AS 2020 3793
Decreto federale che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)
Decreto federale che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)
del 21 giugno 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20182, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione del 2 novembre 20013 sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 All’atto della ratifica, in virtù dell’articolo 28 della Convenzione, il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione: «La Svizzera dichiara che le Regole di cui all’articolo 33 della Convenzione si applicano alle sue acque interne. »
Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.
2019-2069 3793
Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione RU 2020 del patrimonio culturale subacqueo. DF
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi fede- rali di cui all’allegato.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2019 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
10 ottobre 2019.4 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica delle leggi federali entra in vigore il 1° novembre 2020.5
11 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
4 FF 2019 3807 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 3 settembre 2020.
Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione RU 2020 del patrimonio culturale subacqueo. DF
Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 20 giugno 20036 sul trasferimento dei beni culturali
Ingresso visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale 7; in esecuzione della Convenzione del 14 novembre 19708 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970); in esecuzione della Convenzione del 2 novembre 20019 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convenzione UNESCO 2001);
Art. 2 cpv. 1 1 Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza, apparte- nente a una delle categorie definite nell’articolo 1 della Convenzione UNESCO
1970 o nell’articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001.
2. Legge federale del 23 settembre 195310 sulla navigazione marittima
sotto bandiera svizzera
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Ufficio svizzero della navigazione marittima» è sostituito con «USNM».
Art. 8 cpv. 2
2 La sorveglianza diretta spetta al Dipartimento federale degli affari
esteri, che l’esercita per mezzo dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM).
6 RS 444.1 7 RS 101 8 RS 0.444.1 9 RS 0.444.2 10 RS 747.30
Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione RU 2020 del patrimonio culturale subacqueo. DF
Titolo prima dell’art. 124a Titolo VIa: Patrimonio culturale subacqueo
1 Per patrimonio culturale subacqueo s’intendono tutte le tracce di
esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o ar- cheologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodi- camente o in permanenza, da almeno 100 anni (art. 1 par. 1 della Convenzione del 2 novembre 200111 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo).
2 È vietato distruggere o danneggiare in modo grave il patrimonio
culturale subacqueo a partire da una nave svizzera.
3 Chiunque, a partire da una nave svizzera, scopre un elemento del
patrimonio culturale subacqueo o intende effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo, deve comunicarlo al capitano. Il capi- tano trasmette la comunicazione all’USNM.
4 L’USNM inoltra senza indugio la comunicazione all’Ufficio federale
della cultura.
Inserire prima del titolo del Capo IV
Distruzione e Chiunque, a partire da una nave svizzera, distrugge o danneggia in grave danneggia- mento del patri- modo grave il patrimonio culturale subacqueo senza averne diritto, è monio culturale subacqueo punito con una pena detentiva fino a un anno o con una multa.
11 RS 0.444.2