AS 2021 860
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
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Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
del 25 marzo 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20081 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN), ordina:
Sezione 1: Ammontare totale della copertura
Art. 1 In generale (art. 8 cpv. 2 LRCN)
L’ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio: a. per le centrali nucleari; b. per il deposito intermedio Würenlingen (ZWILAG); c. per ciascun trasporto di:
1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze
nucleari superiore a 100 kg,
2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di
combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.
Art. 2 Ammontare totale ridotto (art. 8 cpv. 3 LRCN) 1 L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio: a. per gli impianti di ricerca nucleare; b. per il deposito federale intermedio (DFS).
RS 732.441 1 RS 732.44
2021-2254 RU 2021 860
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2 Tale ammontare della copertura vale anche se due o più dei succitati impianti sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare conformemente all’articolo 2 lettera a LRCN. 3 L’ammontare totale della copertura è di 80 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio, per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2.
Sezione 2: Copertura privata
Art. 3 Composizione della somma di copertura La somma di copertura prevista nel contratto concluso conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LRCN si compone di un importo di base e di un importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.
Art. 4 Importi di base
1 L’importo di base ammonta a un miliardo di franchi svizzeri:
a. per le centrali nucleari; b. per lo ZWILAG; c. per ciascun trasporto di:
1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze
nucleari superiore a 100 kg
2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di
combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg. 2 Se, convertito in euro, è inferiore a 700 milioni, tale importo di base va aumentato di conseguenza. 3 L’importo di base ammonta a 80 milioni di euro per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2.
4 L’importo di base ammonta a 70 milioni di euro:
a. per gli impianti di ricerca nucleare; b. per il DFS.
Art. 5 Importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio L’importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio ammonta al 10 per cento dell’importo di base.
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Art. 6 Costi coperti 1 Oltre ai danni nucleari, l’importo di base comprende i costi delle perizie extragiudi- ziarie, le spese ripetibili del danneggiato e le spese di salvataggio secondo l’articolo 70 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto di assicurazione. 2 L’importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio copre in particolare le seguenti spese: a. le spese ripetibili dell’esercente dell’impianto nucleare; b. le spese processuali, le spese di arbitrato e le spese di conciliazione extragiu- diziale; c. i costi dei provvedimenti per assicurare le prove (art. 20 LRCN).
Art. 7 Rischi esclusi dalla copertura (art. 9 cpv. 4 LRCN) 1 Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5: a. i danni nucleari causati da fenomeni naturali straordinari o eventi bellici; b. i danni nucleari che superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5, e
1. che sono causati da atti terroristici, o
2. che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta
vigenti siano stati rispettati; c. le pretese non fatte valere entro 10 anni dall’evento pregiudizievole o dalla fine di un effetto prolungato; d. le pretese non fatte valere entro 20 anni dalla perdita, dal furto o dall’abban- dono del possesso di sostanze nucleari. 2 Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati qui di seguito se, complessivamente, superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5: a. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato ai sensi dell’arti- colo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 4 della Convenzione di Parigi3; b. il mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell’ambiente ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capo- verso (vii) numero 5 della Convenzione di Parigi; c. il costo delle misure preventive ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capo- verso (vii) numero 6 della Convenzione di Parigi nella misura in cui riguar- dino le lettere a e b.
2 RS 221.229.1 3 RS ... (FF 2007 5027)
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Sezione 3: Copertura della Confederazione
Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari (art. 12 LRCN) 1 Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dall’impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3. 2 I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 di- cembre.
Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari (art. 12 LRCN) 1 Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disci- plinato negli allegati 2 e 3. 2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale. 3 Nella stima provvisoria dei contributi, l’UFE distingue fra sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3. 4 L’UFE calcola i contributi definitivi al termine dell’esercizio annuale. Eventuali dif- ferenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimbor- sate o riscosse successivamente.
Art. 10 Obbligo di notifica 1 Per gli impianti nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all’UFE al più tardi entro il 15 novembre di ogni anno i premi per l’anno successivo per la copertura privata secondo la legge. 2 Per i trasporti di sostanze nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all’UFE: a. al più tardi entro il 31 gennaio:
1. per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai
sensi della legge accumulati nell’esercizio annuale trascorso,
2. il numero di trasporti assicurati da tale esercente nell’esercizio annuale
trascorso; b. al più tardi entro il 15 novembre:
1. per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai
sensi della legge stimati per l’anno successivo,
2. il numero di trasporti che si presume saranno effettuati da tale esercente
l’anno successivo.
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3 Nella notifica di cui al capoverso 2 sono indicate separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 3.
Art. 11 Valuta e scadenza
1 L’UFE riscuote i contributi in franchi svizzeri.
2 I contributi sono pagabili al più tardi 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione che ne stabilisce l’importo.
Art. 12 Pretese nei confronti della Confederazione 1 Le pretese di prestazioni della Confederazione vanno fatte valere presso l’UFE.
2 L’UFE può incaricare del trattamento di tali pretese l’Amministrazione federale delle finanze o, con il consenso di quest’ultima, i fornitori della copertura privata.
Sezione 4: Trasporti su territorio svizzero
Art. 13 Importazione ed esportazione L’esercente di un impianto nucleare svizzero risponde per i danni nucleari derivanti dal trasporto di sostanze nucleari da o verso un impianto nucleare svizzero, sempre che tali sostanze si trovino su territorio svizzero nel momento in cui accade l’incidente nucleare.
Art. 14 Transito 1 Per trasportare sostanze nucleari attraverso la Svizzera, l’esercente di un impianto nucleare estero deve concludere con un assicuratore o con un altro garante un contratto a copertura degli importi di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettera c, 2 e 3 e all’articolo 5 della legge. 2 L’esercente di un impianto nucleare estero deve inoltre fornire la prova che dispone di un’assicurazione o di un’equivalente garanzia finanziaria di altro genere per i danni nucleari coperti ai sensi degli articoli 10 e 11 LRCN (art. 3 cpv. 3 LRNC).
Art. 15 Trasporti esclusivamente all’interno del territorio svizzero Se il trasporto di sostanze nucleari avviene esclusivamente all’interno del territorio svizzero, il certificato secondo l’articolo 4 lettera d della Convenzione di Parigi4 non è necessario.
4 RS ... (FF 2007 5027)
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Sezione 5: Fondo per danni nucleari
Art. 16 Forma giuridica Il Fondo per danni nucleari (Fondo) è privo di personalità giuridica, ma finanziaria- mente autonomo.
Art. 17 Entrate e uscite
1 Vengono accreditati al Fondo:
a. i contributi versati dalle persone civilmente responsabili (art. 8 e 9); b. gli interessi (art. 18 cpv. 1); c. le pretese di rivalsa della Confederazione secondo l’articolo 18 LRCN.
2 Vengono addebitati al Fondo:
a. le prestazioni di cui agli articoli 10 e 11 LRCN; b. le spese amministrative, comprese le spese per la liquidazione dei danni se- condo l’articolo 10 capoverso 2 LRCN; c. gli interessi secondo l’articolo 18 capoverso 2. 3 Le entrate e le uscite del Fondo non figurano nel conto finanziario della Confedera- zione.
Art. 18 Interessi e anticipi
1 La Confederazione paga interessi sul patrimonio del Fondo.
2 Se necessario la Confederazione può accordare al Fondo anticipi; questi fruttano interessi e vanno rimborsati.
Art. 19 Amministrazione e verifica 1 L’UFE amministra il Fondo. Ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato pa- trimoniale. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo. Il rapporto di tale servizio è trasmesso alle persone assoggettate al pagamento di contributi. 3 Possono fungere da servizio di controllo solamente le persone e le imprese di revi- sione abilitate quali periti revisori dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 20055 sui revisori. 4 È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 19676 sul Controllo delle finanze.
5 RS 221.302 6 RS 614.0
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Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 20 Servizio competente L’UFE è il servizio competente secondo l’articolo 31 capoverso 2 LRCN.
Art. 21 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L’ordinanza del 5 dicembre 19837 sulla responsabilità civile in materia nucleare è abrogata. 2 L’ordinanza del 10 dicembre 20048 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 2, frase introduttiva e lett. h e i 2 La documentazione deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della do- manda, in particolare i dati concernenti: h. l’esercente civilmente responsabile di un impianto nucleare (art. 2 lett. b della legge federale del 13 giugno 20089 sulla responsabilità civile in materia nu- cleare); i. la prova della copertura secondo gli articoli 1 lettera b e 2 capoverso 3 dell’or- dinanza del 25 marzo 201510 sulla responsabilità civile in materia nucleare.
Art. 22 Disposizione transitoria 1 Per l’anno in cui la presente ordinanza entra in vigore, la notifica di cui all’arti- colo 10 capoverso 1 deve essere effettuata entro due mesi dall’entrata in vigore. 2 L’UFE fissa i contributi di cui all’articolo 8 entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al capoverso 1. 3 Per l’anno in cui viene effettuato il primo trasporto di sostanze nucleari dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i contributi di cui all’articolo 9 vengono fissati nel primo trimestre dell’anno successivo. Non viene effettuata alcuna stima provvisoria né alcuna riscossione dei contributi ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 3.
7 RU 1983 1898; 1985 1981; 1987 1484; 1997 2497; 2001 322; 2003 2478; 2007 4477; 2015 315 8 RS 732.11 9 RS 732.44 10 RS 732.441
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Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022
25 marzo 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 8 cpv. 1)
Centrali nucleari e ZWILAG
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:
Contributo alla L1 - L0 p Parte1 L1 p Parte2 L1 LInf p Parte3 ( L1 LVinf ) p Parte4 Confederazione = 1 S PA Conf dove:
SConf = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Con- federazione; L1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1 (1200 milioni di euro); L0 = limite minimo Parte 1. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5 (1 miliardo di franchi o
700 milioni di euro);
LInf = sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici. Que- sto importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capo- verso 1 lettera b numero 1 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro); LVinf = sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro); pParte1 = probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro); pParte2 = probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completamente dalla copertura privata; pParte3 = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura pri- vata fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro); pParte4 = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura pri- vata fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);
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PA = premio per la copertura del danno nucleare secondo l’articolo 1 para- grafo (a) capoverso (vii) numeri 4−6 della Convenzione di Parigi garan- tita complessivamente dal fornitore della copertura privata fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a−c).
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.
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Allegato 2 (art. 9 cpv. 1)
Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di ele- menti di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari supe- riore a 100 kg sono calcolati come segue: 1 Contributo alla L1- L0 q Parte1 L1q Parte14 pCN Parte1 p Parte1 p Parte1 p Parte1 Confederazione = 1 SConf 1 SConf Parte 1 CN 2 CN 3 CN 4
2 Parte2 Parte2 Parte2
pCN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4 L1 LInf q Parte14 p Parte1 p Parte1 p Parte1 p Parte1 1
1 SConf CN Parte3 Parte3 Parte3 Parte3 1 CN 2 CN 3 CN 4 pCN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4 L1 LVinf q Parte14 pCN 1 Parte1 p Parte1 p Parte1 p Parte1 1 S Conf 1 CN 2 CN 3 CN 4 Parte4 Parte4 Parte4 P Parte4 C pCN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4 dove:
SConf = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Con- federazione; L1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1 (1200 milioni di euro); L0 = limite minimo Parte 1. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5 (1 miliardo di franchi o
700 milioni di euro);
LInf = sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici. Que- sto importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capo- verso 1 lettera b numero 1 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro); LVinf = sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro); Parte1 pCN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a con- correnza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);
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Parte2 p CN probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata; p Parte3 CN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici; Parte4 pCN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; qParte1 = probabilità di accadimento, nell’ambito del trasporto di combustibili nu- cleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritratta- mento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (1 miliardo di franchi o
700 milioni di euro);
PC = premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell’articolo 1 para- grafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione di Parigi, garan- tita dai fornitori della copertura privata fino a concorrenza del 50% dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.
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Allegato 3 (art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1)
Impianti di ricerca nucleare, DFS e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nu- cleare, dal DFS e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 let- tera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue: 1 Contributo alla L1q Parte14 pCN Parte1 p Parte1 p Parte1 p Parte1 Confederazione = 1 SConf Parte 1 CN 2 CN 3 CN 4
2 Parte2 Parte2 Parte2
pCN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4 1 L1 q Parte1 4 pCN Parte1 p Parte1 Parte1 p Parte1
2 pCN 3 CN 4
1 S Conf Parte1 4 CN Parte4 Parte4 Parte4 pCN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4 dove:
SConf = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Con- federazione; L1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all’ammontare totale ridotto della copertura secondo l’arti- colo 2 (70 o 80 milioni di euro); Parte1 pCN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a con- correnza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro); Parte2 p CN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera escluso completamente dalla copertura privata; Parte4 pCN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; qParte1 = probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS e nell’ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’ammontare totale ridotto di cui all’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.
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