AS 2020 177
Decisione n. 2/2019 del comitato statistico Unione europea/Svizzera del 2 dicembre 2019 che sostituisce l'allegato A dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico Decisione n. 2/2019 del comitato statistico Unione/Svizzera che sostituisce l’allegato A dell’Accordo
Approvata il 2 dicembre 2019 Entrata in vigore il 2 dicembre 2019
Traduzione
Il comitato statistico Unione/Svizzera, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla coope- razione nel settore statistico1 2, in seguito denominato «Accordo», in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1) l’accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l’allegato A con- cernente atti giuridici nel settore statistico; 2) sono stati adottati nuovi atti giuridici nel settore statistico, ai quali occorre fare riferimento nell’allegato A. È pertanto opportuno modificare tale alle- gato, decide:
Art. 1 L’allegato A dell’accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.
1 RS 0.431.026.81
2 GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.
2019-2060 177
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Art. 2 La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 2 dicembre 2019.
Per il comitato misto: Il capo Il capo della delegazione UE, della delegazione svizzera, Gallo Gueye Georges-Simon Ulrich
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Allegato «Allegato A
Atti giuridici nel settore statistico di cui all’articolo 2
Adattamenti settoriali 1. In virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea 2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» figuranti negli atti cui si fa riferimen- to nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti dell’Unione europea, anche la Svizzera. 3. Il comitato del programma statistico (CPS), di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo, è stato sostituito dal comitato del sistema statistico europeo (comi- tato dell’SSE), istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee3.
4. Il programma statistico comunitario di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e
all’articolo 8, paragrafo 1, del presente accordo è stato sostituito dal programma statistico europeo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009. 5. Il comitato misto osserva che le norme che disciplinano la gestione delle sta- tistiche provenienti dalla Svizzera, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del presente accordo, sono ora stabilite dal regolamento (CE) n. 223/2009, fatte salve le norme più specifiche cui si fa riferimento nel presente allegato. 6. I riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità euro- pee (NACE Rev. 1)» sono intesi, salvo disposizioni diverse, come riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 2)», definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività econo- miche NACE Revisione 2 e che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici 4. I numeri di codice cui si fa riferimento sono intesi come i numeri di codice corrispon- denti della NACE Rev. 2. 7. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e costi simili non si applicano ai fini del presente accordo.
8. Le appendici costituiscono parte integrante del presente allegato.
3 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
4 GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
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Atti cui è fatto riferimento I. Statistiche sulle imprese
1. Statistiche strutturali sulle imprese
– 32008 R 0295: regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle im- prese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13), modificato da: – 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170); – 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: a) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione per regione dei risulta- ti; b) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione per attività dei risultati a livello di 4 cifre della NACE Rev. 2; c) la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le unità di attività economica; d) per l’allegato II (Industria), la Svizzera è esentata dal fornire risul- tati per le caratteristiche 15 42 0, 15 44 1 e 23 11 0; la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere risultati biennali per le caratteristi- che 21 11 0 e 21 12 0; e) per l’allegato III (Commercio), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 17 32 0, 18 10 0, 18 15 0, 18 16 0 e 18 21 0; f) per l’allegato IV (Costruzione), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0,
18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 e 23 12 0;
g) per l’allegato VII (Fondi pensione), la Svizzera è esentata dal for- nire risultati per la caratteristica 48 61 0; h) l’allegato VIII (Servizi alle imprese) non si applica alla Svizzera; i) per l’allegato IX (Demografia delle imprese) la Svizzera è autoriz- zata a trasmettere risultati per tutte le caratteristiche solo delle se- riferimento; la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere risultati per tali serie entro 23 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, ad eccezione dei risultati relativi alla mortalità compresi in tali serie, che devono essere trasmessi entro 35 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. – 32009 R 0250: regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parla- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle carat- teristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la
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NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1), modificato da: – 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74); – 32014 R 0439: regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 72); – 32015 R 1042: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1042 della Com- missione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 61). – 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli ade- guamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170), modificato da: – 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74); – 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13); – 32015 R 2112: regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 4). – 32010 R 0275: regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 1), modificato da: – 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).
2. Statistiche congiunturali
– 31998 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 mag- gio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da: – 32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1); – 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da: – 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commis- sione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16); – 32009 R 0329: regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 3); – 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14);
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– 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: a) la Svizzera è esentata dal fornire dati a livello di 4 cifre della NACE Rev. 2; b) la Svizzera è esentata dal fornire dati per la variabile 230 (Retribu- zioni lorde); c) per l’allegato A (Industria) la Svizzera è autorizzata ad applicare il trimestre come periodo di riferimento per le variabili 110 (Pro- duzione), 120 (Fatturato), 121 (Fatturato realizzato sul mercato in- terno) e 122 (Fatturato realizzato sul mercato non interno); d) per l’allegato B (Costruzione) la Svizzera è esentata dal fornire da- ti per la variabile 412 (Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata); e) per l’allegato D (Altri servizi) la Svizzera è autorizzata ad applica- re l’anno come periodo di riferimento per la variabile 310 (Prezzi alla produzione); la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere dati per la variabile 310 entro dieci mesi dalla fine del periodo di rife- rimento. – 32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di rag- gruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da: – 32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3). – 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elabora- zione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da: – 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16); – 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26). – 32008 R 0472: regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del
Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 5).
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3. Registri di imprese utilizzati a fini statistici
– 32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i regi- stri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6). – 32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, del- l’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14). – 32010 R 1097: regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).
II. Statistiche dei trasporti e del turismo
1. Statistiche dei trasporti di merci su strada
– 32012 R 0070: regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei tra- sporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1), modificato da: – 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). – 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45), modificato da: – 32010 R 0202: regolamento (UE) n. 202/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 (GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 24). – 32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).
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2. Statistiche sugli incidenti stradali
– 31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stra- dali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).
3. Statistiche dei trasporti ferroviari
– 32018 R 0643: regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: all’articolo 4, paragrafo 2, le soglie di cui alle lettere a) e b) vanno lette come segue: a) il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 500 000 000 tonnel- late-km; b) il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 200 000 000 passeggeri-km. L’allegato VIII si applica alle imprese al di sotto delle soglie di cui alle let- tere a) e b). – 32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di sta- tistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).
4. Statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
– 32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da: – 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da: – 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74); – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 dell’9.4.2005, pag. 5). – 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da: – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5);
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– 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1); – 32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).
5. Statistiche sul turismo
– 32011 R 0692: regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17), modificato da: – 32013 R 0253: regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commis- sione, del 15 gennaio 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 5). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: a) la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.2 per tutti i periodi di rife- rimento entro 4 mesi dalla fine dell’anno di riferimento; b) la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.3 per tutti i periodi di rife- rimento entro 4 mesi dalla fine dell’anno di riferimento; c) la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato II entro 12 mesi dalla fine del periodo di riferimento, insieme a una relazione sulla qualità dei dati. – 32011 R 1051: regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commis- sione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regola- mento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13), modificato da: – 32013 R 0081: regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Com- missione, del 29 gennaio 2013 (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 1).
III. Statistiche del commercio estero
1. Statistiche relative al commercio estero con i paesi terzi
– 32009 R 0471: regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del com- mercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23), modificato da: – 32016 R 1724: regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (GU L 266 del 30.9.2016, pag. 1); – 32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).
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Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: a) tutte le disposizioni relative al regime doganale dello sdoganamen- to centralizzato non sono pertinenti; b) articolo 2 – Definizioni: il territorio statistico comprende il territo- rio doganale, esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi. La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein; c) articolo 5, paragrafo 1 – Dati statistici: i dati statistici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono rilevati per la prima vol- ta entro il 1° gennaio 2016. Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e k) non si applicano. La classificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), è applicata almeno a livello delle prime sei cifre. Per la Svizzera le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punti ii) e iii), non si applicano; d) articolo 6 – Compilazione di statistiche del commercio estero: le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai dati statistici dalla cui rilevazione la Svizzera è esentata a norma dell’articolo 5 del regolamento in questione; e) articolo 7 – Scambio di dati: le disposizioni dell’articolo 7, para- grafo 2, non si applicano. – 32010 R 0092: regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 feb- braio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento euro- peo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio este- ro con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4), modificato da: – 32016 R 1253: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Com- missione, del 29 luglio 2016 (GU L 205 del 30.7.2016, pag. 12). – 32010 R 0113: regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determi- nate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1), modificato da:
– 32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: a) all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Nel caso della Svizzera il ’valore doganale’ è definito nel quadro delle rispettive norme nazionali.»;
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b) all’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Nel caso della Svizzera per ’paese di origine’ si intende il paese di cui le merci sono originarie ai sensi delle rispettive norme di origine nazionali.». – 32012 R 1106: regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamen- to europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commer- cio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
IV. Principi e segreto statistici
1. Organi consultivi
– 32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13). – 32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).
2. Statistiche europee
– 32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità eu- ropee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164), modificato da: – 32015 R 0759: regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).
3. Eurostat
– 32012 D 0504: decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49). Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adat- tate come segue: l’articolo 10, paragrafo 3, non si applica alla Svizzera.
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4. Accesso a dati riservati destinati a fini scientifici
– 32013 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regola- mento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).
5. Atti di cui le parti contraenti prendono atto
Le parti contraenti prendono atto delle seguenti raccomandazioni che non sono vincolanti: – 52005 PC 0217: raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22). – 32009 H 0498: raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il sistema statistico europeo (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50).
V. Statistiche demografiche e sociali
1. Statistiche sulle forze di lavoro
– 31998 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da: – 32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1); – 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14); – 32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6); – 32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42); – 32014 R 0545: regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 10). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come segue: a) per la Svizzera, a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 4, l’unità campionaria è l’individuo e le informazioni
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concernenti gli altri membri della famiglia possono comprendere almeno le caratteristiche menzionate all’articolo 4, paragrafo 1; b) all’articolo 7bis, paragrafo 3, il campione utilizzato dalla Svizzera per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc non è assoggettato ai requisiti di deviazione relativa standard di cui all’articolo 4, paragrafo 2bis; c) l’articolo 7ter non si applica. – 32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relati- vo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16). – 32000 R 1897: regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per cam- pione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18). – 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14). – 32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3). – 32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni dal
2007 al 2009, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al
regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 1, la Svizzera è esentata dall’applicare il modulo ad hoc 2007. – 32007 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 feb- braio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situa- zione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3), modificato da:
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– 32008 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 15). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 2, la Svizzera è esen- tata dal fornire le variabili menzionate nelle colonne 211/212 e nella colonna 215 dell’allegato. – 32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc
2009 sull’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento
(CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4). – 32008 R 0365: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni 2010,
2011 e 2012, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al rego-
lamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22). – 32008 R 0377: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relati- vo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57), modificato da: – 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3); – 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 dell’9.4.2013, pag. 1). – 32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc
2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regola-
mento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7). – 32010 R 0220: regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione, del 16 marzo 2010, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal
2013 al 2015, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al
regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 1). – 32010 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull’occupazione delle persone disabili per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 97 del 17.4.2010, pag. 3). – 32011 R 0249: regolamento (UE) n. 249/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, che adotta le specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passag- gio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consi- glio (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 18).
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– 32013 R 0318: regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, del- l’8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal
2016 al 2018, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al
regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11), modificato da: – 32014 R 1397: regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commis- sione, del 22 ottobre 2014 (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 42). – 32015 R 0459: regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissio- ne, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regola- mento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6). – 32016 R 0008: regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 35). – 32016 R 1851: regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1). – 32016 R 2236: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commis- sione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 6). – 32017 R 2384: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commis- sione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all’organizzazione e all’orario di lavoro per quanto riguarda l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al rego- lamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 35).
2. Statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
– 31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da: – 31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10); – 32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11); – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
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Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: a) per le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzio- ni, la Svizzera raccoglie i dati richiesti all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento per la prima volta nel 2010; b) per le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del la- voro, la Svizzera raccoglie i dati richiesti all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento solo per alcune variabili nel 2008 e per tutte le variabili per la prima volta nel 2012; c) per l’anno 2008 la Svizzera è autorizzata a: – fornire le informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), basate sulle imprese (e non sulle unità locali), a li- vello nazionale, conformemente alla NACE Rev. 1.1 a livello di sezione e di aggregati di sezione e senza ripartizione per dimensioni delle imprese; – trasmettere i risultati entro un periodo di 24 mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento (e non entro 18 mesi come stabilito all’articolo 9). – 32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribu- zioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da: – 32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), modificato da: – 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissio- ne, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3); – 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1); – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del la- voro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30), modificato da: – 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3); – 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione,
dell’8 aprile 2013 (GU L 99 dell’9.4.2013, pag. 1).
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3. Statistiche sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)
– 32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da: – 32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6). – 32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le defini- zioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modifi- cato da: – 32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3). – 32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazio- ne sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23). – 32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamen- to e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29). – 32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modifi- cato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10); – 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1); – 32015 R 2256: regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 12).
– 32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sul- le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42).
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– 32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16). – 32007 R 0215: regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all’esclu- sione finanziaria (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 8). – 32008 R 0362: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco
2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale
(GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1). – 32009 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco
2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse
all’interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3). – 32010 R 0481: regolamento (UE) n. 481/2010 della Commissione, del 1° giugno 2010, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco
2011 delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenera-
zionale degli svantaggi sociali (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 38). – 32010 R 1157: regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto ri- guarda l’elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 3). – 32012 R 0062: regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco
2013 delle variabili target secondarie relative al benessere (GU L 22 del
25.1.2012, pag. 9). – 32013 R 0112: regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul red-
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dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 37 dell’8.2.2013, pag. 2). – 32014 R 0067: regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul red- dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1). – 32015 R 0245: regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 feb- braio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l’accesso ai servizi (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11). – 32016 R 0114: regolamento (UE) 2016/114 della Commissione, del 28 gen- naio 2016, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento euro- peo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 40). – 32017 R 0310: regolamento (UE) 2017/310 della Commissione, del 22 feb- braio 2017, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul red- dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018 (GU L 45 del 23.2.2017, pag. 1). – 32018 R 0174: regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 feb- braio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul red- dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all’evoluzione del red-
dito per il 2019 (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 35).
4. Statistiche sulla migrazione e sulla protezione internazionale
– 32007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguar- danti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
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– 32010 R 0216: regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno (GU L 66 del 16.3.2010, pag. 1). – 32010 R 0351: regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in mate- ria di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le defi- nizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: per le voci 1.2 (Gruppi di paesi di nascita), 1.3 (Gruppi di paesi di preceden- te dimora abituale) e 1.4 (Gruppi di paesi di successiva dimora abituale) dell’allegato il primo anno di riferimento applicabile per la Svizzera è il 2011.
5. Statistiche sui posti di lavoro vacanti
– 32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234). – 32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3). – 32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).
6. Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale
(ESSPROS) – 32007 R 0458: regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate del- la protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3).
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– 32007 R 1322: regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema euro- peo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5). – 32008 R 0010: regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione, del- l’8 gennaio 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l’aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 3). – 32011 R 0110: regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, del- l’8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 29). – 32011 R 0263: regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l’avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle pre- stazioni nette di protezione sociale (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 4).
7. Censimenti della popolazione e delle abitazioni
– 32008 R 0763: regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati prescritta da tale regolamento. – 32017 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissio- ne, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censi- menti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).
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– 32017 R 0712: regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 apri- le 2017, che stabilisce l’anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 105 del 21.4.2017, pag. 1). – 32017 R 0881: regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commis- sione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: l’articolo 7 [Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010] non si applica. La Svizzera conserva tuttavia i dati e i metadati per l’anno di riferimento 2011 fino al 1º gennaio 2035 e informa la Commissione (Eurostat) in merito alle modifiche o alle revisioni di tali dati prima della loro attuazione.
8. Statistiche demografiche
– 32013 R 1260: regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: l’articolo 4 «Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione», il paragrafo
2 dell’articolo 5 «Frequenza e termini di riferimento» e l’articolo 8 «Studi di
fattibilità» non si applicano. – 32014 R 0205: regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commis- sione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disag- gregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).
9. Atti di cui le parti contraenti prendono atto
Le parti contraenti prendono atto della seguente raccomandazione non vincolante: – 32009 H 0824: raccomandazione 2009/824/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).
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VI. Statistiche economiche
1. Indici dei prezzi al consumo armonizzati e indice dei prezzi
delle abitazioni – 32016 R 0792: regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: a) la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo svi- luppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC); b) la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo svi- luppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi delle abita- zioni (IPAB); c) la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo svi- luppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi delle abita- zioni occupate dai proprietari (indice dei prezzi OOH). – 31996 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 set- tembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armoniz- zati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da: – 31998 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 lu- glio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12); – 31998 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 lu- glio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23); – 32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22). – 31996 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 no- vembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmis- sione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da: – 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9); – 31999 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1); – 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46); – 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).
– 31998 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 di- cembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del regola-
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mento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30). – 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il tratta- mento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9). – 31999 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamen- to (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale ne- gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1). – 32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14). – 32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamen- to (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da: – 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49). – 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il tratta- mento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46). – 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamen- to (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le
revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49). – 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comu- ne dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante mo- difica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9), modificato da:
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– 32015 R 2010: regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell’11 novembre 2015 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 1). – 32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3). – 32009 R 0330: regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamen- to dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6). – 32010 R 1114: regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1° dicembre 2010, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponde- razione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).
2. Parità di potere d’acquisto
– 32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1). – 32011 R 0193: regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamen- to europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d’acquisto (GU L 56 dell’1.3.2011, pag. 1). – 32015 R 1163: regolamento (UE) n. 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d’acquisto (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6).
3. Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
– 32013 R 0549: regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazio- nali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), mo- dificato da: – 32015 R 1342: regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commis- sione, del 22 aprile 2015 (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 35). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
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a) l’articolo 6 non si applica; b) la Svizzera è autorizzata a compilare dati basati sulle unità istitu- zionali nei casi in cui le disposizioni del regolamento si riferiscono alla branca di attività economica; c) la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per paese delle esportazioni e delle importazioni di servizi prescritta dal regola- mento; d) il capitolo 19 dell’allegato A non si applica; e) l’allegato B si applica con le deroghe previste nell’appendice 1 del presente allegato. – 32014 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commis- sione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la tra- smissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 38). – 32015 R 1365: regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 1). – 32016 R 2304: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commis- sione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla perio- dicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati tra- smessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27).
4. Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
– 32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1). – 32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armo- nizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6). – 32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).
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5. Statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti, gli scambi
internazionali di servizi e gli investimenti diretti all’estero – 32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli inve- stimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), modificato da: – 32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10); – 32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3); – 32012 R 0555: regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22), modificato da: – 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 dell’10.6.2013, pag. 74). – 32016 R 1013: regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: l’allegato I si applica con gli adattamenti previsti nell’appendice 2 del presente allegato. – 32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7), modificato da: – 32014 R 0228: regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 16). – 32008 R 1055: regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3), modificato da: – 32010 R 1227: regolamento (UE) n. 1227/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 15).
VII. Nomenclature
1. Classificazioni statistiche delle attività economiche
– 31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economi- che nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da: – 31993 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1);
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– 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3); – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
2. Unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo
– 31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), modifi- cato da: – 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione euro- pea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21; adattamento pubblicato nella GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
3. Classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
– 32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da: – 32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1); – 32011 R 0031: regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3); – 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1); – 32013 R 1319: regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013 (GU L 342 del 18.12.2013, pag. 1); – 32014 R 0868: regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014 (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1); – 32016 R 2066: regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016 (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1); – 32017 R 2391: regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 1). – 32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, del- l’8 gennaio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classifica- zione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto
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riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale (GU L 5 del 9.11.2012, pag. 13). – 32012 R 1046: regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, del- l’8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classi- ficazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione re- gionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34). – 32015 R 2381: regolamento (UE) 2015/2381 della Commissione, del 17 di- cembre 2015, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazio- ne comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 52).
4. Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)
– 32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione stati- stica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65), modificato da: – 32014 R 1209: regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014 (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).
VIII. Statistiche dell’agricoltura
1. Statistiche del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
– 31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattie- ro-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da: – 32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40); – 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati richiesta dalla direttiva. – 31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modifi- cata da:
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– 31998 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36); – 32005 D 0288: decisione 2005/288/CE della Commissione, del 18 mar- zo 2005 (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10); – 32011 D 0142: decisione 2011/142/UE della Commissione, del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 66). Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue: la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale come richiesto nell’allegato I, tabella I: Produzione annua di latte di vacca.
2. Conti economici dell’agricoltura
– 32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da: – 32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9); – 32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14); – 32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008 (GU L 65 del 8.3.2008, pag. 5); – 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).
3. Statistiche sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi
di produzione agricola – 32008 R 1166: regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abro- ga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14), modificato da: – 32014 R 0715: regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 8). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: per la Svizzera l’allegato III, punto VI, non si applica. – 32009 R 1200: regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle in- dagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di pro- duzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di
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bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1), modificato da: – 32015 R 1391: regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 11).
4. Statistiche sul bestiame e sulla carne
– 32008 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sul- la carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1), modificato da: – 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue: a) la Svizzera non è tenuta a fornire le seguenti categorie dettagliate di statistiche sul bestiame come richiesto nell’allegato II del rego- lamento: – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali destinati alla macellazione, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; anima- li che non hanno ancora partorito); – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partori- to); – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali de- stinati alla macellazione, come richiesto nell’allegato II, Ca- tegorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg, come ri- chiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg, come ri- chiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 110 kg come richiesto nell’allegato II,
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Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, com- presi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle scrofe mon- tate per la prima volta, come richiesto nell’allegato II, Cate- gorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, scrofe montate; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle giovani scro- fe non ancora montate, come richiesto nell’allegato II, Cate- gorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, altre scrofe; b) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui giovani bovini, come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle ma- cellazioni, Bovini; c) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli agnelli e «altri», come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle ma- cellazioni, Ovini; d) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui caprini, come ri- chiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni; e) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle anatre e «altri», come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle ma- cellazioni, Pollame.
5. Statistiche sui prodotti vegetali
– 32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1), modificato da: – 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1); – 32015 R 1557: regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commis- sione, del 13 luglio 2015 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 11).
IX. Statistiche dell’energia
X. Statistiche ambientali
1. Conti economici ambientali
– 32011 R 0691: regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1), modificato da: – 32014 R 0538: regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).
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Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come segue: a) l’articolo 8, Deroghe, non si applica; b) la Svizzera è autorizzata a compilare dati basati sulle unità istitu- zionali nei casi in cui le disposizioni del regolamento si riferiscono alla branca di attività economica. – 32015 R 2174: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commis- sione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità del- le relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parla- mento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali euro- pei (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17). – 32016 R 0172: regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parla- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei pro- dotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).
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Appendice 1 Deroghe all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema euro- peo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), al quale si fa riferimento nel presente allegato:
Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
1 1Q P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente 1995Q1–2023Q4 2024 delle famiglie (concetto interno) e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati 2 1A P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente 1995–2022 2024 delle famiglie (concetto interno) e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi 3 1A P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente 1995–2018 2020 delle famiglie (concetto interno) e volumi concatenati, trasmissione a t+9 mesi 4 1Q P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati 1995Q1–2019Q4 2020 delle famiglie (concetto interno) destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come somma di 5.a P.3 – 6. Spesa per consumi finali e 6.) delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 5 1A P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, 1995–2018 2020 delle famiglie (concetto interno) trasmissione a t+2 mesi P.3 – 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 6 1Q P.31 – 7.a) Spesa per consumi Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati 1995Q1–2023Q4 2024 individuali destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come somma di P.31 P.32 – 7. b) Spesa per consumi e P.32 fino alla scadenza della deroga) collettivi
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
7 1A P.31 – 7. a) Spesa per consumi Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmis- 1995–2022 2024 individuali sione a t+2 mesi (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza P.32 – 7. b) Spesa per consumi della deroga) collettivi 8 1Q P.41 – 8. a) Consumi effettivi Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati 1995Q1–2023Q4 2024 individuali destagionalizzati e non destagionalizzati 9 1A P.41 – 8. a) Consumi effettivi Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmis- 1995–2022 2024 individuali sione a t+2 mesi 10 1Q P.51g – 9. a) Investimenti fissi lordi Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e 1995Q1–2023Q4 2024 volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come AN.111+112 e AN.113+114+115+117 fino alla scadenza della deroga) 11 1A P.51g – 9. a) Investimenti fissi lordi Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e 1995–2022 2024 volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi (da fornire come AN.111+112 e AN.113+114+115+117 fino alla scadenza della deroga) 12 1Q EMP – 16. b) Occupati presso unità Totale dell’economia e disaggregazione A*10, in migliaia di ore lavorate, 1995Q1–2019Q4 2020 di produzione residenti dati destagionalizzati e non destagionalizzati ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti 13 1Q EMP – 16. b) Occupati presso unità Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati 1995Q1–2009Q4 2018 di produzione residenti 14 1Q EMP – 16. b) Occupati presso unità Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati non destagionalizzati 1995Q1–2017Q4 2018 di produzione residenti 15 1Q EMP – 16. b) Occupati presso unità Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati destagionalizzati 1995Q1–2019Q4 2020 di produzione residenti
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
16 1Q ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non 1995Q1–2009Q4 2020 EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti destagionalizzati
17 1Q ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non 2010Q1–2017Q4 2018 EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti destagionalizzati
18 1Q ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non 1995Q1–2024Q4 2025 EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti destagionalizzati (da riesa- minare nel 2024) 19 1Q EMP – 16. b) Occupati residenti Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non 2010Q1–2017Q4 2018 (concetto nazionale) destagionalizzati ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale) 20 1Q EMP – 16. b) Occupati residenti Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non 1995Q1–2009Q4 2020 (concetto nazionale) destagionalizzati ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale)
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
21 1Q POP – 16. a) Popolazione totale Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati non destagionalizzati 1995Q1–2009Q4 2018 EMP – 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale) 22 1A EMP – 16. b) Occupati presso unità Disaggregazione A*10, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, 1995–2024 2025 di produzione residenti trasmissione a t+2 mesi (da riesa- ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti minare nel EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti 2024)
23 1Q B.2g + B.3g – 13. Risultato lordo Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non desta- 1995Q1–2017Q4 2018 di gestione e reddito misto lordo gionalizzati (da fornire senza B.3 g fino alla scadenza della deroga) 24 1A B.2g + B.3g – 13. Risultato lordo Totale dell’economia, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi (da fornire 1995–2016 2018 di gestione e reddito misto lordo senza B.3g fino alla scadenza della deroga) 25 1Q D.1 – 17 Redditi da lavoro dipen- Disaggregazione A*10, prezzi correnti, dati destagionalizzati e 1995Q1–2024Q4 2025 dente dei lavoratori dipendenti di non destagionalizzati (da riesa- unità di produzione residenti minare nel D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde 2024) D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
26 1A D.1 – 17 Redditi da lavoro dipen- Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi 1995–2023 2025 dente dei lavoratori dipendenti di (da riesa- unità di produzione residenti minare nel D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde 2024) D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro 27 1Q D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non desta- 1995Q1–2017Q4 2018 gionalizzati 28 1Q D.12 – 17. b) Contributi sociali a Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non desta- 1995Q1–2017Q4 2018 carico dei datori di lavoro gionalizzati 29 1A D.1 – 17 Redditi da lavoro dipen- Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi 2011–2018 2020 dente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro 30 1A D.1 – 17 Redditi da lavoro dipen- Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi 1995–2010 2025 dente dei lavoratori dipendenti di (da riesa- unità di produzione residenti minare nel D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde 2024) D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
31 2 D.4r – Redditi da capitale da perce- S.13 – Amministrazioni pubbliche, dati consolidati (dati non consolidati 1995–2023 2025 pire da fornire fino alla scadenza della deroga) (da riesa- D.41r – Interesse da percepire minare nel D.42r + D.43r + D.44r + D.45 – Altri 2024) redditi da capitale da percepire D.4p – Redditi da capitale da corri- spondere D.4p_S.1311 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni centrali (S.1311) D.4p_S.1312 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni di Stati federati (S.1312) D.4p_S.1313 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni locali (S.1313) D.4p_S.1314 di cui: da corrispondere al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) D.41 p – Interessi da corrispondere Altri redditi da capitale da corrispon- dere 32 2 Tutte le variabili S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, 1995–2023 2025 S1312 – Amministrazioni di Stati federati, S1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale, trasmissione a t+3 mesi
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
33 2 NP – Acquisizioni meno cessioni di S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, 1995–2023 2025 attività non finanziarie non prodotte S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale 34 2 P.52+P.53 – Variazione delle scorte S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, 1995–2023 2025 e acquisizioni meno cessioni di S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni oggetti di valore locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale (P.52 – Variazione delle scorte, dati da fornire fino alla scadenza della deroga) 35 3 P.1 – 1. Produzione ai prezzi base Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e 1995–2018 2020 per branca di attività economica volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+9 mesi P.2 – 2. Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica B1.g – 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica 36 3 P.1 – 1. Produzione ai prezzi base Disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e 1995–1997 2025 per branca di attività economica volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+21 mesi P.2 – 2. Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica B1.g – 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
37 3 P.51c – 4. Ammortamenti per branca Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi 1998–2023 2025 di attività economica unità di produ- dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione (da riesa- zione residenti e redditi dei lavoratori rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi minare nel dipendenti residenti 2024) B.2n+B.3n – 5. Risultato netto di gestione e reddito misto netto 38 3 D.1 – 9. Redditi da lavoro dipendente Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, trasmis- 2011–2018 2020 dei lavoratori dipendenti di unità di sione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti D.11 – 9. a) Retribuzioni lorde 39 3 D.1 – 9. Redditi da lavoro dipendente Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, trasmis- 1995–2010 2025 dei lavoratori dipendenti di unità di sione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi (da riesa- produzione residenti e redditi dei minare nel lavoratori dipendenti residenti 2024) D.11 – 9. a) Retribuzioni lorde 40 3 P.51g – 7. a) Investimenti fissi lordi Disaggregazione A*10 per attività (AN_F6), prezzi correnti, prezzi 1995–2023 2025 per branca di attività economica, dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 e t+21 mesi (da riesa- disaggregazione del capitale fisso (fornire solo disaggregazione AN_F6 fino alla scadenza della deroga) minare nel AN_F6 2024) 41 3 P.52 – 7. b) Variazione delle scorte Disaggregazione A*10, prezzi correnti e prezzi dell’anno precedente, 1995–2023 2025 per branca di attività economica trasmissione a t+9 e t+21 mesi (da riesa- minare nel 2024) 42 3 EMP – 8. Occupati per branca di Disaggregazione A*21, in migliaia di persone, trasmissione a t+9 mesi 1995–2016 2018 attività economica (da trasmettere con disaggregazione A*10 fino alla scadenza della deroga)
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
43 3 EMP – 8. Occupati per branca Disaggregazione A*21, in migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+9 mesi 1995–2024 2025 di attività economica (da trasmettere con disaggregazione A*10 fino alla scadenza della deroga) (da riesa- minare nel 2024) 44 3 ESE – 8. a) Lavoratori indipendenti Disaggregazione A*64, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, 1995–2023 2025 per branca di attività economica trasmissione a t+21 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*21 fino (da riesa- EEM – 8. b) Lavoratori dipendenti alla scadenza della deroga) minare nel per branca di attività economica 2024) 45 6 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) 1995–1999 2025 (da riesa- minare nel 2024) 46 6 Tutte le variabili Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+S.15 – 1999–2023 2025 Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga) 47 6 Tutte le variabili Operazioni, attività e passività, S.14 – Famiglie, S.15 – Istituzioni senza 2012–2018 2020 scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) 48 6 Tutte le variabili Guadagni e perdite nominali in conto capitale e altre variazioni di volume, 2012–2017 2019 attività, S.11 – Società non finanziarie e S.12 – Società finanziarie e S.2 – Resto del mondo, non consolidati
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
49 6 F.511 – Azioni quotate Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non 1995–2023 2025 F.512 – Azioni non quotate consolidati (da riesa- F.519 – Altre partecipazioni minare nel 2024) F.81 – Crediti commerciali e antici- pazioni F.89 – Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni 50 7 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) 1995–1999 2025 (da riesa- minare nel 2024) 51 7 Tutte le variabili Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+ S.15 – 1999–2023 2025 Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga) 52 7 Tutte le variabili Consistenze, attività e passività, dati separati per S.14 – Famiglie e S.15 – 2012–2018 2020 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) 53 7 AF.511 – Azioni quotate Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non 1995–2023 2025 AF.512 – Azioni non quotate consolidati (da riesa- AF.519 – Altre partecipazioni minare nel 2024) AF.81 – Crediti commerciali e anticipazioni AF.89 – Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
54 8 P.53 – Acquisizioni meno cessioni Tutti i settori eccetto S.1 – Totale dell’economia 1995–2018 2020 di oggetti di valore NP – Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte 55 8 D.51 – Imposte sul reddito Tutti i settori eccetto S.1 – Totale dell’economia e S.13 – Amministrazioni 1995–2023 2025 D.59 – Altre imposte correnti pubbliche, impieghi e risorse
56 8 Tutte le variabili Settori S.14 – Famiglie e S.15 – Istituzioni senza scopo di lucro al servizio 2012–2018 2020 delle famiglie, impieghi e risorse (da fornire come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) 57 8 D.41 – Interessi S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati 1995–2023 2025 (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) (da riesa- minare nel 2024) 58 801 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per tutti 1999Q1–2024Q4 2025 i settori eccetto S.13 – Amministrazioni pubbliche (da riesa- minare nel 2024) 59 801 Tutte le variabili S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse (da fornire solo con 1999Q1–2024Q4 2025 i dati inclusi nella presente tabella 25 fino alla scadenza della deroga) 60 801 D.41 – Interessi S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati 1999Q1–2024Q4 2025 (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) (da riesa- minare nel 2024) 61 10 B.1g – 2. Valore aggiunto lordo ai Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10 2008–2017 2020 prezzi base (prezzi correnti)
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
62 10 B.1g – 2. Valore aggiunto lordo ai Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10 2000–2007 2025 prezzi base (prezzi correnti) 63 10 D.1 – 3. Redditi da lavoro dipendente Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia e disaggregazione A*10 2008–2022 2025 (prezzi correnti) (da riesa- P.51g – 4. Investimenti fissi lordi minare nel (prezzi correnti) 2024) 64 10 B1.g – 2. Valore aggiunto lordo ai Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia, trasmissione a t+12 mesi 2000–2023 2025 prezzi base (prezzi correnti) (da trasmettere a t+24 mesi fino alla scadenza della deroga) (da riesa- minare nel 2024) 65 10 EMP – 5. Totale degli occupati Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia, in migliaia di persone 2000–2018 2020 POP – 6. Popolazione 66 11 D.4 – Redditi da capitale S.13 – Amministrazioni pubbliche, tutte le divisioni e i gruppi COFOG, 1995–2023 2025 dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della (da riesa- deroga) minare nel 2024) 67 11 NP – Acquisizioni meno cessioni S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, 1995–2023 2025 di attività non prodotte S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale, tutte le divisioni e i gruppi COFOG 68 12 B1.g – 1. Valore aggiunto lordo ai Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10 2000–2022 2025 prezzi base (prezzi correnti) (da riesa- minare nel 2024)
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
69 12 ETO – 2. Totale degli occupati Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10 2000–2017 2020 (in migliaia di persone) EEM – Lavoratori dipendenti (in migliaia di persone) POP – 3. Popolazione (in migliaia di persone) 70 13 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) 2000–2022 2025 (da riesa- minare nel 2024) 71 15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi 2010–2021 2025 correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga) 72 15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi 2015–2021 2025 dell’anno precedente 73 16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi 2010–2021 2025 correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga) 74 16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi 2015–2021 2025 dell’anno precedente 75 17 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) 2010, 2015, 2020 2025 76 20 Tutte le variabili Totale dell’economia, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione 2000–2017 2020 dell’anno precedente
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
77 20 Tutte le variabili Disaggregazione A*21, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione 2000–2022 2025 dell’anno precedente (da riesa- minare nel 2024) 78 22 Tutte le variabili Totale dell’economia, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e 1995–2017 2020 volumi concatenati 79 22 Tutte le variabili Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e 1995–2022 2025 volumi concatenati (da riesa- minare nel 2024) 80 26 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) 1995–2022 2025 81 27 Tutte le consistenze Tutte le attività e passività, tutti i (sotto)settori eccetto S.13 – Amministra- 1999Q1–2024Q4 2025 zioni pubbliche, consolidati (da riesa- minare nel 2024) 82 27 Tutte le consistenze Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati 1999Q1–2019Q4 2020 83 27 Tutte le operazioni Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati 2020Q1–2024Q4 2025 84 27 Tutte le operazioni Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati 1999Q1–2024Q4 2025 e tutti i sottosettori (da riesa- minare nel 2024)
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga Periodo oggetto di Prima trasmis- deroga/termine di sione nel trasmissione
85 27 Tutte le informazioni sul settore Informazioni di contropartita, tutte le attività e passività, S.1311 – Ammi- 1999Q1–2024Q4 2025 di contropartita (operazioni e consi- nistrazioni centrali; S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale (da riesa- stenze) minare nel 2024) 86 27 Tutte le variabili (consistenze e Tutte le attività e passività, dati non consolidati, S.13 – Amministrazioni 1999Q1–2024Q4 2025 operazioni) pubbliche e tutti i sottosettori (dati consolidati da fornire fino alla scadenza (da riesa- della deroga) minare nel 2024) 87 28 Tutte le variabili Intera tavola (eccetto S.13 – Amministrazioni pubbliche) compresi tutti i 2000Q1–2024Q4 2025 dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per S.13 – Amministrazioni pubbli- (da riesa- che, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni minare nel locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale 2024)
88 28 Tutte le variabili S.13 – Amministrazioni pubbliche 2000Q1–2019Q4 2020
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Appendice 2
Adattamenti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), al quale si fa riferimento nel presente allegato:
Tavola Variabile e voce Adattamento
1 Tutto Esenzione
2A Redditi da investimenti diretti, azioni e partecipazioni, dividendi e redditi Esenzione prelevati dai membri delle quasi-società – nell’investitore diretto (partecipazioni incrociate) – tra imprese sorelle Redditi da investimenti di portafoglio: crediti Nessuna disaggregazione per settore e per paese (combinazione) Redditi da investimenti di portafoglio: crediti Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) Redditi da investimenti di portafoglio: crediti Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) – quote in fondi di investimento Redditi da investimenti di portafoglio: debiti Nessuna disaggregazione per settore Redditi da investimenti di portafoglio: debiti Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) – quote di fondi di investimento 2C Investimenti diretti, azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti Esenzione – nell’investitore diretto (partecipazioni incrociate) – tra imprese sorelle Investimenti di portafoglio, acquisizione netta di attività finanziarie Nessuna disaggregazione per paese, fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie
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Tavola Variabile e voce Adattamento
Investimenti di portafoglio, incremento netto delle passività Nessuna disaggregazione per settore Investimenti di portafoglio, quote di fondi di investimento, acquisizione Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività Altri investimenti, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle netto delle passività istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) Strumenti finanziari derivati, saldi netti Nessuna disaggregazione per paese 2E Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull’estero, attività Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull’estero, passività Nessuna disaggregazione per settore Altri investimenti, posizione patrimoniale sull’estero, attività/passività Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)
3 Totale servizi Nessuna disaggregazione per paese
Viaggi Nessuna disaggregazione per paese Viaggi d’affari – acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine – altri viaggi d’affari Viaggi per motivi personali – spese per motivi di salute – spese per motivi d’istruzione – altri viaggi per motivi personali Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche Nessuna disaggregazione per paese – ambasciate e consolati – agenzie e unità militari – altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche
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Tavola Variabile e voce Adattamento
4.1 IDE – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, incremento netto Esenzione delle passività IDE – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle Esenzione IDES – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, acquisizione Esenzione netta di attività finanziarie IDES – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese Esenzione sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE IDES – Strumenti di debito tra imprese sorelle Esenzione – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE
4.2 IDE – Dividendi: debiti Esenzione
IDE – Dividendi tra imprese sorelle Esenzione IDES – Dividendi: crediti Esenzione IDES – Dividendi tra imprese sorelle Esenzione – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE
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Tavola Variabile e voce Adattamento
IDES – Reddito derivante da strumenti di debito tra imprese sorelle Esenzione – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE
5.1 IDE – Azioni e partecipazioni: passività Esenzione
IDE – Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle Esenzione IDES – Azioni e partecipazioni: attività Esenzione IDES – Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle Esenzione – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE IDES – Strumenti di debito tra imprese sorelle Esenzione – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE
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