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AS 2021 327

Regolamento del Tribunale federale

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Regolamento del Tribunale federale (RTF)

Modifica del 6 maggio 2021

Il Tribunale federale ordina:

I Il regolamento del 20 novembre 20061 del Tribunale federale è modificato come segue:

Art. 27 Organizzazione (art. 18 e 19 LTF) 1 Le corti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l’organizzazione non è data dalla LTF e da questo regolamento. 2 Con l’accordo della corte e del giudice interessato, il presidente della corte può as- segnare a quest’ultimo la trattazione di determinate materie in qualità di presidente del collegio giudicante (giudice presidente).

Art. 40 cpv. 1, 2, frase introduttiva e 3 1 Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante. 2 Il presidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposi- zioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze: 3 Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal pre- sidente della corte. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 2 LTF.

1 RS 173.110.131

2021-1889 RU 2021 327

Tribunale federale. R RU 2021 327

II Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021.

6 maggio 2021 In nome del Tribunale federale: La presidente, Martha Niquille Il segretario generale, Paul Tschümperlin

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