AS 2022 588
Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui cosmetici è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. f
1 Sugli imballaggi dei cosmetici deve figurare, al momento dell’immissione sul mercato, l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso, preceduto dal termine «Ingredients» e occorre tener conto delle indicazioni seguenti:
f. gli ingredienti sono elencati secondo la denominazione comune definita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/6772; in mancanza di una denominazione comune dell’ingrediente, è utilizzato un termine che figura nella nomenclatura generalmente riconosciuta.
Art. 16b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 ottobre 2022
1 I prodotti cosmetici che non soddisfano i requisiti della modifica del 14 ottobre 2022 possono essere caratterizzati fino al 28 aprile 2023 secondo il diritto anteriore.
2 Dopo la scadenza del periodo transitorio, i prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2022.
14 ottobre 2022 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |