AS 2021 590
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Attestazioni per le persone che non possono essere vaccinate né testate per motivi medici)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Attestazioni per le persone che non possono essere vaccinate né testate per motivi medici)
Modifica del 1° ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:
2bis Sono equiparati a un certificato secondo il capoverso 1 le attestazioni comprovanti che una persona non può essere vaccinata né testata per motivi medici. Per l’attesta- zione è necessario un attestato rilasciato da un medico abilitato all’esercizio della pro- fessione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno
20062 sulle professioni mediche.
II L’allegato 1 è modificato come segue:
N. 2 lett. e Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda: e. la presenza di persone con un attestato secondo l’articolo 3 capoverso 2bis, ad esempio l’obbligo per queste persone di portare una mascherina facciale o, in caso di compresenza di un attestato per l’esonero dall’obbligo di portare una