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AS 2021 66

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

Modifica del 3 febbraio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:

1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti su persone appartenenti a un gruppo target secondo la strategia di vaccina- zione anti-COVID-19 della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e dell’UFSP del 16 dicembre 20202 e a una delle categorie seguenti: a. persone assicurate secondo l’articolo 3 della legge federale del 18 marzo

19943 sull’assicurazione malattie (LAMal);

b. persone assicurate contro le malattie secondo la legge federale del 19 giugno

19924 sull’assicurazione militare (LAM);

c. persone che non appartengono a nessuna delle categorie di cui alle lettere a e b, ma:

1. hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera, oppure

2. esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri e a causa

della loro attività sono soggette a un rischio di esposizione a microrgani- smi.

1 RS 818.101.1

2 Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai,

epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Vaccinazione anti-COVID-19 > Strategia di vaccinazione anti-COVID-19 3 RS 832.10 4 RS 833.1

2021-0270 RU 2021 66

Ordinanza sulle epidemie RU 2021 66

Art. 64c Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone senza assicurazione malattie secondo la LAMal o la LAM 1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone: a. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera; b. persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri e a causa della loro attività sono soggette a un rischio di esposizione a microrga- nismi.

2 Assume i costi soltanto se le persone di cui al capoverso 1:

a. non sono assicurate contro le malattie né secondo l’articolo 3 LAMal5 né secondo la LAM6; e b. appartengono a un gruppo target secondo la strategia di vaccinazione anti- COVID-19 della CFV e dell’UFSP del 16 dicembre 20207.

3 Assume i costi soltanto se i fornitori di prestazioni:

a. sono stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e b. adempiono le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documenta- zione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione. 4 Assume un importo forfettario di 14,50 franchi per ogni vaccinazione effettuata se- condo il capoverso 1. 5 Con l’importo di cui al capoverso 4 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, segnatamente: a. la somministrazione del vaccino; b. la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale; c. la verifica delle controindicazioni; d. la documentazione; e. il rilascio dell’attestato di vaccinazione. 6 I fornitori di prestazioni non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione.

7 Alla procedura per l’assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 si

applica per analogia l’articolo 64b.

5 RS 832.10 6 RS 833.1

7 Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai,

epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Vaccinazione anti-COVID-19 > Strategia di vaccinazione anti-COVID-19.

Ordinanza sulle epidemie RU 2021 66

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 4 gennaio 20218. 2 Gli articoli 64a capoverso 1 e 64c capoverso 7 entrano in vigore il 4 febbraio 2021 alle ore 00.00.

3 La presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 Pubblicazione urgente del 3 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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