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AS 2021 662

Legge federale sulle finanze della Confederazione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Modifica del 19 marzo 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20191, decreta:

I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 3 Definizioni 1 I beni amministrativi comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all’adempimento dei compiti pubblici, segnatamente gli investimenti materiali, i mu- tui e le partecipazioni.

2 I beni patrimoniali comprendono tutti i valori patrimoniali rimanenti.

3 Si considera spesa la diminuzione di valori patrimoniali e l’incremento di capitale di terzi che comportano la diminuzione del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione. 4 Si considera ricavo l’incremento di valori patrimoniali e la diminuzione di capitale di terzi che comportano l’aumento del capitale proprio. Fanno parte di questa catego- ria anche le variazioni di valutazione.

5 Si considerano uscite:

a. le spese, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione e delle rettifiche di valore dei contributi per investimenti (uscite correnti); b. gli investimenti finalizzati alla costituzione di beni amministrativi della Con- federazione e i contributi per investimenti (uscite per investimenti).

6 Si considerano entrate:

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a. i ricavi, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione (entrate correnti); b. il compenso per l’alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le di- stribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti). 7 Nei gruppi di prestazioni sono riunite le prestazioni di un’unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili.

Art. 6 lett. a e f bis Il conto annuale della Confederazione comprende: a. Abrogata f bis. l’attestato del rispetto del freno all’indebitamento;

Art. 7 Abrogato

Art. 8 Conto economico Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica se- gnatamente il risultato operativo e il risultato da partecipazioni.

Art. 8a Conto degli investimenti

1 Il conto degli investimenti documenta le uscite e le entrate per investimenti.

2 Le uscite per investimenti comprendono segnatamente le uscite per investimenti ma- teriali, mutui, partecipazioni e contributi per investimenti.

3 Le entrate per investimenti comprendono segnatamente il compenso per l’aliena-

zione di investimenti materiali, i rimborsi di mutui e di contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti ricevuti.

Art. 9 cpv. 3

3 Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza.

Art. 9b Attestato del rispetto del freno all’indebitamento 1 In base alle entrate, al fattore congiunturale e alle uscite, l’attestato mostra se le di- rettive del freno all’indebitamento di cui agli articoli 13–18 sono rispettate e indica l’ammontare delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie. 2 Il conto di compensazione e il conto di ammortamento sono aggiornati nel quadro del consuntivo.

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Art. 19 cpv. 1 lett. c 1 Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: c. le spese e i ricavi presumibili nonché le uscite e le entrate per investimenti presumibili;

Art. 27, rubrica, cpv. 1 e 2 Crediti addizionali 1 Se, prima o durante l’attuazione di un progetto, risulta che il credito d’impegno già stanziato è insufficiente, il Consiglio federale deve domandare senza indugio un cre- dito addizionale. 2 Per i maggiori costi dovuti al rincaro o alle variazioni monetarie, esso può chiedere il credito addizionale dopo l’esecuzione del progetto.

Art. 30 cpv. 1 1 Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confedera- zione. Non comprende tuttavia il conto dei flussi di tesoreria, il bilancio, la documen- tazione del capitale proprio e nemmeno l’allegato.

Art. 33 Crediti aggiuntivi 1 Se il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per inve- stimenti, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale di stanziare crediti ag- giuntivi. 2 Il Consiglio federale sottopone periodicamente all’Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi.

Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti 1 Prima dello stanziamento da parte dell’Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l’articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. 2 Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investi- menti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. 3 Se la spesa o l’uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convoca- zione dell’Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

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Art. 35 Limitazione dei crediti aggiuntivi Per quanto possibile, l’importo totale dei crediti aggiuntivi non deve superare l’im- porto totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utiliz- zate.

Art. 36 Sorpassi di credito 1 Se per motivi di tempo non può chiedere crediti aggiuntivi per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale può, previo consenso della Delegazione delle fi- nanze, operare sorpassi dei crediti stanziati. Il consenso non è necessario se l’importo della spesa o dell’investimento non supera i 5 milioni di franchi. 2 Secondo l’articolo 30a capoversi 1–3 e 5, nel proprio settore amministrativo i crediti a preventivo possono essere superati dell’1 per cento senza crediti aggiuntivi né con- senso della Delegazione delle finanze, per un massimo tuttavia di 10 milioni di fran- chi. 3 Inoltre, sono ammessi sorpassi di credito per le seguenti spese e uscite per investi- menti, senza che il Consiglio federale debba chiedere previamente crediti aggiuntivi all’Assemblea federale oppure il consenso della Delegazione delle finanze: a. quote di terzi a determinate entrate, se stabilite nella Costituzione o in una legge; b. conferimenti a fondi secondo l’articolo 52, se provengono da entrate a desti- nazione vincolata o se sono stabiliti nella legge; c. l’impiego di entrate vincolate all’adempimento di un compito determinato e il conferimento di tali entrate a finanziamenti speciali secondo l’articolo 53, sempre che sussista un obbligo di prestazione; d. contributi alle assicurazioni sociali, se sono vincolati all’evoluzione delle en- trate derivanti dall’imposta sul valore aggiunto o se sono stabiliti nella legge; e. i sorpassi di preventivi globali secondo l’articolo 30a capoverso 4; f. ammortamenti e rettifiche di valore; g. gli oneri dovuti a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria ridotta. 4 Il Consiglio federale può operare sorpassi di altri crediti senza chiedere crediti ag- giuntivi né il consenso della Delegazione delle finanze, se il decreto federale concer- nente il preventivo o un credito aggiuntivo lo prevede e se dispone soltanto di un margine di discrezionalità esiguo per le spese e le uscite per investimenti. 5 Esso sottopone tutti i sorpassi di credito all’Assemblea federale per approvazione a posteriori nel quadro del consuntivo.

Art. 37 Riporti di credito 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e mi- sure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all’anno successivo i

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crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall’Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. 2 Sui riporti di credito esso riferisce all’Assemblea federale nel quadro del consuntivo.

Titolo prima dell’art. 47 Capitolo 5: Presentazione dei conti Sezione 1: Conto annuale della Confederazione

Art. 47 Scopo e principi 1 Il conto annuale della Confederazione ha lo scopo di esporre la situazione reale ine- rente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi. 2 Per il suo allestimento sono determinanti i seguenti principi di una corretta presen- tazione dei conti: a. essenzialità; b. affidabilità; c. comprensibilità; d. tempestività; e. espressione al lordo; f. verificabilità; g. continuità.

Art. 48 Norme di riferimento 1 L’allestimento del conto annuale della Confederazione è retto dai principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico («International Public Sector Accounting Standards»; IPSAS) dell’omonimo comitato («International Public Sector Accounting Standards Board»). 2 Il Consiglio federale disciplina nelle disposizioni esecutive le deroghe sostanziali agli IPSAS. Consulta previamente le Commissioni delle finanze. 3 Il Consiglio federale motiva qualsiasi deroga agli IPSAS nell’allegato del conto an- nuale. 4 Si adopera affinché le amministrazioni a livello federale, cantonale e comunale ap- plichino norme armonizzate di presentazione dei conti. A tal fine può concedere con- tributi.

Capitolo 5 Sezione 2 (art. 49–51) Abrogata

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Art. 55 1 Il Consiglio federale allestisce ogni anno un consuntivo consolidato. Lo sottopone all’Assemblea federale insieme al consuntivo. 2 Il consuntivo consolidato della Confederazione espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi, rettificata quanto alle interrelazioni interne. È retto dagli standard IPSAS. 3 La cerchia di consolidamento è determinata sulla base del principio del controllo secondo gli standard IPSAS. Il Consiglio federale può ampliare la cerchia di consoli- damento nelle disposizioni esecutive, se vi è una stretta interconnessione con le finanze federali. 4 Il Consiglio federale motiva ogni deroga agli standard IPSAS nell’allegato del con- suntivo consolidato. 5 I principi che reggono l’allestimento del conto annuale di cui all’articolo 47 capo- verso 2 si applicano per analogia.

Art. 60 cpv. 2bis 2bis L’AFF emette i suoi prestiti sotto forma di titoli contabili basati su certificati glo- bali o diritti valori secondo gli articoli 973b e 973c del Codice delle obbligazioni3. Può convertire certificati globali in diritti valori e viceversa in qualsiasi momento e senza il consenso dei creditori. Tale diritto di conversione le spetta anche per prestiti emessi già prima dell’entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 66c Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2021 1 Nel primo consuntivo dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021, l’Assemblea federale corregge il saldo del conto di compensazione di cui all’arti- colo 16 capoverso 2. L’entità della correzione si ottiene dalla differenza tra quanto già contabilizzato e l’importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2007. 2 Nel primo consuntivo dopo l’entrata in vigore della presente modifica, l’Assemblea federale corregge il saldo del conto di ammortamento di cui all’articolo 17a capo- verso 1. L’entità della correzione risulta dalla differenza tra quanto già contabilizzato e l’importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2010.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

3 RS 220

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente

l’8 luglio 20214.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

10 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2021 670

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Allegato (cifra II) Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 20035 su misure di promozione civile

della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 4 e 8 lettera a «crediti quadro» è sostituito con «crediti d’impegno».

2. Legge dell’11 dicembre 20096 sulla promozione della cultura

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 27 capoverso 3 lettera c «credito quadro» è sostituito con «credito d’im- pegno».

3. Legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura

e del paesaggio

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 16a capoverso 1 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d’impegno».

4. Legge federale del 21 giugno 19918 sulla sistemazione

dei corsi d’acqua

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 10 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d’impegno».

5 RS 193.9 6 RS 442.1 7 RS 451 8 RS 721.100

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5. Legge federale dell’8 marzo 19609 sulle strade nazionali

Art. 61b cpv. 3 3 I ricavi conseguiti sono destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’ag- glomerato.

6. Legge federale del 22 marzo 198510 concernente l’utilizzazione

dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g 1 La presente legge disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei mezzi di cui alle lettere a–f, nonché dei mezzi di cui alla lettera g per compiti e spese connessi alla circolazione stradale: g. i ricavi derivanti dalla gestione delle strade nazionali da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 8 cpv. 3, terzo periodo 3 ... Le prestazioni dei Cantoni o di terzi sono destinate al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.

Art. 9 cpv. 3, terzo e quarto periodo 3 ... Le prestazioni dei Cantoni sono destinate al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

7. Legge del 25 settembre 201511 sul trasporto di merci

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 8 capoverso 7 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d’impegno».

8. Legge federale del 24 gennaio 199112 sulla protezione delle acque

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 65 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d’impegno».

9 RS 725.11 10 RS 725.116.2 11 RS 742.41 12 RS 814.20

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9. Legge forestale del 4 ottobre 199113

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 41 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d’impegno».

10. Legge del 19 marzo 200414 sull’aiuto monetario

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 8 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d’impegno».

11. Legge federale del 6 ottobre 200615 sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 8 capoverso 1 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d’impegno».

12. Legge federale del 19 marzo 197616 sulla cooperazione allo sviluppo

e l’aiuto umanitario internazionali

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 9 e 10 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d’impegno».

13. Legge federale del 30 settembre 201617 sulla cooperazione con

gli Stati dell’Europa dell’Est

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 10 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d’impegno».

13 RS 921.0 14 RS 941.13 15 RS 951.25 16 RS 974.0 17 RS 974.1

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