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AS 2020 1501

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Allentamento dei controlli delle esportazioni)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Allentamento dei controlli delle esportazioni)

Modifica dell’8 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 4a Sezione 3: Controllo delle esportazioni

Art. 4b cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 Per l’esportazione dal territorio doganale dei beni di cui all’allegato 3 è necessaria l’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), oltre all’autorizza- zione eventualmente prevista dalla legislazione sugli agenti terapeutici e sugli stupe- facenti.

2 Il capoverso 1 non si applica alle esportazioni di beni:

4 L’autorizzazione è rilasciata se il fabbisogno di beni di cui all’allegato 3 delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popola- zione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto. 5bis La SECO può decidere in merito alle domande di esportazione di beni di cui all’elenco 1 dell’allegato 3 (dispositivi di protezione) fino a 10 000 pezzi senza la consultazione di cui al capoverso 5.

1 RS 818.101.24

2020-1350 1501

Ordinanza 2 COVID-19 (Allentamento dei controlli delle esportazioni) RU 2020

II L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore l’11 maggio 2020 alle ore 00.002.

8 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente dell’8 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza 2 COVID-19 (Allentamento dei controlli delle esportazioni) RU 2020

Allegato 3

Materiale soggetto al controllo delle esportazioni

1. Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposi-

Categoria Descrizione N. di tariffa

Occhiali e visiere o – Protezioni contro materiali poten- ex 3926.9000 schermi protettivi zialmente infettanti, ex 9004.9000 – che coprono gli occhi e le zone circostanti, – compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (filtering fa- cepiece, FFP) e mascherine fac- ciali, – con lenti trasparenti, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso, – che possono aderire perfettamente alla pelle del volto. Dispositivi per la – Mascherine per la protezione ex 4818.9000 protezione di bocca e dell’utilizzatore contro materiali ex 6307.9099 naso potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di ex 9020.0000 tali materiali da parte dell’utilizzatore, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso, – che possono comprendere una visiera o uno schermo facciale, – con o senza filtro sostituibile.

3 RS 930.115 4 RS 812.213

Ordinanza 2 COVID-19 (Allentamento dei controlli delle esportazioni) RU 2020

Categoria Descrizione N. di tariffa

Indumenti protettivi – Indumenti non sterili (p. es. ex 3926.2090 camici o tute) per la protezione ex 4015.9000 dell’utilizzatore contro materiali potenzialmente infettanti o per la ex 4818.5000 prevenzione della diffusione di ex 6113.0000 tali materiali da parte dell’utilizzatore, ex 6114

– riutilizzabili (possibilità di pulizia ex 6210.1000 e disinfezione) o monouso. ex 6210.2000 ex 6210.30 ex 6210.4000 ex 6210.50 ex 6211.3200 ex 6211.3300 ex 6211.3910 ex 6211.3990 ex 6211.4210 ex 6211.4290 ex 6211.4300 ex 6211.4910 ex 6211.4920 ex 6211.4990 ex 9020.0000

2. Materiale medico importante

Categoria Descrizione N. di tariffa

Principi attivi o medi- 1. Propofol 1. (ex 3003.9000, camenti contenenti i ex 3004.9000) principi attivi elencati 2. Bromuro di rocuronio 2. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)

3. Atracurio besilato 3. (ex 3003.9000,

ex 3004.9000)

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