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AS 2020 1065

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Controllo delle esportazioni per i dispositivi di protezione)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Controllo delle esportazioni per i dispositivi di protezione)

Modifica del 25 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 10c Sezione 6: Controllo delle esportazioni

Art. 10d Controllo delle esportazioni 1 Per l’esportazione dal territorio doganale dei dispositivi di protezione elencati nell’allegato 3 è necessaria l’autorizzazione della SECO.

2 Il capoverso 1 non si applica alle esportazioni di dispositivi di protezione:

a. nella misura in cui è garantita la reciprocità, negli Stati membri dell’UE, nei Paesi e Territori d’oltremare elencati nell’allegato II del Trattato del 13 di- cembre 20072 sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolida- ta), in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer e verso An- dorra, San Marino e Città del Vaticano; b. da parte di personale medico e personale dei servizi di controllo delle cata- strofi e di protezione civile per l’esercizio della loro professione o per il pri- mo soccorso; c. da parte di altre persone per uso personale; d. come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale;

1 RS 818.101.24

2 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

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e. per la fornitura di:

1. rappresentanze svizzere all’estero, missioni all’estero e operazioni pres-

so la guardia di frontiera e costiera europea Frontex,

2. istituzioni pubbliche svizzere all’estero,

3. membri dell’esercito in missione all’estero,

4. membri svizzeri di missioni internazionali di polizia o di missioni civili

internazionali di pace.

Art. 10e Procedura e decisione 1 La domanda va inoltrata sulla piattaforma elettronica di autorizzazione ELIC della SECO.

2 La SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda

completa. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo termine può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi.

3 La SECO notifica la decisione al richiedente in forma elettronica.

4 L’autorizzazione viene rilasciata se il fabbisogno di dispositivi di protezione delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popola- zione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.

5 Prima di prendere una decisione, la SECO consulta l’Ufficio federale per

l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Ufficio federale della protezione della popolazione e il Servizio sanitario coordina- to. In particolare, il Servizio sanitario coordinato comunica la quantità di dispositivi di protezione segnalati dai Cantoni nell’ambito dell’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 10. 6 La SECO può consultare le autorità estere, fornire loro informazioni pertinenti e tener conto delle informazioni ricevute da queste ultime nella sua valutazione.

7 La decisione di concedere un’autorizzazione si basa su tutte le considerazioni

pertinenti, incluso ove opportuno, se l’esportazione è destinata a sostenere: a. Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta alla Svizzera; b. organizzazioni umanitarie all’estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati3; c. la rete globale di allarme e risposta alle epidemie (Global Alert and Respon- se Network, GOARN) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

3 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30)

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Titolo dopo l’art. 10e Sezione 7: Disposizioni penali

2 Viene punito con la multa chi:

a. viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico ai sensi dell’arti- b. esporta dispositivi di protezione senza l’autorizzazione richiesta dall’arti- colo 10d capoverso 1.

Titolo prima dell’art. 11 Sezione 8: Disposizioni finali

II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00 4.

25 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Pubblicazione urgente del 25 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 3

Dispositivi di protezione

I dispositivi elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni dell’ordi- nanza sui DPI del 25 ottobre 20175.

Categoria Descrizione N. di tariffa

Occhiali e visiere – Protezioni contro materiali poten- ex 3926.9000 o schermi zialmente infettanti, ex 9004.9000 protettivi – che coprono gli occhi e le zone circostanti, – compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e ma- scherine facciali, – con lenti trasparenti, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso. Visiere o schermi – Dispositivi per la protezione della ex 3926.9000 facciali zona del volto e delle relative mu- ex 9020.0000 cose (ad esempio, occhi, naso, boc- ca) contro materiali potenzialmente infettanti, – che comprendono una visiera o schermo di materiale trasparente, – che comprendono solitamente sistemi di fissaggio al viso (ad esempio, bande elastiche, stanghette o bardature), – che possono comprendere un dispo- sitivo di protezione di bocca e naso, come descritto qui di seguito, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso.

5 RS 930.115

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Dispositivi per la – Mascherine per la protezione ex 4818.9000 protezione di dell’utilizzatore contro materiali po- ex 6307.9099 bocca e naso tenzialmente infettanti e per la pro- tezione dell’ambiente contro mate- ex 9020.0000 riali potenzialmente infettanti diffusi dall’utilizzatore, – che possono comprendere una visiera o schermo facciale come de- scritto sopra, – anche munite di un filtro sostitui- bile. Indumenti – Indumenti (p. es, camici o tute) per ex 3926.2090 protettivi la protezione dell’utilizzatore da ex 4015.9000 materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell’ambiente da ex 4818.5000 materiali potenzialmente infettanti ex 6113.0000 diffusi dall’utilizzatore. ex 6114 ex 6210.1000 ex 6210.2000 ex 6210.30 ex 6210.4000 ex 6210.5000 ex 6211.3200 ex 6211.3300 ex 6211.3910 ex 6211.3990 ex 6211.4210 ex 6211.4290 ex 6211.4300 ex 6211.4910 ex 6211.4920 ex 6211.4990 ex 9020.0000

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Guanti – Guanti per la protezione ex 3926.2010 dell’utilizzatore da materiali poten- 4015.1100 zialmente infettanti e per la prote- zione dell’ambiente da materiali po- ex 4015.1900 tenzialmente infettanti diffusi ex 6116.1000 dall’utilizzatore. ex 6216.0010 ex 6216.0090

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