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AS 2020 4673

Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici)

Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 media elettronici del 20 maggio 20201 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a 1 La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi per gli anni 2020 e 2021 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19): a. Abrogata

Art. 2 Abrogato

Art. 3 cpv. 1

1 Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2021 l’Ufficio

federale delle comunicazioni (UFCOM) si assume, nei limiti dei mezzi a disposizio- ne, i costi dell’abbonamento ai servizi di base «testo» dell’agenzia di stampa Key- stone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.

Art. 4 cpv. 1–3 Abrogati

1 RS 784.402

2020-3071 4673

Ordinanza COVID-19 media elettronici RU 2020

Art. 5 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2021.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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