AS 2020 4673
Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici)
Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici)
Modifica dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 media elettronici del 20 maggio 20201 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a 1 La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi per gli anni 2020 e 2021 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19): a. Abrogata
Art. 2 Abrogato
Art. 3 cpv. 1
1 Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2021 l’Ufficio
federale delle comunicazioni (UFCOM) si assume, nei limiti dei mezzi a disposizio- ne, i costi dell’abbonamento ai servizi di base «testo» dell’agenzia di stampa Key- stone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.
Art. 4 cpv. 1–3 Abrogati
1 RS 784.402
2020-3071 4673
Ordinanza COVID-19 media elettronici RU 2020
Art. 5 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2021.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr