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AS 2020 6013

Ordinanza sulla geoinformazione

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

Modifica del 25 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 510.620

2020-1274 6013

Geoinformazione. O RU 2020

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Identificatori 217 e 219: concernono soltanto il testo francese.

Inserire i seguenti nuovi identificatori alla fine della tabella:

Livello di autorizzazione Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni competente

Geodati di riferimento Servizio di telecarica- (RS 510.62

di diritto pubblico della art. 8 cpv. 1)

all’accesso mento Identificatore [servizio

proprietà specializzato della Confe- derazione]

Mappe di inondazione RS 721.101 Gestori B 220 per impianti di accu- art. 2, 3 degli im- mulazione sottoposti a cpv. 2, 10, 22, 24 pianti [UFE] vigilanza federale RS 721.101.1 art. 25 cpv. 1 lett. a Impianti di produzione RS 730.0 art. 56 UFE A X 221 dell’elettricità cpv. 1 lett. h RS 730.01 art. 69a

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