AS 2020 811
Legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA)
Legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA)
del 27 settembre 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera c e 121a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20192, decreta:
Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione.
Art. 2 Contributo della Confederazione 1 La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli versando loro un importo forfettario per ogni controllo effettuato. 2 L’importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali determinati da un’attività di controllo efficiente. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e le condizioni di versamento.
Art. 3 Controlli ed esecuzione
1 I Cantoni provvedono affinché l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti
vacanti sia sottoposto a un controllo adeguato.
RS 823.12
2019-0308 811
Partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti RU 2020 l’obbligo di annunciare i posti vacanti. LF
2 Le autorità incaricate di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia un rappor- to sulla loro attività di controllo.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione riguardanti:
a. il tipo e la portata dei controlli; b. la collaborazione e lo scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità; c. le competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e la collabo- razione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti.
Art. 4 Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d’informazione
per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 9 cpv. 1 lett. b 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: b. autorità incaricate dai Cantoni di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI5;
Art. 10 cpv. 1, secondo periodo 1 ... L’accesso delle autorità di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessita di tale decisione.
2. Legge del 6 ottobre 19896 sul collocamento
Art. 35 cpv. 3 lett. k 3 I seguenti uffici possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:
4 RS 142.51 5 RS 142.20 6 RS 823.11
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k. le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione.
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2023. Dopo tale data tutte le
modifiche in essa contenute decadono.
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019 Consiglio nazionale, 27 settembre 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
16 gennaio 2020.8
2 La presente legge entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2020.
26 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 RS 142.20 8 FF 2019 5451
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