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Ordinanza sullo stato civile
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Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 27 ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. ebis 1 In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in particolare i compiti seguenti: ebis. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b);
Art. 11 cpv. 4–6 4 Nei casi di cui all’articolo 260 capoverso 2 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenti- cate. 5 Fatto salvo l’articolo 71 capoverso 1 LDIP2, è competente a ricevere la dichiara- zione concernente il riconoscimento e il consenso del rappresentante legale ogni uffi- ciale dello stato civile. 6 Se l’autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è mani- festamente esigibile che egli si rechi all’ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente in un ospedale, una casa di riposo, un penitenziario o per il tramite della competente rappresentanza sviz- zera all’estero.
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Art. 14 rubrica, cpv. 4 e 5 Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale 4 Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino sviz- zero domiciliato all’estero o lo straniero può dichiarare per scritto dinanzi all’ufficiale dello stato civile di volere che l’iscrizione nel registro dello stato civile del suo sesso e, se del caso, dei suoi prenomi siano regolati dal suo diritto nazionale (art. 40a LDIP). 5 Nel caso in cui un cittadino svizzero formuli una dichiarazione concernente il cam- biamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile secondo l’articolo 14b, questa vale quale dichiarazione di assoggettamento del sesso al diritto svizzero.
Art. 14b Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile 1 La dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile può essere consegnata a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera competente all’estero. La dichiarazione non è soggetta a condizioni diverse da quelle previste dall’arti- colo 30b CC. 2 Nei casi di cui all’articolo 30b capoverso 4 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenti- cate. 3 Se l’autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è mani- festamente esigibile che egli si rechi all’ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente in un ospedale, una casa di riposo o un penitenziario.
Art. 15a cpv. 2 e 2bis 2 Uno straniero i cui dati non sono disponibili è rilevato nel registro dello stato civile quando: a. è interessato da un fatto o da una dichiarazione di stato civile da documentare in Svizzera; b. presenta una domanda di acquisizione della cittadinanza svizzera; c. presenta una domanda per l’iscrizione della costituzione di un mandato pre- cauzionale (art. 8 lett. k n. 1). 2bis Abrogato
Art. 18 cpv. 1 lett. h e hbis 1 La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su: h. la dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei pre- nomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1);
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hbis. il consenso alla dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 2);
Art. 35 cpv. 1 primo periodo, 4 secondo periodo, 7 e 8 1 Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto, in forma elettronica o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni. ... 4 ... Tale servizio invia senza indugio la notificazione della morte per scritto, in forma cartacea o elettronica, all’ufficio dello stato civile competente. 7 Se è fatta in forma cartacea, la notificazione deve essere firmata dalla persona tenuta a notificare la morte. 8 La trasmissione di notificazioni e certificati medici in forma elettronica è retta dall’articolo 89 capoverso 4.
Art. 43 cpv. 7
7 Alle comunicazioni in forma elettronica si applica l’articolo 89 capoverso 4.
Art. 47b cpv. 5 5 Alla trasmissione di documenti di stato civile si applica l’articolo 89 capoverso 4.
Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio:
2 Abrogato
Art. 51 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segre- teria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l’asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio: b. il sorgere e l’annullamento del legame di filiazione;
Art. 89 cpv. 4 e 5 4 Le procedure tra privati e autorità dello stato civile possono essere eseguite in forma elettronica alle seguenti condizioni: a. l’identità dell’autore deve essere inequivocabilmente comprovata;
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b. le firme devono soddisfare i requisiti della firma elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20163 sulla firma elettronica; c. l’integrità e la confidenzialità della trasmissione devono essere garantite. 5 Le decisioni possono essere notificate per via elettronica alle parti che hanno accon- sentito a questa modalità di trasmissione.
Art. 99c Abrogato
Art. 99e Disposizione transitoria della modifica del 27 ottobre 2021 Le iscrizioni nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali secondo l’articolo 6 capo- verso 2 OAPuE4 devono essere effettuate entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 27 ottobre 2021.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
27 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 943.03 4 RS 211.435.1
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