AS 2020 19
Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)
Modifica del 13 dicembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modi- ficato come segue:
Statistica n. 155
155. Frutteti in Svizzera
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura Oggetto della rilevazione: Gestori, ubicazione, specie, in certi casi varietà, primo anno di coltura, superfici, numero di piante e distan- za tra di esse, protezione contro le intemperie e i parassiti, impianti d’irrigazione, scopo d’utilizzo, metodo di produzione Tipo e metodo di rilevazione: Aggiornamento dei dati sull’attività d’impianto e di dissodamento Fonte dei dati: Cantoni e gestori di frutteti Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Da inizio gennaio a fine settembre Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Cantoni
1 RS 431.012.1
2019-2849 19
O sulle rilevazioni statistiche RU 2020
Disposizioni speciali: I Cantoni sono indennizzati per il loro lavoro. Articolo 185 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e articolo 9 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla frutta (RS 916.131.11)
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
20