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Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato 1 dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia nonché la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea
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Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l’allegato 1 nonché la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea
Adottata l’11 dicembre 2020 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 2020
Testo originale Il Comitato, visto l’Accordo del 21 giugno 19991 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’Accordo il Comitato dei trasporti ter- restri Comunità/Svizzera (Comitato misto) garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55. (2) A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’Accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’Accordo. (3) La Svizzera prevede inoltre di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alle direttive (UE) 2016/7972 e (UE) 2016/7983. Con la decisione n. 2/2019 del 13 dicem- bre 20194 il Comitato misto ha, da un lato, modificato l’allegato 1 dell’Accordo per integrarvi nuove disposizioni sostanziali di tali direttive e, dall’altro, adottato dispo-
1 RS 0.740.72 2 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). 3 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102). 4 RS 0.740.726
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sizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Sviz- zera e l’Unione europea in attesa di modificare l’Accordo nell’ambito delle procedure applicabili. Tali disposizioni transitorie restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. (4) In attesa dell’integrazione delle restanti disposizioni sostanziali, le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020. (5) La data alla quale alcune norme nazionali svizzere riportate nell’allegato 1 dell’Accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche d’inte- roperabilità, andrebbero verificate in vista di una loro abrogazione, modifica o con- servazione, dovrebbe essere stabilita entro il 30 giugno 2021. (6) I casi specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, che possono essere previsti per ciascuna specifica tecnica di interoperabilità al fine di pre- servare in modo adeguato la compatibilità del sistema ferroviario esistente, sia per quanto riguarda la rete sia per quanto riguarda i veicoli, dovrebbero essere elencati all’allegato 1 dell’Accordo. decide:
Art. 1 L’allegato 1 dell’Accordo è sostituito dalla versione qui annessa.
Art. 2 L’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicembre 2019 è modificato come segue: «1. Le norme nazionali e i casi specifici svizzeri possono completare le prescrizioni dell’Unione europea o derogarvi, nella misura in cui tali norme e casi specifici riguar- dano i parametri tecnici dei sottosistemi, gli aspetti operativi e gli aspetti relativi al personale addetto alle operazioni di sicurezza elencate nell’allegato 1 dell’Accordo. 2. La Svizzera comunica all’ERA le norme nazionali di cui al paragrafo 1 ai fini della loro pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regola- mento (UE) 2016/796. 3. L’allegato 1 riporta le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono po- tenzialmente incompatibili con il diritto europeo. Se non se ne stabilisce la compati- bilità entro il 30 giugno 2021, tali norme nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.»
Art. 3 L’articolo 8 capoverso 2 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicembre
2019 è modificato come segue:
«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino al 31 dicembre 2021.»
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Art. 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Berna, l’11 dicembre 2020.
Per la Per Confederazione Svizzera: l’Unione europea: Il presidente, Il capo della delegazione dell’Unione europea, Peter Füglistaler Elisabeth Werner
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Allegato 1
Disposizioni applicabili
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente Accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:
Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea
Sezione 1: Accesso alla professione Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82). Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 otto- bre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 otto- bre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal re- golamento (UE) n. 517/2013, del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Ai fini del presente Accordo: a) l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano i cittadini della Con- federazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo dall’obbligo di essere muniti dell’at- testato di conducente; b) la Confederazione Svizzera potrà esentare i cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e con accordo dell’Unione europea; c) le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 otto- bre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.
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Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti mi- nimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di tra- sporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36). Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che sta- bilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle im- prese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21). Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante moda- lità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39). Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono por- tare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).
Sezione 2: Norme sociali Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano ope- razioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35). Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la di- rettiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei tra- sporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8). Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).
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Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 feb- braio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il rego- lamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel set- tore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto
2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1). Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28).
Sezione 3: Norme tecniche Veicoli a motore Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno
2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).
Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere con- tro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gas- sosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).
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Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicu- rezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Com- missione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32). Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al ricono- scimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricola- zione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33). Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prov- vedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato pro- dotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata ali- mentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla diret-
tiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51). Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emis- sioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla ripara- zione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1). Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200
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del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1). Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante at- tuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante mo- difica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28). Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, re- lativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51). Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sosti- tuzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3). Trasporto di merci pericolose Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uni- formi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11). Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 no- vembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 58).
Ai fini del presente Accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:
1. Trasporto su strada
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della diret- tiva 2008/68/CE:
RO-a-CH-1 Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in contenitori cisterna. Riferimento all’allegato I capo I.1 di detta direttiva: 1.1.3.6 e 6.8 Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.
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Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conforme- mente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni sta- bilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3 lettera b) e punto 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2023.
RO-a-CH-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determi- nate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6. Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti ap- partenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature su- bacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3 lettera c) dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2023.
RO-a-CH-3 Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque. Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente. Contenuto della legislazione nazionale: veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte a inter- venti di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello aran- cione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichetta- tura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la forma- zione di cui al punto 8.2.
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Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3.10 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2023. Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE:
RO-bi-CH-1 Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, mar- catura ed etichettatura, documentazione. Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti do- mestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di reci- pienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.7 del 29 no- vembre 2002 dell’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici conte- nenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smalti- mento dei rifiuti. Data di scadenza: 1° gennaio 2023.
RO-bi-CH-2 Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio. Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4 Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione. Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la resti- tuzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della clas- sificazione del prodotto sul documento di trasporto. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.8 dell’ordi- nanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.
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Data di scadenza: 1° gennaio 2023. RO-bi-CH-3 Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esa- me del veicolo in questione. Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punto 8.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appo- siti corsi di formazione. Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del vei- colo cisterna. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose. Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3. Data di scadenza: 1° gennaio 2023.
2. Trasporto per ferrovia
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE:
RA-a-CH-1 Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna. Riferimento all’allegato II, capo II.1 di detta direttiva: punto 6.8. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di ci- sterne. Contenuto della legislazione nazionale: sono autorizzati i contenitori cisterna non co- struiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione na- zionale, di capacità pari o inferiore a 1210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite
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impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1 punto 6.14 dell’ordi- nanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2023.
RA-a-CH-2 Oggetto: documento di trasporto. Riferimento all’allegato I capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: si può usare un termine collettivo nel docu- mento di trasporto se un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra accompagna detto documento di trasporto. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6). Data di scadenza: 1° gennaio 2023. Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consi- glio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
Sezione 4: Diritti di accesso e di transito ferroviario Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle im- prese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infra- struttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della diret- tiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della di- rettiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certifica- zione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9). Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
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sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22)5. Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di do- manda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commis- sione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio
2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Com- missione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 20). Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il do- cumento di riferimento di cui all’articolo 27 paragrafo 4 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferro- viario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15). Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di condu- zione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1). Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i mo- duli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’am- bito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).
5 Ai fini della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 otto- bre 2007, la licenza di macchinista e il certificato complementare rilasciati in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a e b, di questa direttiva sono riconosciuti sulla base della reciprocità. Conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea tengono un registro delle licenze e forniscono, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle suddette licenze. Sempre su richiesta motivata, queste informazioni sono messe a disposizione anche dei datori di lavoro dei macchinisti (art. 2 e 3 della decisione n. 2/2016 del Comitato misto, del 10 giugno 2016; RU 2016 2373).
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Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11). Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concer- nente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13). Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8). Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commis- sione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103). Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32), modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commis- sione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108). Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchi- nisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36). Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o
un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8). Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 mag- gio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108). Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi
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e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), mo- dificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 lu- glio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6). Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del si- stema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio
2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).
Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1); in Svizzera si applica la seguente disposizione nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI PRM-001 (versione 2.0, novembre 2020): Accesso autonomo ai vei- coli (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1300/2014; da verificare entro il 30 giugno 2021). Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 mag- gio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108). Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – Lo- comotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108); in Svizzera si applicano le seguenti disposizioni nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI LOC&PAS-001 (versione 1.0, giugno 2015): Larghezza dell’archetto del pantografo; – CH-TSI LOC&PAS-002 (versione 1.0, luglio 2016): Tracciato degli scambi stretto / prove per la circolazione sugli scambi (norma potenzialmente incom- patibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-003 (versione 1.0, luglio 2016): Raggi di curvatura stretti r < 250 m (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-004 (versione 1.0, luglio 2016): Sforzo di spostamento del binario (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE)
n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021);
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– CH-TSI LOC&PAS 005 (versione 1.0, luglio 2016): Difetto di sopraeleva- zione (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-006 (versione 1.0, luglio 2016): Approvazione di veicoli con tecnica d’inclinazione secondo la categoria N (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-007 (versione 1.0, giugno 2015): Ungibordini (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da veri- ficare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0, giugno 2015): Emissioni dei gas di scarico dei veicoli termici (norma potenzialmente incompatibile con il rego- lamento (UE) 2016/1628, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-011 (versione 1.0, luglio 2016): Limitazione della po- tenza di trazione (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-012 (versione 1.0, luglio 2016): Ammettenza; – CH-TSI LOC&PAS 013 (versione 1.0, luglio 2016): Interazione panto- grafo/linea di contatto; – CH-TSI LOC&PAS-014 (versione 1.0, luglio 2016): Compatibilità con dispo- sitivi d’annuncio di binario libero (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-017 (versione 1.0, luglio 2016): Sagoma - in generale (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0, giugno 2019): Il «non leading input signal» (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0, giugno 2019): Segnale «sleeping in- put» in comando multiplo (norma potenzialmente incompatibile con il rego- lamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-022 (versione 2.1, novembre 2020): Richiamo della fre- natura imposta (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0, giugno 2019): Azionamento impedito per la separazione dell’equipaggiamento ETCS di bordo (norma potenzial-
mente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare en- tro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-026 (versione 2.0, giugno 2019): Divieto di SIGNUM/ ZUB su veicoli con ERTMS/ETCS Baseline 3;
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– CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0, giugno 2019): Radiotelecomando ma- nuale nel servizio di manovra (regime d’esercizio «Shunting») (norma poten- zialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-028 (versione 1.0, luglio 2016): Sagoma, zona delle porte (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-030 (versione 1.0, luglio 2016): Impiego di sistemi di frenatura che non generano forze di aderenza (norma potenzialmente incom- patibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1, novembre 2020): Disinserimento si- curo della trazione (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1, novembre 2020): Sufficienti presta- zioni di frenatura in caso di frenatura imposta (norma potenzialmente incom- patibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0, giugno 2019): Veicoli con banco di guida per entrambe le direzioni di marcia (norma potenzialmente incompati- bile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI LOC&PAS-037 (versione 1.0, giugno 2019): ETCS Service Brake (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 30 giugno 2021). Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferro- viarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108). Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – ru- more», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421). Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche
per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 mag- gio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356). Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del ser- vizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17). Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44); in Svizzera si applicano soltanto le seguenti di- sposizioni: articoli 7 (paragrafi da 1 a 3), da 8 a 10, 12, 15, 17, 21 (senza paragrafo 7), da 22 a 25, da 27 a 42, 44, 45 e 49, nonché gli allegati II, III e IV. Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102); in Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 9, 10 (senza paragrafo 7), 13, 14 e 17, nonché l’allegato III. Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnala- mento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108); in Svizzera si applicano le se- guenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI CCS-003 (versione 2.0, giugno 2019): Attivazione / disattivazione della trasmissione del pacchetto 44 al sistema SIGNUM/ZUB; – CH-TSI CCS-005 (versione 2.0, giugno 2019): Attestazione Quality of Ser- vice per la radiocomunicazione di dati GSM-R (norma potenzialmente incom- patibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-006 (versione 2.1, novembre 2020): Perdita «non leading per- mitted» nel regime d’esercizio «Non Leading» (norma potenzialmente incom- patibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-007 (versione 3.0, novembre 2020): Norme concernenti le curve di frenatura per ERTMS/ETCS Baseline 2; – CH-TSI CCS-008 (versione 3.0, novembre 2020): Implementazione minima di Change Request (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021);
– CH-TSI CCS-011 (versione 2.0, giugno 2019): Funzionalità degli Euroloop; – CH-TSI CCS-015 (versione 2.0, giugno 2019): Controllo contemporaneo di due canali dati GSM-R; – CH-TSI CCS-016 (versione 3.0, novembre 2020): Impiego di una progetta- zione specifica del paese (norma potenzialmente incompatibile con il regola- mento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-018 (versione 2.0, giugno 2019): Divieto del Level STM/NTC per SIGNUM/ZUB;
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– CH-TSI CCS-019 (versione 3.0, novembre 2020): Ripresa e visualizzazione automatica di dati treno (norma potenzialmente incompatibile con il regola- mento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-022 (versione 2.0, giugno 2019): Circolazione a ritroso nel re- gime d’esercizio «Unfitted»; – CH-TSI CCS-023 (versione 2.0, giugno 2019): Visualizzazione di messaggi di testo; – CH-TSI CCS-024 (versione 2.0, giugno 2019): Dati del treno: NC_TRAIN, – CH-TSI CCS-026 (versione 2.1, novembre 2020): Online Monitoring dell’equipaggiamento della tratta sul veicolo (norma potenzialmente incom- patibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-032 (versione 2.1, novembre 2020): Immissione unica del nu- mero di treno per l’equipaggiamento ETCS di bordo e la GSM-RCabRadio (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-033 (versione 1.1, novembre 2020): Funzionalità GSM-R Voice (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-034 (versione 1.0, giugno 2019): Regime d’esercizio «Non Lea- ding»; – CH-TSI CCS-035 (versione 1.0, giugno 2019): Testi da visualizzare sulla DMI (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/ 919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-036 (versione 2.0, novembre 2020): Immunità alle interferenze GSM-R (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/ 919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-037 (versione 1.1, novembre 2020): SIL2 DMI (norma poten- zialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare en- tro il 30 giugno 2021); – CH-TSI CCS-038 (versione 1.1, novembre 2020): Rivelazione in caso di no- tevole ampliamento dell’intervallo di confidenza dell’odometria (norma po- tenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-CSM-RA-001 (versione 1.0, giugno 2019): Programma di attestazione della sicurezza per l’ottenimento di un’omologazione ETCS in Svizzera (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021);
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– CH-CSM-RA-002 (versione 1.0, giugno 2019): Requisiti in caso di velocità superiori a 200 km/h (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 30 giugno 2021); – CH-CSM-RA-003 (versione 1.0, giugno 2019): Qualità dei dati treno (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verifi- care entro il 30 giugno 2021). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66). Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazio- nali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parla- mento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16). Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consi- glio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle im- prese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i compo- nenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sot- tosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e ge- stione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la deci- sione 2012/757/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5); in Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI OPE-006 (versione 1.0, luglio 2020): Processi legati all’esercizio fer- roviario: concetti di comunicazione;
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– CH-TSI OPE-007 (versione 1.0, luglio 2020): Processi legati all’esercizio fer- roviario, senza basi nella STI OPE; – CH-TSI OPE-008 (versione 1.0, luglio 2020): Norme che interessano soltanto GI o soltanto ITF. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312). Raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle mo- dalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infra- strutture (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 390).
Sezione 5: Altri settori Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19). Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).
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