AS 2022 139
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
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Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
Modifica del 25 febbraio 2022
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza dell’USAV del 3 dicembre 20211 che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria è sostituito dalla ver- sione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 26 febbraio 20222.
25 febbraio 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.116 2 Pubblicazione urgente del 25 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2022-0590 RU 2022 139
Misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria. RU 2022 139 O dell’USAV
Allegato 2 (art. 7)
Zone di controllo e di osservazione
1. Acque le cui aree rivierasche sono zone di controllo e di osservazione
Aare, dal lago di Bienne a Klingnau Aare, dalla confluenza con la Gürbe verso valle fino al suo afflusso nel Lago di Wohlen Lago artificiale di Klingnau Lago artificiale di Niederried Lago di Baldegg Lago dei Quattro Cantoni Lago di Bienne, incluso Zihlkanal Lago di Ginevra Lago di Greifen Lago di Hallwil Lago di Morat Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye Lago di Pfäffikon Lago di Sempach Lago di Wohlen Lago di Zugo Lago di Zurigo Lago inferiore di Costanza Lago superiore di Costanza Limmat Reno, dal Comune di Seenwald (SG) fino alla confluenza del Vecchio Reno nel Lago di Costanza verso valle fino a Basilea, inclusa l’area rivierasca dell’enclave tedesca di Büsingen Reuss, dall’uscita dal lago dei Quattro Cantoni Rodano, dall’uscita dal lago di Ginevra
2. Altre zone che sono zone di osservazione
Cantone di Ginevra: oltre alle zone di cui al numero 1, il restante territorio cantonale.