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AS 2020 19

Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

Modifica del 13 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modi- ficato come segue:

Statistica n. 155

155. Frutteti in Svizzera

Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura Oggetto della rilevazione: Gestori, ubicazione, specie, in certi casi varietà, primo anno di coltura, superfici, numero di piante e distan- za tra di esse, protezione contro le intemperie e i parassiti, impianti d’irrigazione, scopo d’utilizzo, metodo di produzione Tipo e metodo di rilevazione: Aggiornamento dei dati sull’attività d’impianto e di dissodamento Fonte dei dati: Cantoni e gestori di frutteti Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Da inizio gennaio a fine settembre Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Cantoni

1 RS 431.012.1

2019-2849 19

O sulle rilevazioni statistiche RU 2020

Disposizioni speciali: I Cantoni sono indennizzati per il loro lavoro. Articolo 185 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e articolo 9 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla frutta (RS 916.131.11)

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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