AS 2021 97
Decisione n. 1/2021 del Comitato misto Svizzera–Regno Unito per l’agricoltura
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Traduzione
Accordo commerciale dell’11 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Decisione n. 1/2021 del Comitato misto Svizzera–Regno Unito per l’agricoltura
Adottata il 1° gennaio 2021 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2021
Il Comitato misto Svizzera–Regno Unito per l’agricoltura, riconfermando il desiderio della Svizzera e del Regno Unito di garantire che i diritti e gli obblighi vigenti tra loro come posti in essere dagli Accordi commerciali tra Sviz- zera e Unione europea continuino a essere applicati limitando al massimo le interru- zioni o le problematiche nell’interesse di entrambe le Parti; ricordando che l’Accordo agricolo tra Svizzera e UE1 è incorporato e parte integrante dell’Accordo commerciale tra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord2 («Accordo commerciale») mentre gli allegati 4–6, 9 e 11 dell’Accordo agricolo incorporato tra Svizzera e UE («Accordo agricolo incorpo- rato») non sono applicabili, salvo decisione contraria del Comitato misto competente; considerando che l’articolo 6 dell’Accordo commerciale prevede l’istituzione di un Comitato misto Svizzera-Regno Unito per l’agricoltura («Comitato misto»), confor- memente all’articolo 6 dell’Accordo agricolo incorporato, all’entrata in vigore dell’Accordo commerciale; ricordando l’intenzione delle Parti di valutare, all’entrata in vigore dell’Accordo com- merciale, il livello di divergenza o allineamento tra le proprie legislazioni nazionali nei settori contemplati negli allegati 4–6, 9 e 11 dell’Accordo agricolo incorporato, a fronte degli sviluppi relativi agli accordi tra ciascuna Parte e le Parti terze, allo scopo di garantire la massima continuità degli accordi commerciali tra le Parti; visto l’articolo 1 paragrafo 2 dell’Accordo commerciale, in base al quale l’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato non si applica salvo diversa decisione ai sensi del paragrafo 3 di suddetto articolo;
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Accordo commerciale con il Regno Unito. Dec. n. 1/2021 RU 2021 97
visto l’articolo 1 paragrafo 3 dell’Accordo commerciale che autorizza il Comitato mi- sto a decidere di applicare l’allegato 9, mutatis mutandis, con o senza ulteriori modi- fiche, oppure di sostituirlo; ha deciso:
1. L’allegato 9 all’Accordo agricolo incorporato è sostituito dal testo nell’alle- gato alla presente decisione e il testo sostitutivo si applica al momento dell’en- trata in vigore della presente decisione.
2. Nell’allegato 4 all’Accordo commerciale sono inserite le seguenti modifiche
all’Accordo agricolo incorporato: a) Dopo il paragrafo 6 è aggiunto il seguente paragrafo: «7. L’allegato 9 è sostituito dal testo nell’appendice C.» b) Il testo dell’allegato alla presente decisione è inserito dopo l’appendice B quale nuova appendice C.
3. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Fatto a Berna il 1° gennaio 2021 in duplice copia, in lingua inglese.
Per il Comitato misto Svizzera-Regno Unito per l’agricoltura Capo della delegazione Capo della delegazione Il segretario svizzera: del Regno Unito: del Comitato: Adrian Aebi Kris Camponi Corinne Roux
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Allegato 9
Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Art. 1 Scopo Il presente allegato si applica ai: a. prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito elencati nell’appendice I; b. prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Sviz- zera elencati nell’appendice II.
Art. 2 Importazione e commercializzazione di prodotti biologici dal Regno Unito 1. La Svizzera accetta l’importazione nel suo territorio e l’immissione in commercio quali prodotti biologici dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito elencati nell’appendice I, a condizione che uno degli enti di controllo di cui all’appendice III abbia certificato che tali prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti biologici di cui all’appendice IV parte 2.
2. Ogni prodotto importato in Svizzera dal Regno Unito conformemente al presente
articolo deve essere munito del certificato di controllo redatto conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 16c e all’allegato 9 parte A dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181). Il certificato di controllo deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.
Art. 3 Importazione e commercializzazione di prodotti biologici dalla Svizzera 1. Il Regno Unito accetta l’importazione nel suo territorio e l’immissione in commer- cio quali prodotti biologici dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera elencati nell’appendice II, a condizione che tali prodotti siano conformi alla legislazione in materia di prodotti biologici di cui all’appendice IV parte 1. 2. Il presente articolo non impedisce al Regno Unito di esigere che un prodotto im- portato nel Regno Unito dalla Svizzera in virtù del presente articolo sia munito di un certificato di controllo. Le disposizioni relative alla notifica di cui all’articolo 8 para- grafo 2 del presente Accordo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del Regno Unito che stabiliscono tali requisiti.
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Art. 4 Scambio di informazioni 1. Ciascuna Parte dà tempestivamente notifica per scritto all’altra Parte ogni qual- volta vi sia: a. un cambiamento relativo agli enti di controllo riconosciuti dalla Parte e al nu- mero di codice di tali enti; b. una non conformità significativa alla propria legislazione sulla certificazione biologica. 2. Ai fini del paragrafo 1 lettera b, per «non conformità significativa» si intende ogni non conformità che altera concretamente l’integrità del prodotto biologico che po- trebbe essere esportato verso l’altra Parte. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna Parte trasmette all’altra Parte un rapporto annuale sull’attuazione e l’applicazione delle proprie misure di controllo biologico durante l’anno precedente.
Art. 5 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici 1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici («gruppo di lavoro») istituito a norma dell’articolo 6 paragrafo 7 del presente Accordo procede all’esame di ogni questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione. 2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legi- slative e regolamentari di ciascuna Parte nei settori contemplati nel presente allegato.
Art. 6 Durata e riesame 1. Il presente allegato si applica per un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale tra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che è stato fatto a Berna l’11 febbraio 2019. 2. Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo transitorio, il gruppo di lavoro esamina se il presente allegato debba continuare a essere applicato oppure debba essere sostituito da un allegato più completo. Su raccomandazione del gruppo di lavoro, il Comitato misto decide se il presente allegato debba continuare a essere applicato senza interruzioni, con o senza modifiche, per un periodo transitorio più lungo, oppure se debba essere sostituito. 3. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare la sua decisione di denunciare o di sospendere l’applicazione del presente allegato. La denuncia o la sospensione ha effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra parte.
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Appendice I
Prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito di cui all’articolo 1 lettera a Categoria di prodotti Codice Limitazioni
Prodotti vegetali A non trasformati Animali vivi o prodotti ani- B Ad eccezione dei conigli e mali non trasformati dei relativi prodotti derivati non trasformati Prodotti agricoli trasformati de- D Ad eccezione dei prodotti stinati ad essere utilizzati trasformati, i cui compo- come derrate alimentari nenti ottenuti secondo i me- todi di produzione biologica contengono prodotti derivati da conigli. Prodotti agricoli trasformati de- E stinati ad essere utilizzati come alimenti per animali Materiale vegetativo di moltipli- F cazione e sementi per la coltura
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Appendice II
Prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera di cui all’articolo 1 lettera b Categoria di prodotti Codice Limitazioni
Prodotti vegetali A Ad eccezione dei prodotti non trasformati ottenuti durante il periodo di conversione Animali vivi o prodotti ani- B mali non trasformati Prodotti agricoli trasformati de- D Ad eccezione dei prodotti stinati ad essere utilizzati contenenti un ingrediente di come derrate alimentari origine agricola ottenuto durante il periodo di con- versione Prodotti agricoli trasformati de- E Ad eccezione dei prodotti stinati ad essere utilizzati contenenti un ingrediente di come alimenti per animali origine agricola ottenuto durante il periodo di con- versione Materiale vegetativo di moltipli- F cazione e sementi per la coltura
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Appendice III
Enti di controllo del Regno Unito
1 Organic Farmers & Growers CIC (GB-ORG-02)
The Old Estate Yard Shrewsbury Road Albrighton Shrewsbury Shropshire SY4 3AG Telefono: 01939 291800 Fax: 01939 291250 E-mail: info@ofgorganic.org Sito Internet: www.ofgorganic.org
2 Organic Food Federation (GB-ORG-04)
31 Turbine Way
Eco Tech Business Park Swaffham Norfolk PE37 7XD Telefono: 01760 720444 Fax: 01760 720790 E-mail: info@orgfoodfed.com Sito Internet: www.orgfoodfed.com
3 Soil Association Certification Ltd (GB-ORG-05)
Spear House
51 Victoria Street
Bristol BS1 6AD Sito Internet: www.soilassociation.org/certification/
Farmers and growers Telefono: 0117 914 2412 Fax: 0117 314 5046 E-mail: prod.cert@soilassociation.org
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Processors Telefono: 0117 914 2411 Fax: 0117 314 5046 E-mail: proc.cert@soilassociation.org
4 Biodynamic Association Certification (GB-ORG-06)
Painswick Inn Project Gloucester Street Stroud GL5 1QG Telefono e fax: 01453 766296 E-mail: certification@biodynamic.org.uk Sito Internet: www.bdcertification.org.uk
5 Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-ORG-13)
Gorseland North Road Aberystwyth Ceredigion SY23 2WB Telefono: 01970 636688 Fax: 01970 624049 E-mail: info@wlbp.co.uk Sito Internet: www.wlbp.co.uk
6 OF&G (Scotland) Ltd (GB-ORG-17)
The Old Estate Yard Shrewsbury Road Albrighton Shrewsbury Shropshire SY4 3AG Telefono: 01939 291800 Fax: 01939 291250 E-mail: certification@sopa.org.uk Sito Internet: www.ofgorganic.org
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7 Irish Organic Association (GB-ORG-07)
Unit 13 Inish Carrig Golden Island Athlone Co. Westmeath Republic of Ireland Telephone: (+353) 090 643 3680 Fax: (+353) 090 644 9005 Email: info@irishoa.ie Website: www.irishorganicassociation.ie
8 Organic Trust Limited (GB-ORG-09)
Vernon House
2 Vernon Avenue
Clontarf Dublin 3 Republic of Ireland Telephone: 00 353 185 30271 Fax: 00 353 185 30271 Email: organics@iol.ie Website: www.organic-trust.org
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Appendice IV
Legislazione rilevante sull’agricoltura biologica
Parte 1 Ordinanza del 22 settembre 19973 sull’agricoltura biologica e la designazione dei pro- dotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito. Ordinanza del DEFR del 22 settembre 19974 sull’agricoltura biologica, in vigore im- mediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea ces- sino di essere applicabili al Regno Unito.
Parte 2 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produ- zione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito. Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante mo- dalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito. Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, in vigore im- mediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea ces- sino di essere applicabili al Regno Unito.
3 RS 910.18 4 RS 910.181
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