AS 2021 648
Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)
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Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:
Art. 64d Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i
richiami, di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio.
2 L’articolo 64c capoversi 3–7 è applicabile.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 4 novembre 2021 alle ore 0.002.
2 Si applica fino al 31 dicembre 2021.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 818.101.1 2 Pubblicazione urgente del 3 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-3433 RU 2021 648
O sulle epidemie RU 2021 648