Lexipedia

AS 2022 391

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’emanazione della farmacopea
e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 30 giugno 2022

Preambolo

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

ordina:

I

L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 Farmacopea

Per farmacopea si intendono:

  • a. Pharmacopoea Europaea, 11a edizione2 (Ph. Eur. 11), del novembre 2021;

  • b. Pharmacopoea Helvetica, 11a edizione3 (Ph. Helv. 11), del marzo 2012, il supplemento 11.1 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 2013, il supplemento 11.2 alla Pharmacopoea Helvetica del maggio 2015 e il supplemento 11.3 alla Pharmacopoea Helvetica del maggio 2019.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

30 giugno 2022

In nome del Consiglio dell’Istituto:

Il presidente, Lukas Bruhin

Ordinanza<br />dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici<br />concernente l’emanazione della farmacopea<br />e il riconoscimento di altre farmacopee<br />Modifica del 30 giugno 2022 | Lexipedia | Lexipedia