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AS 2021 317

Ordinanza sull’esonero dalla responsabilità dei debitori doganali in relazione al coronavirus

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’esonero dalla responsabilità dei debitori doganali in relazione al coronavirus

del 26 maggio 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:

Art. 1 Esonero dalla responsabilità dei debitori doganali Le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali nonché le im- prese di trasporto e i loro dipendenti non rispondono dell’obbligazione doganale, oltre ai casi di cui all’articolo 70 capoversi 4 e 4bis della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane, se sono adempiute le seguenti condizioni: a. i debitori doganali che rispondono solidalmente secondo l’articolo 70 capo- versi 1 e 2 della legge sulle dogane sono insolvibili a causa di un fallimento, una moratoria concordataria, una liquidazione o una palese insolvenza al momento in cui sorge l’obbligazione doganale o al momento dell’avvio di una procedura di riscossione posticipata; b. il fallimento, la moratoria concordataria, la liquidazione o la palese insolvenza è da ricondurre ai provvedimenti adottati delle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19) e il debitore doganale insolvibile lo dimostra in modo credibile nell’ambito della procedura di riscossione posticipata o della procedura d’esecuzione.

RS 631.031

2021-1727 RU 2021 317

Esonero dalla responsabilità dei debitori doganali RU 2021 317 in relazione al coronavirus. O

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

26 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr