AS 2021 893
Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut)
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Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut)
Modifica del 10 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 giugno 20071 sull’ammissione degli autisti è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 Per lavorare in un’impresa stabilita in Svizzera, i conducenti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio necessitano di un certificato di capacità svizzero.
Art. 3 lett. a, c, e-g e i Non necessitano di un certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore: a. utilizzati per trasporti non commerciali di persone o di merci; è considerato non commerciale qualsiasi trasporto su strada:
1. per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta,
2. che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il condu-
cente del veicolo o per terzi, e
3. che non sia in relazione con un’attività professionale o commerciale;
c. utilizzati dall’esercito, dalla polizia, dal servizio antincendio, dall’Ammini- strazione delle dogane, dalla protezione civile, dai servizi di trasporto sanita- rio oppure su loro mandato; e. impiegati in situazioni d’emergenza, per operazioni di salvataggio o per trasporti non commerciali di cui alla lettera a destinati all’aiuto umanitario;
1 RS 741.521
2021-4105 RU 2021 893
Ordinanza sull’ammissione degli autisti RU 2021 893
f. utilizzati durante corse di scuola guida o d’esame per il trasporto commerciale di merci, a condizione che l’accompagnatore possieda un certificato di capa- cità o un’abilitazione a maestro conducente validi della rispettiva categoria; fbis. utilizzati per recarsi all’esame ufficiale del veicolo o nell’ambito di tale esame per il trasporto commerciale di persone o di merci; g. adibiti al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal condu- cente nell’esercizio della propria attività, a condizione che in media la guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro settimanale; i. utilizzati da aziende agricole o forestali o da aziende loro equiparate ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale (ONC) per il trasporto di merci, a condizione che:
1. si tratti di un trasporto in relazione con l’esercizio dell’azienda secondo
l’articolo 87 capoversi 1 e 2 ONC,
2. il trasporto sia effettuato entro un raggio di 20 km dalla sede aziendale,
e
3. in media la guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro set-
timanale del conducente.
Art. 4 cpv. 1 e 3 1 Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per un anno al massimo, se possiede la licenza di con- durre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce nel quadro di una forma- zione professionale le competenze operative, le conoscenze e le attitudini previste dall’allegato. Le persone che frequentano la formazione professionale di base di «au- tista di veicoli pesanti AFC» possono effettuare trasporti di merci durante l’intero periodo di formazione senza essere titolari del certificato di capacità.
3 Durante le corse devono portare con sé:
a. i conducenti che frequentano la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», una copia del contratto di tirocinio; b. i conducenti che seguono un programma di cui al capoverso 2, un’attestazione del centro di formazione.
2 RS 741.11
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Art. 5 Conducenti di veicoli provenienti dall’Unione europea e dall’Associazione europea di libero scambio Necessitano del certificato di idoneità professionale conformemente alla direttiva a. i conducenti domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’As- sociazione europea di libero scambio; b. i conducenti impiegati da un’impresa stabilita nell’Unione europea o nell’As- sociazione europea di libero scambio.
Art. 6 cpv. 2 lett. a 2 Il certificato di capacità per il trasporto di merci è rilasciato alle persone che:
a. possiedono l’attestato federale di capacità per «conducente di autocarri» o per «autista di veicoli pesanti AFC»; o
Art. 7 Conducenti di veicoli provenienti dall’estero 1 Ai conducenti provenienti dall’estero che prendono domicilio in Svizzera il certifi- cato di capacità è rilasciato senza esame se: a. un’autorizzazione corrispondente è iscritta nella licenza di condurre straniera oppure è attestata dalla carta di qualificazione del conducente giusta l’alle- gato II della direttiva 2003/59/CE4; oppure b. sono titolari di un attestato nazionale che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha riconosciuto come equivalente. 2 Ai conducenti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’As- sociazione europea di libero scambio e impiegati da un’impresa stabilita in Svizzera il certificato di capacità è rilasciato senza esame se soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.
Art. 9 cpv. 2bis e 3 lett. b, nota a piè di pagina 2bis Le persone che sono già in possesso del certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci e ottengono l’altra categoria attraverso un esame ai sensi dell’arti- colo 13 capoverso 1 o 2 ricevono un nuovo certificato per entrambe le categorie. Quest’ultimo è valido per cinque anni dalla data dell’esame per il conseguimento della seconda categoria. I corsi di formazione periodica frequentati prima di tale data non possono essere computati in questo periodo di formazione.
3 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/645, GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29.
4 Cfr. nota all’art. 5.
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3 Il certificato di capacità, con indicazione della durata di validità, è rilasciato sotto forma di: b. emissione di una carta separata secondo il modello della carta di qualifica- zione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE5.
Art. 10 In generale All’esame teorico e all’esame pratico i candidati devono comprovare di possedere le competenze operative, le conoscenze e le attitudini di base secondo l’allegato neces- sarie per il trasporto di persone e merci.
Art. 12 cpv. 2 2 I candidati al certificato di capacità per il trasporto di persone o al certificato di capacità per il trasporto di merci devono rispondere ad almeno una domanda su cia- scuna materia prevista dall’allegato per tutte le categorie e sottocategorie, eccezion fatta per il numero 2.113.
Art. 14 cpv. 2 2 La parte generale deve essere svolta da tutti i candidati a un certificato di capacità. Deve estendersi perlomeno ai numeri 2.121, 2.141, 2.142, 2.312, 2.313 e 2.315 dell’al- legato e durare almeno 30 minuti. Deve essere utilizzato un veicolo della categoria o della sottocategoria con cui saranno effettuati i trasporti di persone o di merci.
Art. 15 cpv. 1 1 Chi non supera l’esame teorico o la parte generale dell’esame pratico (art. 14 cpv. 2) può ripetere un numero illimitato di volte le parti non superate.
Art. 17 Obiettivo e svolgimento
1 La formazione periodica ha lo scopo di mantenere aggiornate le conoscenze e le
attitudini di cui al numero 2 dell’allegato necessarie per effettuare il trasporto di per- sone o di merci e di perfezionare in tal modo le competenze operative di cui al nu- mero 1 dell’allegato. 2 Lo svolgimento della formazione periodica è disciplinato nel numero 3 dell’allegato.
Art. 18, rubrica e cpv. 2–4 Durata e struttura 2 La formazione periodica può essere frequentata come corso settimanale oppure in corsi singoli. Un corso singolo deve durare almeno sette ore, escluse le pause. Può essere articolato su due giornate consecutive.
5 Cfr. nota all’art. 5.
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3 In un corso singolo di sette ore, possono essere impartite sotto forma di modulo e-learning al massimo tre ore. Un corso singolo comprendente un modulo e-learning può essere suddiviso in due giornate. Tra il modulo e-learning e le lezioni in presenza possono trascorrere al massimo cinque giorni. 4 Lo svolgimento di corsi singoli comprendenti un modulo e-learning è disciplinato nel numero 4 dell’allegato.
Art. 20 lett. b. Gli attestati esteri sulla frequenza di una formazione periodica sono riconosciuti come equivalenti se: b. l’organizzatore di corsi è autorizzato a impartire la formazione periodica in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio giusta l’allegato I sezione 5 della direttiva 2003/59/CE6.
Art. 24 Abrogato
Art. 26 cpv. 1 lett. h e 3
1 I Cantoni:
h. possono autorizzare deroghe individuali e concrete a singole disposizioni per evitare casi di rigore.
3 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Per
evitare casi di rigore può autorizzare deroghe generali e astratte a singole disposizioni.
Art. 27 Abrogato
1 Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria C o della sot- tocategoria C1 prima del 1° settembre 2009 e comprovano di aver frequentato la for- mazione periodica secondo gli articoli 16‒20 viene rilasciato, su domanda e senza ulteriore esame, il certificato di capacità per il trasporto di merci con una validità di cinque anni.
2 Abrogato
3 Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 prima del 1° settembre 2008 e comprovano di aver frequentato la formazione periodica secondo gli articoli 16‒20 viene rilasciato, su domanda e senza ulteriore esame, il certificato di capacità per il trasporto di persone con una validità di cinque anni.
6 Cfr. nota all’art. 5.
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5 Abrogato
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.
2 Gli articoli 10, 18 capoversi 2–4 e 26 capoverso 1 lettera h nonché l’allegato entrano in vigore il 1° luglio 2022.
10 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 4 cpv. 1, 10, 12 cpv. 2–4, 14 cpv. 2, 17, 18 cpv. 4 e 21 cpv. 2 lett. d)
Ottenimento e proroga del certificato di capacità
1. Competenze operative
1.1 I conducenti applicano le prescrizioni in materia di circolazione stradale, in particolare quelle relative alla guida degli autoveicoli pesanti.
1.2 I conducenti hanno dimestichezza con i veicoli loro affidati. Li impiegano
correttamente dal punto di vista tecnico e limitando il consumo di risorse. Ese- guono i controlli di sicurezza e i lavori di manutenzione necessari. Ricono- scono le anomalie e le risolvono nei limiti del possibile. 1.3 I conducenti guidano autoveicoli pesanti in svariate condizioni esterne e con carichi variabili, senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada, in modo efficiente sotto il profilo energetico e rispettoso dell’ambiente. 1.4 I conducenti sono responsabili per se stessi, i passeggeri e le merci trasportati, il veicolo, il committente e gli altri utenti della strada.
1.5 I conducenti sanno come comportarsi in caso di guasti, incidenti, emergenze
o conflitti. Riflettono sulle possibili cause contribuendo in tal modo a preve- nire tali situazioni o ridurre al minimo i danni.
1.6 Solo per il trasporto di persone:
I conducenti trasportano i passeggeri a destinazione con la massima sicurezza e il massimo comfort attenendosi all’orario o al programma di viaggio.
1.7 Solo per il trasporto di merci:
I conducenti trasportano le merci loro affidate nel rispetto delle prescrizioni sul fissaggio del carico.
2. Conoscenze e attitudini
2.1 Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza
2.11 Tutte le categorie e sottocategorie
2.111 Conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per un
uso ottimale
2.1111 Curve di coppia
2.1112 Curve di potenza
2.1113 Curve di consumo specifico del motore
2.1114 Zona di uso ottimale del contagiri
2.1115 Diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione
2.112 Conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei
dispositivi di sicurezza per mantenere il controllo del veicolo, mini- mizzarne l’usura e prevenire le anomalie di funzionamento
2.1121 Limiti dell’utilizzo di freni e rallentatore
2.1122 Uso combinato di freni e rallentatore
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2.1123 Ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del
cambio
2.1124 Ricorso all’inerzia del veicolo
2.1125 Utilizzo dei dispositivi di frenatura in discesa
2.1126 Comportamento in caso di avaria
2.1127 Uso di dispositivi elettronici e meccanici quali sistemi di
controllo elettronico della stabilità, dispositivi avanzati di frenata di emergenza, sistemi di frenatura antibloccaggio, sistemi di controllo della trazione e sistemi di monitoraggio dei veicoli, nonché altri sistemi omologati di assistenza alla guida o di automazione
2.113 Capacità di ottimizzare il consumo di carburante
2.1131 Applicazione delle conoscenze di cui ai numeri 2.111 e
2.112
2.1132 Saper anticipare il flusso del traffico
2.1133 Distanza adeguata rispetto agli altri veicoli e utilizzo della
dinamica del veicolo
2.1134 Velocità costante
2.1135 Guida regolare
2.1136 Pressione degli pneumatici adeguata
2.1137 Conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che miglio-
rano l’efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari
2.114 Capacità di prevedere e valutare i rischi stradali e di adattare la guida
di conseguenza
2.1141 Riconoscere le diverse condizioni della strada, del traffico e
meteorologiche e adeguarvi la guida
2.1142 Prevedere il verificarsi di eventi
2.1143 Saper valutare come preparare e pianificare un viaggio in
condizioni meteorologiche eccezionali, conoscere l’uso delle relative attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato a causa di condi- zioni meteorologiche estreme
2.1144 Adeguare la guida ai rischi stradali, inclusi i comportamenti
pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (p. es. do- vuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.)
2.1145 Riconoscere le situazioni pericolose e adattare la guida di
conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso del veicolo e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali pedoni, ciclisti e motociclisti
2.1146 Riconoscere potenziali pericoli e i casi in cui possono deri-
varne situazioni in cui non è più possibile evitare un inci- dente
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2.1147 Scegliere e compiere azioni tali da aumentare le distanze di
sicurezza al punto da poter evitare un incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale
2.12 Categorie C e CE nonché sottocategorie C1 e C1E
2.121 Capacità di caricare il veicolo rispettando le norme di sicurezza e di
corretto utilizzo del veicolo
2.1211 Forze agenti sui veicoli in movimento
2.1212 Uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del
carico del veicolo e delle caratteristiche stradali
2.1213 Uso del cambio automatico
2.1214 Calcolo del carico utile di un autoveicolo o di una combina-
zione di veicoli
2.1215 Calcolo del volume totale
2.1216 Ripartizione del carico
2.1217 Conseguenze del sovraccarico assiale
2.1218 Stabilità e baricentro del veicolo
2.1219 Tipi di imballaggio e di supporto del carico
2.1220 Principali categorie di merci che necessitano di fissaggio
2.1221 Tecniche di bloccaggio e ancoraggio
2.1222 Uso delle cinghie di ancoraggio
2.1223 Verifica dei dispositivi di fissaggio
2.1224 Uso delle attrezzature di movimentazione
2.1225 Montaggio e smontaggio delle coperture telate
2.14 Categorie D e DE nonché sottocategorie D1 e D1E
2.141 Capacità di garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri
2.1411 Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali del
veicolo
2.1412 Comportamento corretto nel traffico
2.1413 Posizionamento sulla corsia di marcia
2.1414 Fluidità della frenata
2.1415 Dinamica dello sbalzo
2.1416 Uso di infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riser-
vate a determinate categorie)
2.1417 Gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicu-
rezza e le altre funzioni del conducente
2.1418 Interazione con i passeggeri
2.1419 Specificità del trasporto di determinati gruppi di passeggeri
(persone disabili, bambini)
2.142 Capacità di caricare il veicolo rispettando le norme di sicurezza e di
corretto utilizzo del veicolo
2.1421 Forze agenti sui veicoli in movimento
2.1422 Uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del
carico del veicolo e delle caratteristiche stradali
2.1423 Uso del cambio automatico
2.1424 Calcolo del carico utile di un autoveicolo o di una combina-
zione di veicoli
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2.1425 Ripartizione del carico
2.1426 Conseguenze del sovraccarico assiale
2.1427 Stabilità e baricentro del veicolo
2.2 Applicazione della normativa
2.21 Tutte le categorie e sottocategorie
2.211 Conoscenza del contesto giuridico sociale dell’autotrasporto e della
relativa regolamentazione
2.2111 Prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, compreso
l’uso del tachigrafo
2.2112 Prescrizioni di base e specifiche della categoria in materia
di circolazione
2.2113 Nuove prescrizioni entrate in vigore in materia di circola-
zione
2.2114 Diritti e doveri del conducente in materia di formazione
periodica
2.22 Categorie C e CE nonché sottocategorie C1 e C1E
2.221 Conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci
2.2211 Autorizzazioni al trasporto
2.2212 Documenti da tenere nel veicolo
2.2213 Divieti di circolazione su determinate strade
2.2214 Pedaggi stradali
2.2215 Obblighi previsti dai contratti standard
2.2216 Redazione dei documenti di trasporto
2.2217 Autorizzazioni al trasporto internazionale
2.2218 Obblighi previsti nel quadro della Convenzione del 19 mag-
gio 19567 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
2.2219 Redazione della lettera di vettura internazionale
2.2220 Trasporto internazionale di merci
2.2221 Documenti particolari di accompagnamento delle merci
2.23 Categorie D e DE nonché sottocategorie D1 e D1E
2.231 Conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone
2.2311 Trasporto di gruppi specifici di persone
2.2312 Dotazione di sicurezza a bordo di autobus
2.2313 Cinture di sicurezza
2.2314 Carico del veicolo
2.3 Salute, sicurezza stradale, lotta contro la criminalità, promovimento dell’im- magine, contesto economico, servizi, logistica
2.31 Tutte le categorie e sottocategorie
2.311 Sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro
2.3111 Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti
2.3112 Statistiche sugli incidenti stradali
7 RS 0.741.611
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2.3113 Incidenti stradali implicanti autocarri, autobus e furgoncini
2.3114 Perdite in termini umani e danni materiali ed economici
2.3115 Prevenzione degli incidenti
2.312 Capacità di prevenire la criminalità e il traffico di clandestini
2.3121 Informazioni generali
2.3122 Implicazioni per i conducenti
2.3123 Misure preventive
2.3124 Promemoria verifiche
2.3125 Normativa in materia di responsabilità degli autotrasporta-
tori
2.313 Capacità di prevenire i rischi fisici
2.3131 Principi di ergonomia
2.3132 Movimenti e posture a rischio
2.3133 Condizione fisica
2.3134 Esercizi di mantenimento
2.3135 Protezione individuale
2.314 Consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale
2.3141 Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata
2.3142 Effetti dell’alcol, dei farmaci e degli stupefacenti
2.3143 Effetti della stanchezza e dello stress
2.3144 Ciclo di base attività lavorativa/riposo
2.315 Comportamento corretto nelle situazioni di emergenza
2.3151 Valutare la situazione
2.3152 Evitare di aggravare l’incidente
2.3153 Chiamare i soccorsi
2.3154 Prestare assistenza e primo soccorso ai feriti
2.3155 Comportamento in caso d’incendio (evacuazione di passeg-
geri e altre persone a bordo)
2.3156 Garantire la sicurezza dei passeggeri
2.3157 Comportamento in caso di aggressione
2.3158 Compilazione del verbale di incidente
2.316 Capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’im-
presa
2.3161 Importanza della qualità della prestazione del conducente
per l’impresa
2.3162 Pluralità dei ruoli del conducente
2.3163 Pluralità degli interlocutori del conducente
2.3164 Manutenzione del veicolo
2.3165 Organizzazione del lavoro
2.3166 Conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finan-
ziario
2.32 Categorie C e CE nonché sottocategorie C1 e C1E
2.321 Conoscenza del contesto economico
2.3211 Autotrasporto di merci rispetto ad altre modalità (concor-
renza, spedizionieri)
2.3212 Diverse attività connesse al trasporto di merci
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2.3213 Organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti
2.3214 Diverse specializzazioni (p. es. trasporti con autocisterne, di
merci pericolose, di animali)
2.3215 Evoluzione del settore
2.33 Categorie D e DE nonché sottocategorie D1 e D1E
2.331 Conoscenza del contesto economico
2.3311 Autotrasporto di persone rispetto ad altre modalità (p. es.
ferrovia)
2.3312 Diverse attività connesse al trasporto di persone
2.3313 Sensibilizzazione verso la disabilità
2.3314 Trasporto internazionale di persone
2.3315 Organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporto di
persone
3. Svolgimento della formazione periodica
3.1 La formazione periodica è impartita secondo l’approccio pedagogico e didat-
tico dell’apprendimento attivo:
3.11 Il docente trasmette i contenuti in unità didattiche opportunamente
strutturate.
3.12 Il docente orienta la lezione agli obiettivi di apprendimento impie-
gando un ampio repertorio di metodologie (forme alternative di inse- gnamento e apprendimento) adeguato alle differenti tipologie di ap- prendimento e, nelle lezioni con più partecipanti, alla costellazione di gruppo; lo svolgimento della lezione coinvolge più sensi possibili.
3.13 Il docente coinvolge attivamente i partecipanti nella lezione e lascia
che condividano le loro esperienze.
3.14 Il docente si ricollega agli interessi dei partecipanti e fa riferimento
all’attualità.
3.15 Il docente stimola i partecipanti a riflettere su se stessi.
3.16 Il docente cerca di creare un clima di apprendimento gradevole in-
sieme ai partecipanti.
3.2 La classe di ogni docente non può essere composta da più di 16 persone.
3.3 La formazione periodica deve comprendere i contenuti teorici e pratici di cui al numero 2. Devono essere trasmessi contenuti:
3.31 validi per tutti i conducenti, trattando principalmente temi e strategie
rilevanti per una maggiore sicurezza stradale, la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nonché un impiego del veicolo efficiente sotto il profilo energetico e rispettoso dell’ambiente; e
3.32 adeguati al profilo professionale del conducente interessato.
3.4 Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all’ac- quisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti di- dattici fa fede l’apposito catalogo dell’autorità cantonale.
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4. Corsi di formazione periodica con modulo e-learning
4.1 Lo svolgimento di corsi di formazione periodica con modulo e-learning è
subordinato alle seguenti condizioni:
4.1.1 i contenuti impartiti nel modulo e-learning devono essere idonei a tale
metodo di insegnamento;
4.1.2 il modulo e-learning deve comprendere testi, immagini, grafici, ani-
mazioni o filmati, esercizi interattivi e simili. Ognuno di questi ele- menti deve essere compatibile con i mezzi impiegati;
4.1.3 l’organizzatore deve dimostrare che le lezioni in presenza sono coor-
dinate con il modulo e-learning e il materiale didattico distribuito du- rante la lezione coincide con quello del modulo;
4.1.4 il modulo e-learning deve essere completato con un test online;
4.1.5 è ammesso alle lezioni in presenza solo chi ha superato il test online;
4.1.6 all’inizio delle lezioni in presenza occorre superare un test d’ingresso.
Quest’ultimo può essere ripetuto una sola volta.
4.2 Il riconoscimento degli organizzatori di corsi di formazione periodica con
modulo e-learning è concesso inizialmente a titolo provvisorio per un anno, dietro presentazione di apposita domanda all’autorità cantonale. Quest’ultima verifica se i requisiti per il riconoscimento sono soddisfatti. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
4.2.1 programma generale del corso (coordinamento tra lezioni in presenza
e modulo e-learning, test d’ingresso, svolgimento delle lezioni in pre- senza);
4.2.2 accesso al modulo e-learning;
4.2.3 materiale didattico per le lezioni in presenza;
4.2.4 piano di valutazione.
4.3 Durante il periodo di validità del riconoscimento provvisorio occorre valutare il corso con modulo e-learning ed effettuare un audit delle lezioni in presenza. La valutazione deve comprendere:
4.3.1 un’indagine presso partecipanti e docenti in merito a struttura e fun-
zionamento del corso, raggiungimento degli obiettivi di apprendi- mento, soddisfazione dei partecipanti, grado di accettazione generale ecc.;
4.3.2 la prova che la durata del modulo e-learning non è sensibilmente
inferiore a quella prescritta per le lezioni in presenza (p. es. mediante tracciamento delle attività dei partecipanti);
4.3.3 indicazioni su modalità e termini entro i quali risolvere eventuali
carenze evidenziate in sede di valutazione. 4.4 L’organizzatore deve inoltrare il rapporto di valutazione all’autorità cantonale entro dieci mesi dal rilascio del riconoscimento provvisorio. 4.5 L’autorità cantonale decide in merito al riconoscimento definitivo dell’orga- nizzatore in base ai risultati della valutazione e dell’audit.
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4.6 Un organizzatore può integrare nel proprio corso un modulo e-learning già
riconosciuto di un altro organizzatore se ne ottiene il consenso. In tal caso l’organizzatore deve presentare all’autorità cantonale una domanda corredata della documentazione di cui ai numeri 4.2.1, 4.2.3 e 4.2.4, compresa l’indica- zione del modulo e-learning utilizzato, e della dichiarazione di consenso del titolare del modulo già riconosciuto.