AS 2020 6013
Ordinanza sulla geoinformazione
Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)
Modifica del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 510.620
2020-1274 6013
Geoinformazione. O RU 2020
Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)
Catalogo dei geodati di base del diritto federale
Identificatori 217 e 219: concernono soltanto il testo francese.
Inserire i seguenti nuovi identificatori alla fine della tabella:
Livello di autorizzazione Denominazione Base giuridica Servizio
Catasto delle restrizioni competente
Geodati di riferimento Servizio di telecarica- (RS 510.62
di diritto pubblico della art. 8 cpv. 1)
all’accesso mento Identificatore [servizio
proprietà specializzato della Confe- derazione]
Mappe di inondazione RS 721.101 Gestori B 220 per impianti di accu- art. 2, 3 degli im- mulazione sottoposti a cpv. 2, 10, 22, 24 pianti [UFE] vigilanza federale RS 721.101.1 art. 25 cpv. 1 lett. a Impianti di produzione RS 730.0 art. 56 UFE A X 221 dell’elettricità cpv. 1 lett. h RS 730.01 art. 69a
6014