AS 2022 576
Ordinanza
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:
Art. 130 cpv. 1 lett. c
1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:
c. dal 1° gennaio 2028, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
30 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |