AS 2020 4671
Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati)
Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati)
Modifica dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 media stampati del 20 maggio 20201 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, nonché 1bis, 1ter e 3
1 Fino al 30 novembre 2020 la Confederazione versa i seguenti contributi unici a
sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento: 1bis Dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento: a. 14,585 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera a; b. 5,835 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera b. 1ter Se la presente ordinanza è abrogata prima del 30 giugno 2021, gli importi di cui al capoverso 1bis sono ridotti pro rata temporis. 3 Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare divi- dendi per gli esercizi 2020 e 2021.
Art. 7 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.
1 RS 783.03
2020-2958 4671
Ordinanza COVID-19 media stampati RU 2020
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr