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AS 2021 681

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:

Abrogato

Art. 23b Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2021 I prodotti che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto anteriore (art. 18 cpv. 1bis) fino all’esaurimento delle scorte delle etichette o degli imballaggi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 910.12

2021-3616 RU 2021 681

Ordinanza DOP/IGP RU 2021 681

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