AS 2020 21
Ordinanza sullo sport militare
Ordinanza sullo sport militare
Modifica del 13 dicembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 ottobre 20031 sullo sport militare è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2, 2bis e 4
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
2bis Possono inoltre essere autorizzati a partecipare alla PDG concorrenti civili. Sono parimenti considerati concorrenti civili i militari, i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, i membri del Corpo delle guardie di confine e dei corpi di polizia che hanno compiuto il 65° anno di età. 4 La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età. Questo limite d’età non si applica ai concorrenti civili della PDG.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 512.38
2019-1105 21
Sport militaire. O RU 2020
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