AS 2021 681
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:
Abrogato
Art. 23b Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2021 I prodotti che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto anteriore (art. 18 cpv. 1bis) fino all’esaurimento delle scorte delle etichette o degli imballaggi.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 910.12
2021-3616 RU 2021 681
Ordinanza DOP/IGP RU 2021 681