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AS 2020 1137

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Canalizzazione del traffico di confine)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Canalizzazione del traffico di confine)

Modifica del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

1bis L’entrata in Svizzera con un permesso per frontalieri conformemente al capo- verso 1 lettera b numero 1 è consentita solo a scopo professionale.

Art. 4 cpv. 4 e 5

4 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può ordinare ed eseguire auto-

nomamente la chiusura di piccoli valichi di frontiera terrestri secondari per il traffico delle persone, se e fino a quando la situazione lo richiede. Comunica immediatamen- te al DFGP, al DATEC e al DFAE le chiusure ordinate. Contrassegna i valichi chiusi come tali e pubblica l’elenco aggiornato dei valichi terrestri aperti sul suo sito Inter- 5 L’AFD stabilisce presso quali valichi di frontiera nel traffico stradale introdurre corsie prioritarie (green lanes) per il trasporto di merci importanti al fine di mantene- re l’approvvigionamento nazionale e per le persone di gruppi professionali prioritari, in particolare per le persone che operano nel settore sanitario. L’AFD determina le condizioni di utilizzo delle corsie prioritarie per quanto concerne le merci importanti d’intesa con il settore specializzato nella logistica dell’organizzazione dell’approv- vigionamento economico del Paese. Consulta i Cantoni riguardo all’utilizzo delle corsie prioritarie da parte di persone di gruppi professionali prioritari. L’AFD pub-

1 RS 818.101.24

2 www.ezv.admin.ch > Valichi di confine aperti

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blica l’elenco aggiornato delle corsie prioritarie nonché le condizioni per il loro utilizzo sul suo sito Internet3.

Art. 10f cpv. 2 lett. c nonché cpv. 3 e 4

2 È punito con la multa chi:

c. viola le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone ai valichi di frontiera ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4.

3 Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di

100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 20164 sulle multe disciplinari: a. violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l’articolo 7c; b. violazioni delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4. 4 Nell’ambito delle sue competenze di controllo, l’AFD è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di violazione dell’articolo 4 capoverso 4. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

II L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20195 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

Numero XV numero 15003

XV. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20206

15003. Violazione delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

(art. 4 cpv. 4 e 10f cpv. 2 lett. c ordinanza 2 COVID-19) 100

3 www.ezv.admin.ch > Green Lanes

4 RS 314.1 5 RS 314.11 6 RS 818.101.24

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III La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.007.

1° aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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