal supplemento di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne5 per geotermia, bio- massa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 20146.
Art. 13 cpv. 1 1 Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all’UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel regi- stro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.
Titolo prima dell’art. 40 Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni Sezione 1: Gestori di impianti
Art. 41 Deroga all’obbligo di partecipare 1 Un gestore di impianti di cui all’articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno. 1bis Un gestore di impianti secondo l’articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno può chiedere la deroga all’obbligo di parteci- pare al SSQE con effetto immediato.
5 RS 730.0 6 RU 2014 3293
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2 Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1 bis deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2. 3 Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decor- rere dall’inizio dell’anno successivo.
Art. 42 cpv. 1, 2, 2bi , nonché 3 lett. b e c
1 Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se:
a. esercita un’attività secondo l’allegato 7; e b. la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW). 2 Un gestore deve presentare la domanda al più tardi entro sei mesi dal momento in cui soddisfa per la prima volta le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1. 2bis Un gestore che ha ritirato la propria domanda benché soddisfi le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 può di nuovo presentare una domanda di partecipazione se dall’ultima domanda la potenza termica totale degli impianti è aumentata di almeno il 10 per cento. La domanda va presentata al più tardi sei mesi dopo l’aumento.
3 La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
b. le potenze termiche installate negli impianti; c. i gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.
Art. 43, rubrica, cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 3 Impianti non considerati 1 Nello stabilire se le condizioni di cui all’articolo 40 capoverso 1 o 42 capoversi 1 o 2bis siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali. 2 Il gestore di impianti può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti: 3 Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO2 non è restituita.
Art. 43a Uscita Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.
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Art. 44 Decisione L’UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all’articolo 43.
Titolo prima dell’art. 45 Abrogato
Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili 1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmen- te per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE secondo l’allegato 8. 2 Riserva annualmente il 5 per cento dei diritti di emissione ai gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE e ai gestori di impianti già partecipanti al SSQE che potenziano notevolmente le proprie capacità secondo l’articolo 46c.
Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a
titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. L’UFAM tiene conto a tal fine delle prescri- zioni dell’Unione europea. 2 Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata ai singoli gestori.
Art. 46a, rubrica, cpv. 1 e 3 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE 1 Un gestore di impianti che partecipa per la prima volta al SSQE dopo il 1° gennaio 2013 riceve un’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito dalla riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2 dal momento della partecipazione al SSQE. 3 Se la partecipazione del gestore al SSQE avviene dopo un ampliamento di impianti o dopo un potenziamento materiale delle capacità, l’assegnazione di diritti di emis- sione a titolo gratuito è retta dagli articoli 46 e 46c.
Art. 46b cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è ridotta dall’inizio dell’anno successivo se: a. una modifica materiale in un impianto comporta una riduzione di almeno il
10 per cento della capacità installata di un’unità determinante per
l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione (elemento di assegna-
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zione); sono escluse le modifiche materiali che servono esclusivamente alla diminuzione delle emissioni di gas serra; b. l’esercizio degli impianti è interrotto. 2 Nel caso di chiusure parziali, la quantità di diritti di emissione da assegnare an- nualmente a titolo gratuito a un gestore è ridotta come segue dall’inizio dell’anno successivo:
Art. 46c cpv. 1, 3 e 4 1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è aumentata se una modifica materiale di un impianto o la co- struzione di un nuovo impianto comporta un aumento di almeno il 10 per cento della capacità installata di un elemento di assegnazione. 3 Se una modifica materiale di un impianto o la costruzione di un nuovo impianto dà luogo a un nuovo elemento di assegnazione, al gestore nel periodo tra la messa in esercizio materiale e l’avvio dell’esercizio normale sono assegnati diritti di emissio- ne in funzione dei gas serra emessi e in applicazione dei fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. Per la produzione di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. 4 Se, dopo una chiusura parziale secondo l’articolo 46b capoverso 2, l’esercizio degli impianti riprende, l’assegnazione a titolo gratuito viene adeguata di conseguenza dall’anno successivo.
Unità di partizione dopo l’art. 46c Sezione 1a: Operatori di aeromobili
Art. 46d Operatori di aeromobili obbligati a partecipare
1 Un operatore di aeromobile secondo l’allegato dell’ordinanza del 14 novembre
19737 sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secon- do l’allegato 13. 2 Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all’autorità competente di cui all’allegato 14. 3 Se l’operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il pro- prietario dell’aeromobile è considerato gestore.
4 L’UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in
Svizzera.
7 RS 748.01
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Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione disponibili L’UFAM calcola: a. la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numeri 1 e 2; b. la quantità di diritti di emissione da mantenere in riserva per l’asta e per gli operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita secondo l’allegato 15 nume- ro 3 lettere b e c e numero 5.
Art. 46f Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito 1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione disponibili per l’assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili che secondo l’articolo 46d capoverso 1 si sono impegnati a partecipare al SSQE e che hanno consegnato un rapporto di moni- toraggio sulle tonnellate-chilometro ai sensi dell’ordinanza del 2 giugno 20178 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree secondo l’allegato 15 numero 3 lettera a. 2 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a un operatore di aeromobile a titolo gratuito secondo l’allegato 15 numero 4.
3 Un operatore di aeromobile che si è impegnato a partecipare al SSQE secondo
l’articolo 46d capoverso 1 e che in un dato anno non opera voli secondo l’allegato 13 deve restituire i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno entro il 31 marzo dell’anno successivo all’autorità competente di cui all’allegato 14. I diritti di emissione restituiti sono cancellati. 4 I diritti di emissione che non possono essere assegnati a titolo gratuito sono cancel- lati.
Titolo prima dell’articolo 47 Sezione 2: Vendita all’asta dei diritti di emissione
Art. 47 Diritto a partecipare Hanno diritto a partecipare all’asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo Spazio economi- co europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l’articolo 57.
Art. 48 Svolgimento dell’asta
1 L’UFAM vende all’asta regolarmente:
a. al massimo il dieci per cento della quantità massima di diritti di emissione dell’anno precedente disponibili per impianti secondo l’articolo 45 capover-
8 RS 641.714.11
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so 1; se la riserva secondo l’articolo 45 capoverso 2 è utilizzata interamente, può vendere all’asta più diritti di emissione; b. il 15 per cento dei diritti di emissione disponibili annualmente per gli aero- mobili secondo l’allegato 15 numero 2.
2 L’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni, se:
a. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da par- te di partecipanti all’asta che dominano il mercato; b. il prezzo d’aggiudicazione nel periodo dell’asta si discosta significativamen- te dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell’Unione europea; o c. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell’asta. 3 L’UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza. 4 Nel caso un’asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all’asta non sia richiesta completamente, i diritti di emis- sione rimanenti saranno messi all’asta in seguito. 5 I diritti di emissione non assegnati a un’asta sono cancellati a conclusione del periodo d’impegno.
6 L’UFAM può affidare l’asta ad organizzazioni private.
Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione 1I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea che partecipano all’asta dei diritti di emissione e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all’UFAM le seguenti informazioni: a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cel- lulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di presentare le offerte; b. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cel- lulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte; c. dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e conva- lidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d’asta. 2 Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b. 3 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell’Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell’Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.
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4 Le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni: a. una prova riguardante l’ammissione diretta all’asta nell’Unione europea; b. informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione del- l’Unione europea; c. una conferma che la partecipazione all’asta avviene esclusivamente per con- to proprio. 5 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessa- rie per partecipare all’asta. 6 I documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore autenticazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore autenticazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta. 7 Le informazioni sono registrate nel registro dello scambio di quote di emissioni.
Art. 49a Carattere vincolante delle offerte d’asta 1 Le offerte per l’asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle. 2 La fattura per i diritti di emissione messi all’asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento, l’UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.
Art. 50 Rilevamento dei dati 1 L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati concernenti i gestori di impianti necessari per il calcolo della quantità massima di diritti di emissione dispo- nibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito. 2 I gestori d’impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell’obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. 3 Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.
Art. 51 Piano di monitoraggio 1I gestori di impianti nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione dall’UFAM.
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2 Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazio- ne all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell’obbligo a partecipare di cui all’articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo.
3 Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 16.
4 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera (parteci- panti SSQE) adeguano il piano di monitoraggio, se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16 o si impone un adeguamento in seguito a una modifica secondo gli articoli 46b e 46c. Sottopongono il piano di monitoraggio adeguato all’autorità competente di cui all’allegato 14 per approvazione. 5 Il piano di monitoraggio del CO2 conformemente all’ordinanza del 2 giugno 20179 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.
Art. 52 Rapporto di monitoraggio 1I partecipanti al SSQE presentano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il mo- dello messo a disposizione a tale scopo. 2 Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all’allegato 17. L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, se necessarie per il monitoraggio.
3 L’UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gesto-
re di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato. 4 Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all’allegato 18. 5 Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO 2 rispettano i limiti di cui all’articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE10 viene considerato come verificato se l’operatore di aeromobili si avvale a tale scopo di uno strumento di cui all’articolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 601/201211.
9 RS 641.714.11 10 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Co- munità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3. 11 Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della diret- tiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.
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6 Se un partecipante SSQE presenta un rapporto di monitoraggio inesatto, incomple- to o non rispetta i termini stabiliti, l’autorità competente di cui all’allegato 14 stima le relative emissioni a spese del partecipante SSQE. 7 In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’autorità competente di cui all’allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.
Art. 53 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti 1 I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all’autorità competente secondo l’allegato 14: a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito; b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
2 Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l’allegato 13 lo
comunicano all’autorità competente di cui all’allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.
Art. 54 cpv. 1 1 I Cantoni controllano se i gestori di impianti nel SSQE adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoverso 1 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.
Art. 55 Obbligo 1 I gestori di impianti consegnano annualmente all’UFAM i diritti di emissione per gli impianti e, se ammesso, i certificati di riduzione delle emissioni. Sono determi- nanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati. 2 Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 i diritti di emissione per gli aeromobili o per gli impianti e, se am- messo, i certificati di riduzione delle emissioni. Sono determinanti le emissioni di CO2 dell’operatore di aeromobile secondo l’articolo 52. 3 I partecipanti al SSQE adempiono a questo obbligo entro il 30 aprile per le emis- sioni di gas serra dell’anno precedente.
Art. 55a Caso di rigore 1 Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizze- ro secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’accordo del 23 novembre 2017 12 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (accordo SSQE), l’UFAM può computare secondo l’articolo 55 diritti di emissione europei all’obbligo di un parte- cipante al SSQE svizzero, se quest’ultimo prova che:
12 RS 0.814.011.268
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a. senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l’articolo 55; b. ha partecipato alla vendita all’asta dei diritti di emissione conformemente all’articolo 48 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria; c. l’acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l’articolo 45 capoverso 1 o l’articolo 46e capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del parte- cipante al SSQE. 2 Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l’UFAM considera in parti- colare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.
3 La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo dell’anno succes-
sivo all’anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L’UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili. 4 Se il collegamento con il registro dello scambio di quote di emissioni europeo non è disponibile né prevedibile, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell’Unione europea.
Art. 55b Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di impianti 1 La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni, che un gestore di impianti nel SSQE può consegnare, viene calcolata come di seguito: a. per impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012: l’11 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media in que- sto periodo; sono detratti i certificati di riduzione delle emissioni computati in questo periodo; b. per gli altri impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emis- sioni di gas serra nel periodo 2013–2020. 2 Per gli impianti solo parzialmente considerati nel SSQE nel periodo 2013–2020, la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni è ridotta in relazione al periodo.
Art. 55c Nuovo calcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni per gestori di impianti 1 La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni è ricalcolata, con effetto a partire dall’inizio dell’anno seguente, se: a. una modifica materiale di almeno un impianto comporta un significativo aumento o una significativa diminuzione della capacità installata di un ele- mento di assegnazione; b. l’esercizio degli impianti è interrotto; o
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c. l’esercizio di componenti essenziali degli impianti è ridotto di almeno la me- tà. 2 La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni ai sensi dell’arti- colo 55b capoverso 1 lettera a è ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media nel periodo 2008–2012, meno i certificati di riduzione delle emissioni detratti in tale periodo.
Art. 55d Certificati di riduzione delle emissioni per operatori di aeromobili La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni che un operatore di aeromobile può consegnare è pari all’1,5 per cento delle sue emissioni di CO2 dell’anno 2020 rilevanti secondo l’articolo 52.
Art. 56 cpv. 1 e 3
1 Se un partecipante al SSQE non adempie all’obbligo di consegna dei diritti di
emissione o dei certificati di riduzione delle emissioni entro il termine stabilito, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 21 della legge sul CO2. 3 I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni mancanti non con- segnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno.
Art. 57 Principio 1 I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un’autorità estera conformemente all’allegato 14. 2 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’Unione europea nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all’asta devono avere un conto personale. 3 I gestori con impegno di riduzione secondo il capitolo 5 nonché gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scam- biare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel regi- stro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale. 4 Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emis- sione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale. 5 Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all’articolo 5, per ridu- zioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo. 6 Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.
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Art. 58 Apertura di un conto 1 Chi chiede l’apertura di un conto secondo l’articolo 57 deve presentare domanda all’UFAM.
2 La domanda deve contenere:
a. per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarli; b. per le persone fisiche: un documento d’identità; c. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d’identità del richiedente; d. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudizia- le di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto; e. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudizia- le di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte; f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al registro dello scambio di quote di emissioni. 3È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b. 4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l’apertura del conto.
5 Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle. 6 Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d’identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore certifica- zione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.
7 L’UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la docu-
mentazione e non appena il richiedente ha versato gli emolumenti.
8 Gli operatori di aeromobili per i quali l’UFAM è competente devono depositare,
entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del loro piano di monitoraggio o dall’assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identi- ficazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell’Unione europea.
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Art. 59 Recapito e sede o domicilio
1 Chi ha un conto personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in
Svizzera per le seguenti persone: a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e, per le per- sone fisiche, il titolare del conto; b. i titolari di una procura sul conto; e c. le persone incaricate di convalidare le transazioni. 2 Chi ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone: a. le persone incaricate di presentare le offerte; e b. le persone incaricate di convalidare le offerte.
3 Un’impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve
designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Sviz- zera o nello SEE. 4 Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. 5 I capoversi 3 e 4 non si applicano ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera e dello SEE.
Art. 59a Rifiuto dell’apertura di un conto 1 L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l’offerta, di persone incaricate di convali- dare la transazione e di persone incaricate di convalidare l’offerta, se: a. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incom- prensibili; b. l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva sono stati condannati negli ultimi dieci anni per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emis- sioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell’ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente. 2 Sospende l’apertura del conto o l’iscrizione se contro l’impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b. 3 Se è rifiutata l’apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 46 o 46f. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.
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Art. 62 cpv. 4
4 L’UFAM verifica almeno una volta ogni tre anni se le informazioni fornite per
l’apertura del conto sono ancora complete, aggiornate ed esatte, e invita il titolare del conto a segnalare, se del caso, eventuali modifiche.
Art. 64 cpv. 2 e 3
2 L’UFAM può chiudere i conti:
a. su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione del- le emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno; b. i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul registro dello scam- bio di quote di emissioni da almeno un anno; c. se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno. 3 Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l’UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devo- no essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l’UFAM cancella le unità interessate.
Art. 65 Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati L’UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati: a. il numero di conto; b. le informazioni di contatto e i dati in conformità ai documenti d’identità delle seguenti persone:
1. persone di cui all’articolo 57 capoversi 1–4,
2. persone incaricate di convalidare le offerte d’asta,
3. persone incaricate di presentare le offerte d’asta,
4. titolari di una procura sul conto,
5. persone incaricate di convalidare le transazioni;
c. i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto; cbis. le transazioni; d. per i partecipanti SSQE: le offerte d’asta, i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo;
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dbis. per gli operatori di aeromobili gestiti da un’autorità estera fino all’entrata in vigore dell’accordo SSQE13: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di di- ritti di emissione consegnati per adempiere all’obbligo, non prima del 2013; dter. per le imprese ammesse all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE: le offerte d’asta; e. per i progetti e i programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera: quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio nonché il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma; f. per le persone soggette all’obbligo di compensazione: l’ammontare dell’obbligo di compensazione, la quantità di attestati e certificati di riduzio- ne delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo; g. per gestori di impianti con impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capo- verso 1: quantità dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’impegno di riduzione.
Art. 66 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a-c (concerne soltanto il testo francese), 3 e 4 1 Un gestore di impianti può impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra secondo l’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2 (gestore con impegno di riduzione) se: 3 Più gestori di impianti possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra se: a. ognuno di essi esercita un’attività di cui all’allegato 7; b. ognuno di essi produce con l’attività di cui all’allegato 7 almeno il 60 per cento delle proprie emissioni di gas serra; e c. hanno emesso congiuntamente gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq in uno dei due anni precedenti. 4 I gestori d’impianti di cui al capoverso 3 sono considerati come un gestore. Devo- no designare un rappresentante.
Art. 67 cpv. 1, 3 lett. a, b e f, 4 e 5 1 L’obiettivo di emissione comprende la quantità totale massima di gas serra che il gestore di impianti può emettere entro fine 2020. 3 Il percorso di riduzione si basa sull’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2 e su: a. le emissioni di gas serra degli impianti dei due anni precedenti; b. lo stato della tecnica utilizzata negli impianti; f. la quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è utilizzata anche al di fuori degli impianti;
13 RS 0.814.011.268
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4 Un gestore di impianti che negli anni 2008–2012 era soggetto a un impegno di
riduzione delle emissioni e che intende continuarlo senza interruzioni dal 2013 può chiedere che il percorso di riduzione sia determinato con procedura semplificata. 5 Se è determinato con procedura semplificata, il percorso di riduzione si basa sulle emissioni di gas serra degli impianti negli anni 2010 e 2011 e sull’articolo 3 della legge sul CO2. Qualora negli anni 2008–2012 il gestore di impianti abbia fornito prestazioni supplementari superiori all’impegno, queste vengono considerate nella determinazione del percorso di riduzione. Sono escluse le prestazioni supplementari realizzate in conseguenza dell’impiego di combustibili derivati da rifiuti urbani.
Art. 68 cpv. 1, 2, 3 lett. a e d
1 Un gestore i cui impianti generalmente non emettono più di 1500 tonnellate
di CO2eq all’anno può chiedere che l’entità della riduzione sia determinata mediante un obiettivo basato sui provvedimenti. 2 L’obiettivo basato sui provvedimenti comprende la quantità totale di emissioni di gas serra che il gestore di impianti deve ridurre entro il 2020 mediante provvedimen- ti.
3 Si basa sull’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2 e:
a. sullo stato della tecnica utilizzata negli impianti; d. sulla quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è utilizzata an- che al di fuori degli impianti;
Art. 69 cpv. 3 lett. a e 4
3 Se necessario per determinare l’impegno di riduzione, l’UFAM può chiedere
ulteriori informazioni riguardanti in particolare: a. lo stato della tecnica utilizzata negli impianti; 4 L’UFAM può chiedere che il gestore di impianti presenti un piano di monitoraggio secondo l’articolo 51.
Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione se in seguito a una modifica sostanziale e duratura delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi le emissioni di gas serra degli impian- ti sono superiori o inferiori al percorso di riduzione:
Art. 74 cpv. 1 1 L’UFAM adegua l’obiettivo di riduzione basato sui provvedimenti se le emissioni di gas serra degli impianti si modificano considerevolmente in seguito a una modifi- ca delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitu- ra di calore o di freddo da parte di terzi.
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Art. 74a Computo di attestati all’obiettivo di emissione Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l’articolo 12 capoverso 2 come pure le riduzioni delle emissioni ottenute nel quadro di progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a sono considerate emissioni di gas serra del relativo richiedente.
Art. 74b, rubrica e cpv. 1 Adeguamento dell’impegno di riduzione dei gestori di impianti di cogenerazione
1 L’UFAM adegua, su richiesta, l’impegno di riduzione dei gestori di impianti di
cogenerazione che chiedono il rimborso della tassa sul CO2 di cui all’articolo 96a.
Art. 75 Computo dei certificati di riduzione delle emissioni 1 Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente: a. per gestori di impianti già soggetti negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emis- sioni computati nello stesso periodo che non sono serviti al gestore all’adempimento dell’impegno di riduzione 2008–2012; b. per gli altri gestori di impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020. 2 La quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili di cui al capover- so 1: a. per un gestore di impianti soggetto soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo; b. per un gestore di impianti che rispetto al 2012 produce anche energia elettri- ca utilizzata al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria; c. per un gestore di impianti di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato sui provvedimenti è adeguato: è aumenta- ta o diminuita in funzione dell’adeguamento; la quantità di certificati di ri- duzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli an- ni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nel- lo stesso periodo.
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Art. 76 cpv. 1 e 1bis
1 Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione, l’UFAM
decide la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2. 1bis Se un gestore di impianti di cogenerazione non adempie all’obbligo di investire di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2, l’UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell’importo versato a titolo di rimborso per i combu- stibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2.
Art. 78, rubrica e frase introduttiva Obbligo di notifica in caso di cambiamenti Il gestore di impianti notifica senza indugio all’UFAM:
Art. 79 Pubblicazione di informazioni Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare: a. i nomi dei gestori di impianti con impegno di riduzione o dei gestori di im- pianti di cogenerazione; b. gli obiettivi di emissione o gli obiettivi basati sui provvedimenti; c. le emissioni di gas serra di ciascun impianto; d. l’entità delle riduzioni delle emissioni di cui all’articolo 71 che ciascun ge- store di impianti si fa computare all’adempimento dell’impegno di ridu- zione; e. la quantità di certificati di riduzione delle emissioni consegnati da ciascun gestore di impianti; f. la quantità di crediti di cui all’articolo 138 capoverso 1 lettera b che ciascun gestore di impianti si fa computare all’adempimento dell’impegno di ridu- zione; g. la quantità di attestati di cui all’articolo 12 rilasciati a ciascun gestore di im- pianti; h. l’entità degli investimenti effettuati di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2.
Capitolo 6 (art. 80–85) Abrogato
Art. 91 cpv. 1 1 La persona soggetta all’obbligo di compensazione delle emissioni di CO 2 adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
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Art. 96 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a-c (concerne soltanto il testo francese), nonché 2 1 Il rimborso della tassa sul CO2 può essere chiesto da gestori di impianti e persone che:
2 Sono esenti dal pagamento della tassa sul CO2:
a. i gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 17 della legge sul CO2); e b. Abrogata c. i gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO2).
Art. 96a, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. c, 2 frase introduttiva, lett. a (con- cerne soltanto il testo francese) e c, nonché d–g (concerne soltanto il testo francese) Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione 1 Un gestore di impianti con impegno di riduzione che gestisce impianti di cogene- razione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se: c. l’energia elettrica supplementare prodotta è stata utilizzata al di fuori degli impianti. 2 Ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se: c. non attua le misure in un altro impianto il cui gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
Art. 96b Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili 1 Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO2 pagata per i combustibili e il prezzo minimo secondo l’articolo 17 della legge sul CO2. 2 Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibi- li fossili e che: a. dopo l’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 partecipano per la prima volta al SSQE; b. dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW e di un rendimen- to globale inferiore all’80 per cento; c. vendono l’elettricità a terzi; d. operano su un sito per almeno due anni o per più di 50 ore all’anno;
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e. non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e f. la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all’articolo 3 lettere a o c OPSR14. 3 Per la valutazione dei costi esterni di cui all’articolo 17 della legge sul CO2 l’UFAM tiene conto in modo particolare dello stato attuale delle conoscenze scienti- fiche. 4 I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’UFAM all’attenzione delle autorità esecutive. La richiesta deve contenere i prezzi per l’acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti. I relativi giustificativi devono essere allegati. 5 Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, l’UFAM stima gli importi entro i limiti del suo potere d’apprezzamento. L’UFAM tiene conto dell’origine dei diritti di emissione, dei prezzi degli appalti e dei prezzi pubblicati nel mercato secondario.
Art. 97, rubrica Domanda di restituzione
Art. 98, rubrica Periodicità della restituzione
Art. 98a Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
1 Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di
riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all’articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO2 su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica. 2 Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se: a. utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2; b. la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica; c. non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE; d. non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e
14 RS 814.600
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e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi. 3 Su richiesta l’UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.
Art. 98b, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione 1 I gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’UFAM all’attenzione delle autorità esecutive. La domanda deve contenere in particolare:
Art. 98c, rubrica Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
Art. 104 cpv. 2 lett. a
2 Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:
a. attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione se- condo la legge sul CO2 o partecipa al SSQE;
Art. 117 cpv. 5 5 La segreteria riscuote dai fideiussori gli emolumenti per l’esame della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per l’esame della domanda di fideiussione sono calcolati forfetta- riamente e determinati secondo il numero 9 dell’allegato dell’ordinanza del 3 giugno
200515 sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM). L’emolumento della fideiussio-
ne annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annual- mente al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione.
Art. 130 cpv. 1 e 7
1 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–7 e
l’allegato 14 numero 2.1.
7 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) assiste l’UFAM nell’esecuzione
delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.
15 RS 814.014
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Art. 131 cpv. 2–4 2 Calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO2 è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall’Unione europea sono considerati se: a. le emissioni di questi impianti registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e b. le emissioni totali della Svizzera superano l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2. 3 Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell’obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capover- so 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L’UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell’obiettivo. 4 La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capover- so 1 della legge sul CO2 e i diritti di emissione trasferiti di cui all’articolo 48 capo- verso 1 della legge sul CO2, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’arti- colo 19 capoverso 5 della legge sul CO2.
Art. 133 cpv. 1 1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavvi- so, in particolare presso i partecipanti al SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di rimborso della tassa sul CO2.
Art. 134 cpv. 1 lett. d ed e, nonché 3 1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposi- zione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare: d. l’UFAM trasmette all’AFD i dati necessari per il rimborso della tassa sul CO2; e. l’UFAC trasmette all’UFAM i dati necessari per l’esame:
1. dell’obbligo di partecipazione (art. 46d),
2. dei piani di monitoraggio (art. 51), e
3. dei rapporti di monitoraggio (art. 52).
3 L’UFAM offre per conservazione all’Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull’archiviazione
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del 26 giugno 199816. I dati che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.
Art. 134a Coordinamento con l’Unione europea L’UFAM sostiene la Commissione europea nell’ambito dell’articolo 11 dell’accordo SSQE17. L’UFAM trasmette all’Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.
Art. 135 lett. cter e f Il DATEC adegua: cter. l’allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di nor- mative internazionali comparabili; f. l’allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/200918 subisce modifiche.
Art. 135a Approvazione di decisioni minori Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commis- sione mista dell’accordo SSQE19.
Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati 1I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per: a. i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente or- dinanza; b. i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti; c. le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni con- seguite in Svizzera. 2 I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.
16 RS 152.1 17 RS 0.814.011.268 18 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale da- ta, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1. 19 RS 0.814.011.268
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Art. 139 cpv. 1 e 4 1 I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza. 4 Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.
Art. 142a Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali I titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE devono indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019. Alla scadenza del termi- ne l’UFAM può chiudere i conti interessati di cui all’articolo 64.
Art. 145 Abrogato
II 1 Gli allegati 3a, 6 e 9 sono modificati conformemente alle versioni qui annesse.
2 L’allegato 8 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 13–18 secondo la versione qui annessa.
III L’ordinanza del 3 giugno 200520 sugli emolumenti dell’UFAM è modificata come segue:
Allegato (art. 4 cpv. 1 lett. a e b)
n. 9 franchi
9. Esame della domanda di fideiussione secondo l’ordinanza
del 30 novembre 201221 sul CO2 3000
20 RS 814.014 21 RS 641.711
4360
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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4361
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Allegato 3a (art. 6 cpv. 2bis)
Concerne solo la versione tedesca e francese.
4362
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Allegato 6 (art. 40 cpv. 1)
Titolo
Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE
Frase introduttiva e n. 1 Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipa- re al SSQE: 1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una po- tenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccettuata la combu- stione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l’articolo 3 let- tera a OPSR22;
22 RS 814.600
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Allegato 8 (art. 45 cpv. 1)
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE
La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue: Capi = [∑ Øei + ∑ Øemissioni] * [1 – (i-2010) * 0.0174]
Capi limite massimo delle emissioni per l’anno i ∑ Øei: somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che continueranno a esserlo dal 2013 ∑ Øemissioni: somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013
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Allegato 9 (art. 46 cpv. 1 e 46c cpv. 3)
Titolo
Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE
N. 1.5 1.5 Se si utilizzano gas provenienti da processi e contenenti un elevato tenore di carbonio non completamente ossidato (gas residui), è effettuata un’ulteriore assegnazione a titolo gratuito per compensare le maggiori emissioni di CO 2 e la minore efficienza nell’uso dei gas residui rispetto al gas naturale. Questa assegnazione è effettuata solo se il gas residuo si trova al di fuori di un ele- mento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto ed è utilizzato all’interno dell’impianto nel SSQE per generare calore misu- rabile o non misurabile o per la produzione di energia elettrica.
N. 3.2 3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, è determinante il fattore di adeguamento degli utilizzatori di calore.
N. 4.1
4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono
assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di rife- rimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al con- sumo di energia elettrica sono dedotte 0,465 t di CO2 per MWh. In questi casi, la quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a tito- lo gratuito è calcolata come segue: Assegnazionei = (Edirette / (Edirette + Eindirette)) * PR * QA * FAi * FCIi
Assegnazionei assegnazione nell’anno i Edirette emissioni dirette all’interno del rispettivo elemento di assegna- zione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel perio- do di riferimento scelto; comprendono le emissioni del calore consumato all’interno dell’elemento di assegnazione prelevato direttamente da altri impianti nel SSQE. Eindirette emissioni indirette del calore consumato all’interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto, prelevato da terzi al di fuori del SSQE, nonché dell’energia elettrica consumata all’interno dell’elemento di as- segnazione nel periodo di riferimento scelto.
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PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento) FAi fattore di adeguamento nell’anno conformemente all’allegato 9 numero 3 FCIi fattore di correzione intersettoriale nell’anno i
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Allegato 13 (art. 46d)
Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE
1. Gli operatori di aeromobili hanno l’obbligo di partecipazione al SSQE se
effettuano i seguenti voli: a. voli nazionali in Svizzera; b. voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE.
2. Ne sono esclusi:
a. i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò sia confermato da un re- lativo indicatore di stato nel piano di volo; b. i voli militari, doganali e di polizia; c. i voli relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli per attività an- tincendio, i voli umanitari e i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche; d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista defini- te nell’allegato 2 della convenzione del 7 dicembre 194423 sull’avia- zione civile internazionale; e. i voli in cui l’aeromobile ritorna al punto di partenza senza scalo inter- medio previsto; f. i voli di addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottene- re una licenza di pilota o un’autorizzazione per l’equipaggio della cabi- na di pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo e che i voli non siano utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci o per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile; g. i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica; h. i voli destinati esclusivamente al controllo, al collaudo o alla certifica- zione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra; i. i voli con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a
5700 kg;
j. i voli effettuati da operatori di aeromobili commerciali che, per tre qua- drimestri consecutivi, effettuano meno di 243 voli ai sensi del numero 1 o le cui emissioni annue totali sono inferiori a 10 000 t di CO2; k. i voli effettuati da operatori di aeromobili non commerciali, a condizio- ne che le emissioni annue totali dei voli effettuati da tali gestori ai sensi del numero 1 siano inferiori a 1000 t di CO2; l. i voli dalla Svizzera verso un aeroporto nelle seguenti aree:
1. Guadalupa,
2. Guyana francese,
23 RS 0.748.0
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3. Martinica,
4. Mayotte,
5. Riunione,
6. Saint-Martin,
7. Azzorre,
8. Madeira,
9. Isole Canarie.
3. Le deroghe secondo il numero 2 lettere j e k non si applicano agli operatori
di aeromobili soggetti al SSQE europeo.
4. L’assegnazione dei voli ai quadrimestri di cui al numero 2 lettera j si basa
sull’ora locale di partenza di ciascun volo.
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Allegato 14 (art. 46d cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1, 2 e 4, 52 cpv. 1, 6 e 7, 53 cpv. 1 e 2,
55 cpv. 2 e 130 cpv. 1)
Autorità competente per i partecipanti al SSQE
1 Gestori di impianti
L’UFAM è l’autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.
2 Operatori di aeromobili
2.1 Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo
Stato responsabile della loro amministrazione è definito nel regolamento (CE) n. 748/200924.
2.2 È determinante per l’amministrazione degli operatori di aeromobili:
a. quale Stato ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio; o b. il valore massimo stimato delle emissioni di CO2 rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobile.
2.3 Se la gestione è affidata alla Svizzera, l’autorità competente è l’UFAM.
24 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 135 lett. f.
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Allegato 15 (art. 46e e 46f)
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili
1. La quantità di diritti di emissione è calcolata in base al seguente parametro
di riferimento: 0,000642186914222035 diritti di emissione per tonnellata-chilometro 2. La quantità massima totale di diritti di emissione disponibili nel 2020 per gli aeromobili è calcolata come segue: Cap2020 = ∑tkmCH-SSQE * PR * 100 / 82
Cap2020 limite massimo delle emissioni per il 2020 ∑tkmCH-SSQE Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 nel SSQE sviz- zero PR parametro di riferimento
3. Questa quantità di diritti di emissione è utilizzata come segue:
a. l’82 per cento è assegnato a titolo gratuito agli operatori di aeromobili; b. il 15 per cento è trattenuto per l’asta; c. il 3 per cento è trattenuto per gli operatori di aeromobili che partecipano per la prima volta o che si trovano in forte crescita.
4. L’assegnazione a titolo gratuito è calcolata per ciascun operatore di aeromo-
bile per il 2020 secondo la seguente formula: Assegnazione = ∑tkmgestore * PR
∑tkmgestore Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero PR parametro di riferimento 5. Nel 2020 la quantità di diritti di emissione trattenuta per quest’anno secondo il numero 3 lettera c è eliminata.
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Allegato 16 (art. 51)
Requisiti relativi al piano di monitoraggio
1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti
Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che: a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra; b. le emissioni di gas serra siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché eco- nomicamente sostenibile; c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra siano comprensibili e trasparenti.
2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili
2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che tutti i voli per i quali devono
essere raccolti dati sulle emissioni di CO2 siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO2 di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3.
2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:
a. le informazioni necessarie per l’identificazione dell’operatore di aero- mobile; b. le informazioni necessarie per l’identificazione degli aeromobili utiliz- zati nonché il tipo di combustibile assegnato a ogni tipo di aeromobile; c. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati; d. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti i voli sui quali devono essere raccolti dati; e. una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emis- sioni di CO2 dei singoli voli.
2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 per gli operatori di aeromo-
bili che emettono più di 25 000 t di CO2 all’anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni: a. una procedura per determinare il consumo di combustibile di ciascun aeromobile; b. una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.
2.4 Se lo stato dell’operatore di aeromobile subisce una modifica ai sensi
dell’articolo 52 capoverso 5 (qualifica di emettitore di entità ridotta), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all’UFAM per verifica.
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3 Calcolo delle emissioni di CO2 degli aeromobili
3.1 Le emissioni di CO2, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la for-
mula seguente: emissioni di CO2 [t CO2] = combustibile consumato [t combustibile] × fattore di emissione [t CO2/t combustibile]. 3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO2/t combustibile] per i diversi combustibili: cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,15 Jet B: 3,10 carburante per aeromobili (AvGas): 3,10 3.3 Il fattore di emissione per i combustibili da biomassa è pari a zero, a condi- zione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE25.
25 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abro- gazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 05.06.2009, pag. 16; di- rettiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2015/1513, GU L 239 del 15.09.2015, pag. 1.
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Allegato 17 (art. 52)
Requisiti posti al rapporto di monitoraggio
1 Rapporto di monitoraggio per gestori di impianti
1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
a. informazioni sull’andamento delle emissioni di gas serra; b. informazioni sull’andamento delle quantità prodotte; c. un inventario dei combustibili; d. informazioni su qualsiasi modifica della capacità installata. 1.2 I dati sono presentati in una tabella riassuntiva e messi a confronto con i dati degli anni precedenti. L’UFAM definisce la forma del rapporto di monito- raggio in una direttiva.
2 Rapporto di monitoraggio per operatori di aeromobili
2.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
a. le informazioni necessarie per l’identificazione dell’operatore di aero- mobili; b. le informazioni necessarie per l’identificazione dell’organismo di con- trollo che esamina il rapporto di monitoraggio, a meno che l’operatore di aeromobili, in quanto emettitore di entità ridotta, non sia esonerato dall’obbligo di verifica; c. un riferimento al piano di monitoraggio approvato e una descrizione e giustificazione di eventuali scostamenti dal piano di monitoraggio; d. le informazioni necessarie per l’identificazione degli aeromobili utiliz- zati; e. il numero totale dei voli registrati; f. il fattore di emissione e il consumo di combustibile per ciascun tipo di combustibile per il quale sono calcolate le emissioni di CO2; g. la somma di tutte le emissioni di CO2 dei voli per i quali devono essere raccolti i dati e che sono stati effettuati dal gestore nell’anno civile, suddivise per Stato di partenza e di arrivo e per SSQE svizzero e SSQE europeo; h. in caso di lacune nei dati, una descrizione dei motivi di tali lacune, il metodo utilizzato per stimare i dati sostitutivi e le emissioni da essi cal- colate; i. per ogni coppia di aeroporti, l’identificativo ICAO dell’aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati e le relative emissioni annue.
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2.2 Gli emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 54 paragrafo 1 del regola- mento (UE) n. 601/201226 possono stimare il proprio consumo di combusti- bili con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 601/2012.
26 Cfr. nota all’art. 52 cpv. 5.
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Allegato 18 (art. 52)
Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e requisiti posti all’organismo di controllo
1 Obblighi dell’organismo di controllo e dell’operatore
di aeromobile 1.1 L’organismo di controllo verifica l’affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all’allegato 18 numero 2. In particolare garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO2.
1.2 L’operatore di aeromobile consente all’organismo di controllo di accedere a
tutte le informazioni e a i documenti relativi all’oggetto della verifica. In particolare chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell’orga- nismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.
2 Requisiti specifici per la verifica
2.1 L’organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:
a. di cui è responsabile l’operatore di aeromobili; b. che sono stati concretamente effettuati; c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinan- za. 2.2 A questo scopo l’organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall’operatore di aeromobili a Eurocontrol o ad altre fon- ti.
3 Fasi della verifica
La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti: 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall’operatore di aeromobili (analisi strategica); 3.2 controlli a campione per determinare l’affidabilità dei dati e delle informa- zioni forniti (analisi di processo); 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del proce- dimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi); 3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di moni- toraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve ripor- tare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.
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4 Requisiti posti all’organismo di controllo
4.1 Per l’attività di verifica affidatagli, l’organismo di controllo deve essere
accreditato secondo: a. l’ordinanza del 17 giugno 199627 sull’accreditamento e la designazione; oppure b. il regolamento (CE) n. 765/200828 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/206729.
4.2 Deve essere indipendente dall’operatore di aeromobile e svolgere i propri
compiti con professionalità e obiettività.
4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati
sulle emissioni di CO2 nel settore dell’aviazione e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monito- raggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni
legali e amministrative in vigore.
27 RS 946.512
28 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. 29 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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