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AS 2021 687

Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 2 lett. gbis e i Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per: gbis. zona infestata: area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato; i. zona cuscinetto: zona indenne da infestazione circostante una zona infestata o un focolaio d’infestazione;

Art. 15, rubrica Delimitazione di focolai d’infestazione e delle rispettive zone cuscinetto

Art. 16 Delimitazione di zone infestate e delle rispettive zone cuscinetto 1 L’ufficio federale competente, d’intesa con i servizi competenti dei Cantoni interes- sati, delimita le zone infestate e le rispettive zone cuscinetto. 2 L’estensione della zona cuscinetto è stabilita sulla base del rischio di diffusione dell’organismo tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane. 3 In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell’organismo al di fuori della zona infestata, l’ufficio federale competente, d’intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, può ordinare misure adeguate contro il pericolo di diffusione.

1 RS 916.20

2021-3620 RU 2021 687

Ordinanza sulla salute dei vegetali RU 2021 687

4 L’ufficio federale competente pubblica la delimitazione di una zona infestata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un altro modo adeguato.

Art. 23 lett. h Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena potenziale, l’ufficio fede- rale competente può, fino al definitivo accertamento dell’eventuale danno causato da tale organismo, stabilire mediante ordinanza le seguenti misure per tale organismo e per le merci che possono esserne portatrici: h. delimitazione di focolai d’infestazione e di zone infestate nonché delle rispet- tive zone cuscinetto secondo gli articoli 15 e 16;

1 Se vi è un pericolo considerevole che la foresta non possa più svolgere le sue fun- zioni secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c della legge forestale del 4 ottobre 1991 a causa di un organismo regolamentato non da quarantena che il DEFR e il DATEC hanno stabilito secondo l’articolo 29 capoverso 2 relativamente al materiale di molti- plicazione forestale, per lottare contro tale organismo regolamentato non da quaran- tena il servizio cantonale competente può prendere o ordinare in particolare le seguenti misure: a. eliminazione e distruzione adeguata delle merci infestate;

Art. 34 Misure equivalenti Se le misure di uno Stato terzo comportano lo stesso livello di protezione fitosanitaria dell’adempimento delle condizioni stabilite nell’articolo 33 capoverso 2 e se lo Stato terzo, nell’ambito della sua attività di controllo, garantisce che le misure equivalenti sono prese, l’ufficio federale competente può riconoscere in un’ordinanza l’equiva- lenza delle misure dello Stato terzo.

Art. 37 cpv. 1 lett. d 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richie- sta, autorizzare l’importazione di merci secondo gli articoli 30 e 31 e di merci che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 33, per i seguenti scopi: d. conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;

Art. 39 cpv. 4 4 Il DEFR e il DATEC possono esentare dall’obbligo del passaporto fitosanitario l’im- portazione di merci che per esperienza presentano un rischio fitosanitario basso se tali merci: a. vengono spedite da privati dall’UE per posta o con un servizio di corriere; e b. in Svizzera non sono utilizzate per scopi professionali o commerciali.

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Art. 64 cpv. 3

3 Sono esentate dall’obbligo di notifica le aziende:

a. che cedono esclusivamente merci, ad eccezione di quelle che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 33, in piccole quantità direttamente e non tramite mezzi di comunicazione a distanza a consumatori finali che non utilizzano le merci per scopi professionali o commerciali; oppure b. con obbligo di omologazione.

Art. 77 cpv. 3, frase introduttiva, nonché cpv. 4 e 5 3 Il SFF concede un’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari per le fami- glie, i generi o le specie vegetali e per le categorie di oggetti menzionati nella domanda se l’azienda dimostra che: 4 Il SFF mette a disposizione delle aziende con obbligo di omologazione materiale informativo che consente loro di acquisire le conoscenze di cui al capoverso 3 lettere b e c necessarie per l’omologazione.

5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono come si devono dimostrare le conoscenze di cui

al capoverso 3 lettere b e c. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.

Art. 80 cpv. 2bis, 3 lett. e, nonché 5 2bis Dispongono di un piano d’emergenza. Questo stabilisce le misure immediate da attuare in caso di sospetto o di constatazione della presenza di organismi nocivi parti- colarmente pericolosi, onde evitarne l’insediamento o la diffusione. Il piano va elabo- rato conformemente alle indicazioni del SFF.

3 Hanno inoltre i seguenti obblighi:

e. dimostrare regolarmente al SFF di disporre delle conoscenze fitosanitarie di cui all’articolo 77 capoverso 3 lettere b e c.

5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono con che frequenza e in quale forma deve essere

fornita la prova di cui al capoverso 3 lettera e. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.

Art. 83 cpv. 1 lett. c ed e

1 I passaporti fitosanitari possono essere rilasciati soltanto per le merci che:

c. adempiono le condizioni specifiche delle merci secondo l’articolo 59a, se si tratta di merci prodotte in Svizzera o nell’UE; e. sono state assoggettate, se necessario, alle misure disposte in virtù degli arti- coli 13 capoverso 1, 16 capoverso 3, 22, 23 e 36 capoverso 1.

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Art. 96 cpv. 1 1 La Confederazione versa, su richiesta, un’indennità di equità per danni causati all’agricoltura o all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure prese dal SFF in virtù degli articoli 10, 13, 16, 22, 23, 25 e 29 capoverso 5. Il DEFR stabi- lisce i criteri per il calcolo dell’indennità.

Art. 97 cpv. 1 1 La Confederazione, su richiesta, rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese ri- conosciute occasionate loro dalle misure di cui agli articoli 10, 11, 13–19, 22 lettera c,

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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