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AS 2020 2775

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Modifica del 27 settembre 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20181, decreta:

I La legge del 24 marzo 20062 sugli assegni familiari è modificata come segue:

Titolo Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Ingresso visto l’articolo 116 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale3;

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 cpv. 2 2 Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizza- zioni familiari.

Art. 3 cpv. 1

1 Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

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L sugli assegni familiari RU 2020

a. l’assegno per i figli, versato dall’inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se per il figlio sus- siste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA4), l’assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d’età; b. l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il figlio frequenta ancora la scuola del- l’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo; l’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.

Titolo prima dell’art. 21f Capitolo 3b: Aiuti finanziari a organizzazioni familiari

Art. 21f Scopo e ambiti di promozione Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività in favore delle famiglie nei seguenti ambiti: a. accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori; b. conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione.

Art. 21g Condizioni istituzionali Possono chiedere aiuti finanziari le organizzazioni familiari: a. attive sull’intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione lin- guistica; b. i cui statuti o il cui atto di fondazione stabiliscono che:

1. la loro sede si trova in Svizzera,

2. perseguono uno scopo che rientra in almeno uno dei due ambiti di pro-

mozione,

4 RS 830.1 5 RS 834.1

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3. sono di utilità pubblica,

4. sono aconfessionali,

5. sono apartitiche, e

6. in caso di scioglimento o di fusione trasferirebbero il loro patrimonio a

un’altra organizzazione familiare di utilità pubblica.

Art. 21h Ampia offerta 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle organizzazioni familiari che pro- pongono un’ampia offerta nell’ambito di promozione interessato. L’offerta è consi- derata ampia se: a. è rivolta a più gruppi di destinatari ed è utilizzata da questi ultimi; b. è tematicamente vasta e si fonda su solide conoscenze specialistiche; e c. copre l’intero territorio nazionale. 2 Per valutare l’ampiezza dell’offerta dell’organizzazione familiare sono considerate anche le offerte delle sue organizzazioni affiliate che adempiono le condizioni di cui all’articolo 21g. 3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un’organizzazione familiare attiva su tutto il territorio di una regione linguistica, se: a. nell’ambito di promozione interessato non opera alcuna organizzazione fa- miliare attiva sull’intero territorio nazionale; o b. la sua offerta adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b e nella regione linguistica la sua offerta è più ampia di quella dell’organizzazione familiare attiva sull’intero territorio nazionale. 4 Se gli aiuti richiesti dalle organizzazioni familiari superano complessivamente i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stabilisce un ordine di priorità, mirando in particolare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso.

Art. 21i Procedura e aliquota massima 1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). 2 Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.

3 Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (aliquota massi- ma). 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.

L sugli assegni familiari RU 2020

Art. 27 cpv. 2

2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1

LPGA6, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire stati- stiche uniformi.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019 Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

16 gennaio 2020.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2020.

19 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS 830.1 7 FF 2019 5415

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