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AS 2021 590

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Attestazioni per le persone che non possono essere vaccinate né testate per motivi medici)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Attestazioni per le persone che non possono essere vaccinate né testate per motivi medici)

Modifica del 1° ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:

2bis Sono equiparati a un certificato secondo il capoverso 1 le attestazioni comprovanti che una persona non può essere vaccinata né testata per motivi medici. Per l’attesta- zione è necessario un attestato rilasciato da un medico abilitato all’esercizio della pro- fessione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno

20062 sulle professioni mediche.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 2 lett. e Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda: e. la presenza di persone con un attestato secondo l’articolo 3 capoverso 2bis, ad esempio l’obbligo per queste persone di portare una mascherina facciale o, in caso di compresenza di un attestato per l’esonero dall’obbligo di portare una

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