AS 2020 5405
Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE)
Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 febbraio 20171 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1
1 Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate
all’UFG.
Art. 3 cpv. 3 lett. g
3 Documenti idonei sono in particolare:
g. attestati di domicilio del periodo in questione.
Art. 5 cpv. 1 e 2 1 La commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collo- camenti extrafamiliari prima del 1981 è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 La commissione conta da 7 a 9 persone, 3 o 4 delle quali sono oggetto di misure o vittime.
2020-2425 5405
Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale RU 2020 e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981. O
Art. 6 cpv. 2 e 3 Abrogati
Art. 6a Contributo di solidarietà in caso di decesso della vittima Se in caso di decesso della vittima il contributo di solidarietà confluisce nella massa ereditaria, non si applicano le disposizioni sui privilegi in materia fiscale, in materia di esecuzione e fallimento nonché in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali di cui all’articolo 4 capoverso 6 LMCCE.
Art. 6b Rimedi giuridici
1 L’opposizione è ammessa anche in caso di decisioni contro domande manifesta-
mente infondate.
2 Una domanda è manifestamente infondata segnatamente se:
a. la misura coercitiva a scopo assistenziale o il collocamento extrafamiliare indicati esulano chiaramente dal campo d’applicazione temporale della LMCCE; b. il richiedente non è manifestamente una vittima ai sensi dell’articolo 2 lettera d LMCCE; c. la domanda non contiene nessun tipo di indicazione necessaria per valutare la qualità di vittima.
Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Misure di promozione
Art. 10 Promozione di progetti di aiuto reciproco
1 L’UFG può:
a. promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni di vittime e persone oggetto di misure volti a migliorare le condizioni di molte vittime e persone oggetto di misure; b. sostenere progetti di altre organizzazioni che promuovono l’aiuto reciproco di vittime e persone oggetto di misure. 2 La promozione avviene sotto forma di aiuti finanziari, di consulenze, di raccoman- dazioni o mediante l’assunzione di patrocini.
Art. 11 Presentazione delle domande per progetti di aiuto reciproco
1 I promotori di progetti di aiuto reciproco presentano domanda all’UFG per un
sostegno finanziario della Confederazione. L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda.
2 Le domande devono contenere almeno:
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a. una descrizione del progetto, che ne illustra gli obiettivi, le modalità di ese- cuzione nonché la pianificazione temporale; b. un piano di finanziamento e il preventivo del progetto con indicazione del necessario aiuto finanziario della Confederazione; c. in base alla forma giuridica del promotore del progetto, lo statuto, la filo- sofia o una descrizione dell’organizzazione da cui si evincono le responsa- bilità.
3 L’UFG esamina le domande e concede aiuti finanziari nell’ambito dei crediti
stanziati. 4 Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria le domande per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell’ottica dell’aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo. 5 L’UFG segue i progetti durante la loro intera durata ed esegue verifiche laddove necessario. Effettua un controllo efficace di tutti i progetti di aiuto reciproco e pub- blica ogni anno un elenco dei progetti approvati.
6 Il promotore del progetto fa regolarmente rapporto all’UFG in merito
all’andamento del progetto e al più tardi sei mesi dopo la conclusione dello stesso gli presenta un rapporto finale.
Art. 12 Scambio di informazioni ed esperienze L’UFG organizza o promuove lo scambio di informazioni ed esperienze tra le vitti- me e le altre persone oggetto di misure e contribuisce in questo modo a sviluppare e valorizzare le loro risorse personali.
Art. 12a Piattaforma per servizi di ricerca L’UFG promuove l’istituzione e la gestione di una piattaforma comune dei vari servizi di ricerca che aiutano le persone oggetto di misure nella ricerca di congiunti o altre persone a loro vicine.
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II L’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:
N. 1.3 nuova voce sotto «DFGP»
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFGP … Commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 172.010.1