Lexipedia

AS 2020 1131

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

Modifica del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1a Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 1b Esecuzione I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti sul loro territorio, sempre che l’esecuzione degli stessi non competa alla Confederazione.

Titolo prima dell’art. 2 Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria Sezione 1: Principio

Art. 2 cpv. 1 1 Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvi- gionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

1 RS 818.101.24

2020-0947 1131

O 2 COVID-19 RU 2020

a. provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio; b. controllo dell’esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria.

Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Limitazioni del traffico di confine

Titolo dopo l’art. 4a Sezione 3: Controllo delle esportazioni di dispositivi di protezione

Art. 4b e 4c Ex art. 10d e 10e

Titolo prima dell’art. 5 Capitolo 3: Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni

Art. 6 cpv. 2 lett. f e 3 lett. n

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

f. campeggi.

3 Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

n. alberghi e strutture ricettive, nonché le aree di sosta per roulotte e camper previste per la locazione di lunga durata o destinate ai nomadi.

Art. 7 lett. b n. 4 L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli

5 e 6 se:

b. l’istituzione di formazione, l’organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione:

4. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le rac-

comandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento socia- le.

Art. 7c cpv. 2 2 Negli assembramenti fino a cinque persone, queste devono mantenere le une dalle altre una distanza di almeno due metri.

1132

Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020

Art. 7d cpv. 1 1 I datori di lavoro dell’edilizia e dei suoi rami accessori e dell’industria sono obbli- gati a rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanzia- mento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l’organizzazione dei cantieri e delle aziende e limitare adeguatamente l’utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense.

Art. 7e cpv. 2 lett. d e 4

2 Le domande secondo il capoverso 1 possono essere approvate integralmente o

parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni: d. l’approvvigionamento della popolazione con beni d’uso quotidiano e servizi essenziali e l’approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro azien- de fornitrici sono garantiti. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singoli settori dell’economia o aziende rilevanti ai fini della disponibilità di beni d’uso quotidiano e servizi essenziali.

Art. 8 cpv. 2 2 I gestori, gli organizzatori e i datori di lavoro devono garantire l’accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.

Art. 9 Abrogato

Titolo prima dell’art. 10 Capitolo 4: Assistenza sanitaria

Art. 10 lett. b e c I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue: b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamen- to dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID- 19; c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense non- ché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;

1133

O 2 COVID-19 RU 2020

Titolo prima dell’art. 10b Capitolo 5: Persone particolarmente a rischio

Art. 10b cpv. 1 1 Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti.

Art. 10c cpv. 3 3 Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi nel quadro dei capoversi 1 e 2, i lavoratori particolarmente a rischio sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio.

Sezione 6 (art. 10d e 10e) Abrogata

Titolo prima dell’art. 10f Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 10f cpv. 2 lett. b

2 Viene punito con la multa chi:

b. esporta dispositivi di protezione senza l’autorizzazione richiesta dall’articolo 4b capoverso 1.

Titolo prima dell’art. 11 Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 12 cpv. 3 e 6 3 Fatti salvi i capoversi seguenti, la presente ordinanza si applica per un periodo di sei mesi al massimo dalla data di entrata in vigore di cui al capoverso 1. 6 I provvedimenti di cui al capitolo 3 (art. 5–8) e all’articolo 10f capoversi 1, 2 lettera a e 3 si applicano fino al 19 aprile 2020.

II L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

1134

Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020

III La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.002.

1° aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

1135

O 2 COVID-19 RU 2020

Allegato 3 (art. 10d cpv. 1) Dispositivi di protezione

Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato (art. 4b cpv. 1)

1136

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) | Lexipedia | Lexipedia