AS 2021 569
Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)
Modifica dell’8 settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 7 novembre 20071 sugli emolumenti USTRA è modifi- cato come segue:
N. 3.1.1, 3.1.3 e 3.2.5
3.1.1 Fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe
disciplinari:
3.1.1.1 Emolumento forfettario per massimo 800 indirizzi all’anno
e per destinatario 200
3.1.1.2 Per ogni indirizzo supplementare 0.25
3.1.3 Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione
dei dati:
3.1.3.1 Per la fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe
disciplinari gratuita
3.1.3.2 In tutti gli altri casi 280
3.2.5 Abrogato
1 RS 172.047.40
2021-3010 RU 2021 569
Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2021 569
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
8 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr